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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11380/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 185 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati; Considerato invero che l'appello è stato correttamente dichiarato inammissibile perché non si confrontava con i specifici argomenti della sentenza di primo grado, limitandosi a proporre un'astratta tesi sulla non configurabilità del reato (contraria al diritto vivente) e argomentazioni avulse dal giudizio del primo giudice (quanto alla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso il O/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 185 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati; Considerato invero che l'appello è stato correttamente dichiarato inammissibile perché non si confrontava con i specifici argomenti della sentenza di primo grado, limitandosi a proporre un'astratta tesi sulla non configurabilità del reato (contraria al diritto vivente) e argomentazioni avulse dal giudizio del primo giudice (quanto alla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso il O/02
Sentenza Cassazione n. 11380/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris