CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 29046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23807/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] C., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli Avv. ti Gi useppe Maniglia e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Rovagnate), in persona delSindaco, rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona , [OSCURATO:PERSONA]. 124; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1310 / 8 /1 7 della Commissione tributaria Regionale dellaLombardia, depositata il 2 3 / 3 /201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Rilevatoche 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (CTR ) con sentenza n 1310/8/17, depositata il 23/3/2017, rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI del 2008 impugnato dalla contribuente società rel ativo ad un capannone di proprietà di quest’ultima. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ricorre con tremotivi. 3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso Considerato che 1. Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 221 del r.d.27 luglio 1934 n. 1265, nonché dell’art. 8 del regolamento ICI del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1del d.lgs. 30 dicembre 1992 n 504. 3. Con il terzo motivo la sentenza della CTR viene censurata per aver violato l’art 5 del d.lg. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 53 Cost. 4. In prossimità della camera di consiglio, con atto depositato in cancelleria, sottoscritto da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per la contribuente ricorrente e per l’ente territoriale controricorrente, vi è stata rinuncia al ricorso con adesione de lla controricorrente. Le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di lite. 4. Va, pertanto,dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione ex art.390 cod. proc. civ., per intervenuta rinuncia al ricorso, nulla dovendosi pronunciare in punto di spese, in ragione dell'intervenuta adesione alla rinuncia delle altre parti (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Cos̀ deciso in Roma nella