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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03571/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14/04/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Milano in data 15/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 nr. 2), 5) e 61 n. 7) cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso nell'interesse dello Iaccarino, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione al ruolo e alla ritenuta responsabilità penale dello stesso nonché in relazione alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata essendo le censure proposte meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato inoltre che, anche il secondo motivo di ricorso dello Iaccarino, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si rivela del tutto aspecifico in relazione alla rilevata mancanza di ragioni giustificative per il loro riconoscimento (cfr., Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); ritenuto, altresì, che, con riferimento all'unico motivo proposto nell'interesse del Caruso - con cui si censura l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non è ammesso in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e, peraltro, anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza in punto della dosimetria della pena inflitta]; preso atto del contenuto della memoria difensiva presentata in data 23/09/2022 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14/04/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Milano in data 15/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 nr. 2), 5) e 61 n. 7) cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso nell'interesse dello Iaccarino, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione al ruolo e alla ritenuta responsabilità penale dello stesso nonché in relazione alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata essendo le censure proposte meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato inoltre che, anche il secondo motivo di ricorso dello Iaccarino, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si rivela del tutto aspecifico in relazione alla rilevata mancanza di ragioni giustificative per il loro riconoscimento (cfr., Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); ritenuto, altresì, che, con riferimento all'unico motivo proposto nell'interesse del Caruso - con cui si censura l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non è ammesso in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e, peraltro, anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza in punto della dosimetria della pena inflitta]; preso atto del contenuto della memoria difensiva presentata in data 23/09/2022 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1