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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42951/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta di detenzione di hashish e di marijuana ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata non si è confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto e, segnatamente, con il rilievo delle specifiche modalità di detenzione ed i quantitativi delle sostanze stupefacenti accertati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta di detenzione di hashish e di marijuana ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata non si è confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto e, segnatamente, con il rilievo delle specifiche modalità di detenzione ed i quantitativi delle sostanze stupefacenti accertati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 42951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris