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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23053/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021CZ1B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36411/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582- 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di lesioni personali volontarie; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021CZ1B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36411/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582- 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di lesioni personali volontarie; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 23053/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris