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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00672/2023

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ente: ORDINANZA sul ricorso 10422/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 10 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 99 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 501/2018 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 75/2017.

La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: [OSCURATO:PERSONA] che: 1.La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibili l'appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e quello incidentale, proposto da n [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, depositata il 17.10.2016, con la quale era stata rigettata la domanda della Lombardi tesa al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa con n [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente condanna della medesima società al pagamento delle differenze retributive maturate in forza dell'applicazione delle tariffe stabilite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA].

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, accoglieva l'analoga eccezione preliminare, formulata dalla società quale appellata, d'inammissibilità dell'appello dell'art. 434 c.p.c. (atteso che, a fronte della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l'appellante lavoratrice non faceva una critica delle ragioni per le quali il Tribunale aveva operato detta qualificazione, ma si limitava a porre in luce la contraddittorietà della decisione finale con quella consacrata nell'ordinanza ex art. 423, secondo comma, c.p.c. e con quella istruttoria con la quale era stata ammessa C.T.U. contabile); quanto, poi, all'appello incidentale interposto dalla società appellata, riteneva di far applicazione del disposto di cui all'art. 334 c.p.c..

3. Avverso tale sentenza la Lombardi ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

4. Ha resistito l'intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo.Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 279, 1° comma, nn. 2 e 4, e 420, 40 comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale esaminato il contenuto delle ordinanze del Tribunale aventi contenuto decisorio, oggetto di discussione tra le parti.

Nullità della sentenza definitiva n. 342/2016 emessa dal Tribunale di Teramo in data 25.5.-17.10.2016 per insanabile contrasto con la ordinanza 9-22 settembre 2014, avente efficacia decisoria (di sentenza definitiva). 2.Con il secondo motivo, la stessa denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 434, 1° comma, nn. 1 e 2, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il ricorso in appello risulta contenere specifiche motivazioni e critiche riguardanti sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare, sia le modifiche che sono state richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 10 grado.

3. Con un terzo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e ss. c.c. e dell'art. 2 dei CCNLG vigenti nelle varie epoche del rapporto con riferimento all'art. 434, comma 1°, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte aquilana ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di collaboratore fisso negando l'esistenza di una macroscopica contraddizione nella sentenza del Tribunale di Teramo tra I contenuto decisorio della ordinanza del 17 febbraio 2015 (sentenza non definitiva) e la sentenza definitiva n. 341/2016 del Tribunale di Teramo.4.

Con un quarto motivo, deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 3 e 423 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n. 69, dell'art. 20 ter, lettera a), del d.P.R. 3.5.1972 n. 212 con riferimento ai titoli del tariffario dei giornalisti fino al 2006, degli artt. 1226 e 2233 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso nelle professioni intellettuali caratterizzate da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e dell'art. 2 del CCNLG, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

5. Con il quinto motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 1°, e 416, comma 3 0, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale esaminato la mancata e/o generica contestazione, fin dal 10 grado, da parte de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, dei conteggi analitici specificamente determinati ed indicati nel ricorso di 1° grado".

6. Così riassunti i motivi del ricorso principale, occorre subito sottolineare che il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile anzitutto l'appello principale prcposto dalla Lombardi contro la sentenza di primo grado, come ben risulta anzitutto dal dispositivo di sentenza, riportato a pag. 7 della stessa.

Col quale dispositivo è del tutto coerente l'intera motivazione in senso stretto della medesima decisione, che si apre a pag. 4, laddove si legge: "In accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dall'appellata società questa Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., atteso che ...

", e si chiude alla fine di pag. 6, dove è scritto: "L'appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile".

La Corte distrettuale, pertanto, non si è assolutamente espressa sul merito della vicenda di cui è processo, ma ha esclusivamente argomentato e dichiarato l'inammissibilità anzitutto del gravame della Lombardi per il difetto di attinenza dei motivi d'appello al decisum di primo grado, secondo quanto pure chiaramente si trae dalla mera lettura della motivazione resa.

La sorte che la medesima Corte ha riservato all'appello incidentale della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a" è ulteriormente confermativa di questo, tenendo conto che è stata fatta applicazione dell'art. 334 c.p.c., nella parte in cui, al comma secondo, prevede che, per le impugnazioni incidentali tardive, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia (cfr. pag. 7 della decisione gravata), anche se poi nel dispositivo ha dichiarato inammissibile anche l'appello incidentale della società appellata (piuttosto che dichiararlo meramente inefficace).

7. A fronte, perciò, di tale pronuncia di mero rito in chiave d'inammissibilità den'appello principale, la ricorrente era tenuta appunto a formulare apposito motivo, volto a censurare tale statuizione.

Ebbene, l'unico dei motivi di ricorso da considerare a riguardo è il secondo, visto che tutti gli altri riguardano in varia chiave tutt'altri aspetti processuali e, soprattutto, di merito, che nulla hanno a che fare con la declaratoria d'inammissibilità dell'appello della Lombardi pronunciata dalla Corte di merito.

8. Il pur esteso sviluppo della censura (cfr. pagg. 26-32 del ricorso) si diffonde su aspetti per lo più non pertinenti rispetto alle ragioni per le quali la Corte aquilana ha giudicato inammissibile per difetto di pertinenza al decisum l'appello dell'attuale ricorrente.

Quest'ultime, invero, pur avendo quasi integralmente riportato la motivazione della sentenza di secondo grado in altra parte del suo ricorso (cfr. pagg. 8-12), non ne tiene davvero conto.

La ricorrente, a pag. 31, scrive: "che la Corte aquilana - dopo aver indicato, nella narrativa in modo specifico i motivi di impugnazione proposti dalla medesima - abbia, poi, in sostanza, pedissequamente recepito le critiche della Società resistente, come contenute nelle pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione, senza porsi il problema della loro fondatezza, rispetto ai precisi e specifici motivi dell'appello".

Essa ricorrente, perciò, da un lato, non pone in dubbio che la Corte distrettuale abbia fedelmente riferito i suoi motivi d'appello (che la stessa aveva esposto a pag. 3 della sua sentenza), e, dall'altro, sembra addebitare alla medesima Corte di aver condiviso acriticamente rilievi di merito della controparte, la quale, invece, come non mancava di dar conto la sentenza qui impugnata, aveva in limine eccepito l'inammissibilità dell'appello "per violazione dell'art. 434 c.p.c." (cfr. fine di pag. 3 della stessa sentenza).

9. Occorre a questo punto evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere l'eccezione in questione, aveva considerato che: "a fronte della qualificazione da parte del giudicante del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l'appellante lavoratrice non fa una critica delle ragioni per le quali il Tribunale ha operato detta qualificazione, ma si limita a porre in luce la contraddittorietà della decisione finale con quella, consacrata nell'ordinanza ex art. 423, secondo comma, c.p.c. e con quella istruttoria con la quale è stata ammessa C.T.U. contabile, assunte in precedenza dallo stesso giudicante".

Dopo ulteriori considerazioni, nell'ambito delle quali, la Corte ri )adiva, tra l'altro, che la ricorrente "genericamente si limita ad affermare l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con le mansioni di collaboratore fisso", essa osservava ancora che: "La circostanza quindi che il giudice abbia rigettato la domanda di accertamento della natura autonoma ex art. 409 n. 3 c.p.c. del rapporto dedotto in giudizio, ritenendo al contrario, con ampia motivazione, fondata la domanda (tuttavia rinunciata) di accertamento della natura subordinata del medesimo rapporto, non comporta nullità della sentenza qui impugnata, rientrando nel potere discrezionale del giudice, alla luce di una visione d'insieme delle risultanze di causa, quello di adottare una decisione che vada anche in contrasto con le ordinanze assunte in corso d causa, ciò comportando, come detto, implicita revoca delle stesse.

L'argomento, quindi, oltre che erroneo nella sua impostazione è del tutto estraneo alle argomentazioni che sorreggono la decisione di primo grado, stante che con esso si afferma che il giudice era vincolato alle ordinanze emesse ed a quello che si desumeva dalle stesse" (così a pag. 5 della sua sentenza).

Dopo aver riportato ulteriori rilievi circa quanto ritenuto dal primo giudice sulla base delle prove orali assunte, la Corte di merito ha osservato che: "A fronte di tale accertamento, l'appellante, pur sostenendo che il Tribunale non avrebbe rilevato l'inesistenza del requisito della responsabilità di un servizio e l'inesistenza del vincolo di dipendenza, non ha contestato le risultanze istruttorie richiamate dal primo giudice né ha fornito una diversa interpretazione delle stesse alla luce di eventuali ulteriori elementi istruttori pretermessi dal primo giudice.

In definitiva l'appellante si è limitata a mere enunciazioni di principio senza richiamare però alcuna circostanza di fatto, rinvenibile nel materiale probatorio, dal quale emergerebbe l'erroneità della decisione, ovvero l'errore di interpretazione in cui è incorso il giudice" (così a pag. 6 della sua sentenza).

10. Devesi ora ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez.

II, 14.7.2021, n.20066, e, soprattutto, Cass. civ., sez. un., 16.11.2017, n. 27199).

Sempre secondo questa Corte, ove il ricorrente censuri la statuizione d'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendosi limitare a rinviare all'atto di appello (così Cass. civ., sez.

I, 6.9.2021, n. 24048; id., sez. trib., 17.3.2020, n. 7335).

11. Ebbene, le considerazioni sopra riportate, svolte dalla Corte distrettuale, rispondono allo schema in base al quale deve espletarsi il giudizio d'inammissibilità dell'appello per difetto di pertinenza dei relativi motivi.

Né la ricorrente ha evidenziato nell'unico secondo motivo, centrato sulla questione, perché il deficit di specificità dei suoi motivi, argomentatamente affermato dal giudice di secondo grado, fosse da escludere oppure perché le sue censure fossero da reputare sufficientemente specifiche in rapporto alle ragioni che sorreggevano la sentenza di primo grado.

Invero, da un lato, la ricorrente neppure richiama testualmente quelle sue censure, non ponendo in dubbio, come già notato, che la Corte d'appello le avesse fedelmente considerate, e, dall'altro, non richiama i motivi della decisione del Tribunale in termini eventualmente difformi da quelli considerati dalla stessa Corte, allo scopo appunto di evidenziare che le censure rivolte alla stessa potessero essere reputate sufficienti e coerenti rispetto alla decisione impugnata.

12. Pertanto, tenendo conto che tutti gli altri motivi non sono riferibili alla statuizione d'inammissibilità, e ferma restando la natura anticipatoria dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., destinata ad essere assorbita ed eventualmente revocata con la decisione finale, il ricorso principale dev'essere respinto.

13. Passando al ricorso incidentale proposto dalla controricorrente, nella conclusione sub 2) del controricorso si legge: "In accoglimento del motivo di ricorso incidentale proposto, voglia annullare e/o riformare parzialmente la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 501/2018 pronunciata inter partes in data 19 luglio 2018, nel giudizio iscritto sub n.r.g. 75/2017, non notificata, nella parte già dedotta in narrativa ed in cui ha ritenuto assorbito nella declaratoria di inammissibilità dell'appello principale anche quella dell'appello incidentale del [OSCURATO:SOCIETA] le cui ragioni sono qui per intero formalmente riproposte".

Ebbene, con l'unico motivo del ricorso incidentale l'intimata deduceva "Violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 336, 343 e 346 c.p.c. rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.".

Dopo aver riportato la parte di motivazione sopra già considerata alla fine del § 6 di questa decisione, ne assume l'erroneità sull'essenziale rilievo che: "L'interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato per intero la domanda della Lombardi, non aveva e non ha natura autonoma ma nasce(va) esattamente dalla proposta impugnazione principale della stessa", diffondendosi poi su tale argomento (cfr. pagg. 31-33 del controricorso).

14. Detto ricorso incidentale è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, almeno nella conclusione sopra riportata, la ricorrente pare opinare che la Corte distrettuale abbia ritenuto assorbita nella declaratoria di inammissibilità dell'appello principale quella sull'appello incidentale, mentre la nozione di assorbimento non è stata sicuramente evocata da detta Corte in nessun punto della sua decisione.

In secondo luogo, la stessa Corte aveva scritto a pag. 7 della sua decisione: "Le conclusioni raggiunte impongono la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], teso alla revoca dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. pronunciata nel corso del giudizio di primo grado.

Deve infatti farsi applicazione del disposto di cui all'art. 334 c.p.c., per cui allorché l'appello incidentale è proposto (come nella specie) oltre il termine per la proposizione dell'appello, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia".

Ergo, come già considerato, la Corte ha esplicitamente qualificato come appello incidentale tardivo l'impugnazione interposta da detta società ed ha ritenuto di far applicazione di previsione, quella di cui all'art. 334, comma secondo, c.p.c., appunto dettata per le "Impugnazioni incidentali tardive".

L'unico motivo del ricorso incidentale è, perciò, inammissibile per difetto della specificità, richiesta dal combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma primo, c.p.c., non essendovi neppure considerata la primordiale qualificazione - operata dalla Corte distrettuale - dell'appello incidentale a suo tempo proposto come impugnazione incidentale tardiva.

Esclusivamente per completezza di disamina, il Collegio nota che la ricorrente incidentale nemmeno si duole della pure già segnalata discrasia tra l'aver la Corte di merito in dispositivo dichiarato l'inammissibilità anche dell'appello incidentale, laddove in motivazione ha ritenuto che l'impugnazione incidentale avesse perso efficacia.

15. A motivo della reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.

16. Nondimeno, stanti il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale, sussistono i lo presupposti processuali dì cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater rispetto ad ambo le parti contrapposte per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: ORDINANZA sul ricorso 10422/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 10 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 99 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 501/2018 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 75/2017. La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: [OSCURATO:PERSONA] che: 1.La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibili l'appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e quello incidentale, proposto da n [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, depositata il 17.10.2016, con la quale era stata rigettata la domanda della Lombardi tesa al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa con n [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente condanna della medesima società al pagamento delle differenze retributive maturate in forza dell'applicazione delle tariffe stabilite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, accoglieva l'analoga eccezione preliminare, formulata dalla società quale appellata, d'inammissibilità dell'appello dell'art. 434 c.p.c. (atteso che, a fronte della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l'appellante lavoratrice non faceva una critica delle ragioni per le quali il Tribunale aveva operato detta qualificazione, ma si limitava a porre in luce la contraddittorietà della decisione finale con quella consacrata nell'ordinanza ex art. 423, secondo comma, c.p.c. e con quella istruttoria con la quale era stata ammessa C.T.U. contabile); quanto, poi, all'appello incidentale interposto dalla società appellata, riteneva di far applicazione del disposto di cui all'art. 334 c.p.c.. 3. Avverso tale sentenza la Lombardi ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. 4. Ha resistito l'intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo.Considerato che: 1. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 279, 1° comma, nn. 2 e 4, e 420, 40 comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale esaminato il contenuto delle ordinanze del Tribunale aventi contenuto decisorio, oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza definitiva n. 342/2016 emessa dal Tribunale di Teramo in data 25.5.-17.10.2016 per insanabile contrasto con la ordinanza 9-22 settembre 2014, avente efficacia decisoria (di sentenza definitiva). 2.Con il secondo motivo, la stessa denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 434, 1° comma, nn. 1 e 2, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il ricorso in appello risulta contenere specifiche motivazioni e critiche riguardanti sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare, sia le modifiche che sono state richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 10 grado. 3. Con un terzo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e ss. c.c. e dell'art. 2 dei CCNLG vigenti nelle varie epoche del rapporto con riferimento all'art. 434, comma 1°, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte aquilana ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di collaboratore fisso negando l'esistenza di una macroscopica contraddizione nella sentenza del Tribunale di Teramo tra I contenuto decisorio della ordinanza del 17 febbraio 2015 (sentenza non definitiva) e la sentenza definitiva n. 341/2016 del Tribunale di Teramo.4. Con un quarto motivo, deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 3 e 423 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n. 69, dell'art. 20 ter, lettera a), del d.P.R. 3.5.1972 n. 212 con riferimento ai titoli del tariffario dei giornalisti fino al 2006, degli artt. 1226 e 2233 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso nelle professioni intellettuali caratterizzate da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e dell'art. 2 del CCNLG, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". 5. Con il quinto motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 1°, e 416, comma 3 0, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale esaminato la mancata e/o generica contestazione, fin dal 10 grado, da parte de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, dei conteggi analitici specificamente determinati ed indicati nel ricorso di 1° grado". 6. Così riassunti i motivi del ricorso principale, occorre subito sottolineare che il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile anzitutto l'appello principale prcposto dalla Lombardi contro la sentenza di primo grado, come ben risulta anzitutto dal dispositivo di sentenza, riportato a pag. 7 della stessa. Col quale dispositivo è del tutto coerente l'intera motivazione in senso stretto della medesima decisione, che si apre a pag. 4, laddove si legge: "In accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dall'appellata società questa Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., atteso che ... ", e si chiude alla fine di pag. 6, dove è scritto: "L'appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile". La Corte distrettuale, pertanto, non si è assolutamente espressa sul merito della vicenda di cui è processo, ma ha esclusivamente argomentato e dichiarato l'inammissibilità anzitutto del gravame della Lombardi per il difetto di attinenza dei motivi d'appello al decisum di primo grado, secondo quanto pure chiaramente si trae dalla mera lettura della motivazione resa. La sorte che la medesima Corte ha riservato all'appello incidentale della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a" è ulteriormente confermativa di questo, tenendo conto che è stata fatta applicazione dell'art. 334 c.p.c., nella parte in cui, al comma secondo, prevede che, per le impugnazioni incidentali tardive, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia (cfr. pag. 7 della decisione gravata), anche se poi nel dispositivo ha dichiarato inammissibile anche l'appello incidentale della società appellata (piuttosto che dichiararlo meramente inefficace). 7. A fronte, perciò, di tale pronuncia di mero rito in chiave d'inammissibilità den'appello principale, la ricorrente era tenuta appunto a formulare apposito motivo, volto a censurare tale statuizione. Ebbene, l'unico dei motivi di ricorso da considerare a riguardo è il secondo, visto che tutti gli altri riguardano in varia chiave tutt'altri aspetti processuali e, soprattutto, di merito, che nulla hanno a che fare con la declaratoria d'inammissibilità dell'appello della Lombardi pronunciata dalla Corte di merito. 8. Il pur esteso sviluppo della censura (cfr. pagg. 26-32 del ricorso) si diffonde su aspetti per lo più non pertinenti rispetto alle ragioni per le quali la Corte aquilana ha giudicato inammissibile per difetto di pertinenza al decisum l'appello dell'attuale ricorrente. Quest'ultime, invero, pur avendo quasi integralmente riportato la motivazione della sentenza di secondo grado in altra parte del suo ricorso (cfr. pagg. 8-12), non ne tiene davvero conto. La ricorrente, a pag. 31, scrive: "che la Corte aquilana - dopo aver indicato, nella narrativa in modo specifico i motivi di impugnazione proposti dalla medesima - abbia, poi, in sostanza, pedissequamente recepito le critiche della Società resistente, come contenute nelle pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione, senza porsi il problema della loro fondatezza, rispetto ai precisi e specifici motivi dell'appello". Essa ricorrente, perciò, da un lato, non pone in dubbio che la Corte distrettuale abbia fedelmente riferito i suoi motivi d'appello (che la stessa aveva esposto a pag. 3 della sua sentenza), e, dall'altro, sembra addebitare alla medesima Corte di aver condiviso acriticamente rilievi di merito della controparte, la quale, invece, come non mancava di dar conto la sentenza qui impugnata, aveva in limine eccepito l'inammissibilità dell'appello "per violazione dell'art. 434 c.p.c." (cfr. fine di pag. 3 della stessa sentenza). 9. Occorre a questo punto evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere l'eccezione in questione, aveva considerato che: "a fronte della qualificazione da parte del giudicante del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l'appellante lavoratrice non fa una critica delle ragioni per le quali il Tribunale ha operato detta qualificazione, ma si limita a porre in luce la contraddittorietà della decisione finale con quella, consacrata nell'ordinanza ex art. 423, secondo comma, c.p.c. e con quella istruttoria con la quale è stata ammessa C.T.U. contabile, assunte in precedenza dallo stesso giudicante". Dopo ulteriori considerazioni, nell'ambito delle quali, la Corte ri )adiva, tra l'altro, che la ricorrente "genericamente si limita ad affermare l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con le mansioni di collaboratore fisso", essa osservava ancora che: "La circostanza quindi che il giudice abbia rigettato la domanda di accertamento della natura autonoma ex art. 409 n. 3 c.p.c. del rapporto dedotto in giudizio, ritenendo al contrario, con ampia motivazione, fondata la domanda (tuttavia rinunciata) di accertamento della natura subordinata del medesimo rapporto, non comporta nullità della sentenza qui impugnata, rientrando nel potere discrezionale del giudice, alla luce di una visione d'insieme delle risultanze di causa, quello di adottare una decisione che vada anche in contrasto con le ordinanze assunte in corso d causa, ciò comportando, come detto, implicita revoca delle stesse. L'argomento, quindi, oltre che erroneo nella sua impostazione è del tutto estraneo alle argomentazioni che sorreggono la decisione di primo grado, stante che con esso si afferma che il giudice era vincolato alle ordinanze emesse ed a quello che si desumeva dalle stesse" (così a pag. 5 della sua sentenza). Dopo aver riportato ulteriori rilievi circa quanto ritenuto dal primo giudice sulla base delle prove orali assunte, la Corte di merito ha osservato che: "A fronte di tale accertamento, l'appellante, pur sostenendo che il Tribunale non avrebbe rilevato l'inesistenza del requisito della responsabilità di un servizio e l'inesistenza del vincolo di dipendenza, non ha contestato le risultanze istruttorie richiamate dal primo giudice né ha fornito una diversa interpretazione delle stesse alla luce di eventuali ulteriori elementi istruttori pretermessi dal primo giudice. In definitiva l'appellante si è limitata a mere enunciazioni di principio senza richiamare però alcuna circostanza di fatto, rinvenibile nel materiale probatorio, dal quale emergerebbe l'erroneità della decisione, ovvero l'errore di interpretazione in cui è incorso il giudice" (così a pag. 6 della sua sentenza). 10. Devesi ora ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez. II, 14.7.2021, n.20066, e, soprattutto, Cass. civ., sez. un., 16.11.2017, n. 27199). Sempre secondo questa Corte, ove il ricorrente censuri la statuizione d'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendosi limitare a rinviare all'atto di appello (così Cass. civ., sez. I, 6.9.2021, n. 24048; id., sez. trib., 17.3.2020, n. 7335). 11. Ebbene, le considerazioni sopra riportate, svolte dalla Corte distrettuale, rispondono allo schema in base al quale deve espletarsi il giudizio d'inammissibilità dell'appello per difetto di pertinenza dei relativi motivi. Né la ricorrente ha evidenziato nell'unico secondo motivo, centrato sulla questione, perché il deficit di specificità dei suoi motivi, argomentatamente affermato dal giudice di secondo grado, fosse da escludere oppure perché le sue censure fossero da reputare sufficientemente specifiche in rapporto alle ragioni che sorreggevano la sentenza di primo grado. Invero, da un lato, la ricorrente neppure richiama testualmente quelle sue censure, non ponendo in dubbio, come già notato, che la Corte d'appello le avesse fedelmente considerate, e, dall'altro, non richiama i motivi della decisione del Tribunale in termini eventualmente difformi da quelli considerati dalla stessa Corte, allo scopo appunto di evidenziare che le censure rivolte alla stessa potessero essere reputate sufficienti e coerenti rispetto alla decisione impugnata. 12. Pertanto, tenendo conto che tutti gli altri motivi non sono riferibili alla statuizione d'inammissibilità, e ferma restando la natura anticipatoria dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., destinata ad essere assorbita ed eventualmente revocata con la decisione finale, il ricorso principale dev'essere respinto. 13. Passando al ricorso incidentale proposto dalla controricorrente, nella conclusione sub 2) del controricorso si legge: "In accoglimento del motivo di ricorso incidentale proposto, voglia annullare e/o riformare parzialmente la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 501/2018 pronunciata inter partes in data 19 luglio 2018, nel giudizio iscritto sub n.r.g. 75/2017, non notificata, nella parte già dedotta in narrativa ed in cui ha ritenuto assorbito nella declaratoria di inammissibilità dell'appello principale anche quella dell'appello incidentale del [OSCURATO:SOCIETA] le cui ragioni sono qui per intero formalmente riproposte". Ebbene, con l'unico motivo del ricorso incidentale l'intimata deduceva "Violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 336, 343 e 346 c.p.c. rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.". Dopo aver riportato la parte di motivazione sopra già considerata alla fine del § 6 di questa decisione, ne assume l'erroneità sull'essenziale rilievo che: "L'interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato per intero la domanda della Lombardi, non aveva e non ha natura autonoma ma nasce(va) esattamente dalla proposta impugnazione principale della stessa", diffondendosi poi su tale argomento (cfr. pagg. 31-33 del controricorso). 14. Detto ricorso incidentale è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, almeno nella conclusione sopra riportata, la ricorrente pare opinare che la Corte distrettuale abbia ritenuto assorbita nella declaratoria di inammissibilità dell'appello principale quella sull'appello incidentale, mentre la nozione di assorbimento non è stata sicuramente evocata da detta Corte in nessun punto della sua decisione. In secondo luogo, la stessa Corte aveva scritto a pag. 7 della sua decisione: "Le conclusioni raggiunte impongono la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], teso alla revoca dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. pronunciata nel corso del giudizio di primo grado. Deve infatti farsi applicazione del disposto di cui all'art. 334 c.p.c., per cui allorché l'appello incidentale è proposto (come nella specie) oltre il termine per la proposizione dell'appello, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia". Ergo, come già considerato, la Corte ha esplicitamente qualificato come appello incidentale tardivo l'impugnazione interposta da detta società ed ha ritenuto di far applicazione di previsione, quella di cui all'art. 334, comma secondo, c.p.c., appunto dettata per le "Impugnazioni incidentali tardive". L'unico motivo del ricorso incidentale è, perciò, inammissibile per difetto della specificità, richiesta dal combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma primo, c.p.c., non essendovi neppure considerata la primordiale qualificazione - operata dalla Corte distrettuale - dell'appello incidentale a suo tempo proposto come impugnazione incidentale tardiva. Esclusivamente per completezza di disamina, il Collegio nota che la ricorrente incidentale nemmeno si duole della pure già segnalata discrasia tra l'aver la Corte di merito in dispositivo dichiarato l'inammissibilità anche dell'appello incidentale, laddove in motivazione ha ritenuto che l'impugnazione incidentale avesse perso efficacia. 15. A motivo della reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate. 16. Nondimeno, stanti il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale, sussistono i lo presupposti processuali dì cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater rispetto ad ambo le parti contrapposte per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 00672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris