CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 44031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla LORI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale dì Firenze, in funzione dì giudice dell'opposizione avverso i provvedimenti con i quali, nell'ambito di un procedimento penale, erano stati rispettivamente revocato il decreto di ammissione di SOW Nerou al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti (decreto GIP del Tribunale di Firenze del 6/12/2017) e rigettata la richiesta di liquidazione degli onorari in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (decreto del pres. agg. sezione GIP stesso Tribunale del 7/12/2017), ha rigetto l'impugnazione. Nella specie, il giudice per le ìndagìni preliminari, nel provvedimento opposto, aveva revocato il beneficio in questione per ritenuta violazione del divieto di cui all'art. 91, d. P.R. n. 115/2002, per avere cioè il soggetto ammesso al beneficio nominato due difensori per l'incidente cautelare svoltosi davanti alla Corte di cassazione, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 100, stesso decreto; con il successivo provvedimento, pertanto, proprio in conseguenza dell'intervenuta revoca, era stata rigetta la richiesta di liquidazione degli onorari, parimenti censurata. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso, davanti alle Sezioni civili di questa Corte, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di SOW Nerou, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge non essendo ravvisabile, a parere della difesa, alcuna fase processuale nella quale l'imputato sia stato difeso da due difensori. Il SOW, infatti, aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'intero procedimento, in data 10/12/2008, in occasione cioè dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere; la nomina era stata confermata nella richiesta di ammissione al beneficio del 12/12/2008 e, nel verbale di scarcerazione del 10/6/2009, era stato nuovamente nominato il medesimo difensore. La nomina, tuttavia, non poteva attenere all'incidente cautelare davanti alla Corte di cassazione, poiché l'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, era priva della relativa abilitazione (essendo iscritta all'albo degli avvocati cassazionisti solo dal 2011), cosicché il SOW era stato costretto a nominare l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Anche a voler ritenere che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata nominata per il giudizio di legittimità, tale nomina sarebbe stata inefficace, stante l'insussistenza dello ius postulandi in capo alla stessa, parte ricorrente rilevando altresì che il mandato per il giudizio di legittimità deve essere conferito con procura ad hoc non essendo sufficiente la procura apposta a margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, cosicché neppure sotto il profilo formale può ritenersi che il SOW sia mai stato assistito da due difensori. 3. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.4. La difesa ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ, rilevando, quanto alla competenza delle sezioni civili o penali della Corte dì cassazione, che il ricorso inerisce anche al rigetto dell'istanza di liquidazione in favore del difensore; quanto al contenuto del ricorso, contestando le deduzioni rassegnate dall'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le argomentazioni di cui al motivo di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione, con provvedimento del 17/372022, ha disposto che il procedimento, erroneamente iscritto nel SIC civile, fosse trasmesso alla cancelleria centrale penale per la trasmissione alla Quarta sezione penale, tabellarmente competente. 6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla LORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. La questione proposta inerisce alla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 100, d.P.R. 115/2002. A mente del primo, « 1. L'ammissione al patrocinio é esclusa: a) per il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente é assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio é stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100»; a mente dell'articolo da ultimo richiamato, «Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza». La difesa propone una interpretazione delle norme, in base alla quale ciò che rileva non è tanto la formale nomina di due difensori (che, peraltro, assume insussistente, stante la mancanza dello ius postulandi in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'inefficacia della nomina della stessa per il merito), quanto piuttosto la ragione della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di un difensore per la fase cautelare di legittimità. 3. Orbene, la soluzione della questione devoluta necessita di una premessa. In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (in motivazione Corte costituzionale n. 16 del 2018). Il giudice delle leggi ha ammonito sul punto, richiamando la propria giurisprudenza al riguardo (da ultimo, sentenza n. 178 del 2017), in cui è frequente il riferimento al generale obiettivo di limitare le spese giudiziali ed è sottolineato il particolare scopo di contenere tali spese soprattutto nei confronti delle partì private. Ne discende che le norme con le quali la materia è disciplinata devono considerarsi, per quanto riguarda i presupposti di ammissione al beneficio, di stretta interpretazione, tenuto conto che il legislatore, ove ha inteso derogare a una regola relativa alla ammissione stessa, lo ha fatto espressamente, come, per l'appunto, nei casi disciplinati dall'art. 100 richiamato. Si aggiunga a ciò che il sistema previsto dal legislatore favorisce anche meccanismi presuntivi sfavorevoli, pur superabili dall'interessato attraverso allegazioni (si pensi all'art. 76, comma 4 -bis, d.P.R. n. 115/2002), oltre che favorevoli, espressamente riferibili però a determinate categorie di soggetti (il riferimento è all'art. 76, commi 4 -quater e 4- quinquies). 4. Data tale cornice normativa, dobbiamo dunque interrogarci sulla natura del divieto di cui all'art. 91 lett. b), d.P.R. n. 115/2002. E, a tal fine, occorre intanto rilevare che il legislatore ha inserito all'interno della stessa lett. b) la sanzione della violazione del divieto, prevedendo cioè che gli effetti dell'ammissione già concessa cessino a partire dalla nomina del secondo difensore. In tal modo, sembra aver ricollegato direttamente all'atto di nomina in sé le conseguenze caducatorie sulla ammissione al beneficio. A ciò aggiungasi che è sempre la stessa norma a prevedere le eccezioni alla regola, rinviando all'art. 100 citato. Da quanto precede, deriva che la norma di cui all'art. 91 è certamente una previsione di stretta intepretazione, sia considerata la ratio sottesa alla disciplina della materia (sulla quale si rinvia al recente intervento del giudice delle leggi, richiamato in premessa), ma anche avuto riguardo alla sua lettura sistematica con il successivo art. 100, la cui portata non è suscettibile di applicazione analogica, stante la lettera della legge, riferibile al solo caso di processo penale a distanza. 5. La suggestiva ricostruzione operata dal difensore non resiste a tali premesse. Infatti, essa si fonda su una lettura del combinato disposto, in base alla quale sarebbe rimesso al giudice, di volta in volta, di valutare l'esistenza effettiva di una doppia difesa, al di là della semplice coesistenza di due difensori (in questo caso innegabile e, infatti, non negata) e tenuto conto della fase e della sussistenza dello ius postulandi in capo ad entrambi i difensori. Ciò che, tuttavia, è escluso dalla lettura sistematica delle due norme e dalla ratio del sistema, ispirata al contemperamento degli interessi in gioco. La nomina di un secondo difensore costituisce, in altri termini, elemento cui il legislatore ha attribuito pregnante significato (come, del resto, avviene per il meccanismo presuntivo di superamento del limite reddituale, in relazione a particolari condanne), siccome di per sé indicativo di capacità economica, incompatibile con l'accesso al beneficio, rispetto al quale non opera però alcun meccanismo che consenta all'interessato di dimostrare il contrario. Che tale sia la corretta ricostruzione del sistema si ricava anche da recenti pronunce della Corte di cassazione civile che, nell'affermare l'applicabilità dell'art. 91 in commento (contenuto nel Titolo II Capo II della Parte III del d. P.R. n. 115/2002, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) anche al procedimento civile, ha precisato che la disposizione è, per l'appunto, espressione di un principio generale, ricavabile dalla lettura delle disposizioni del d. P.R. 115/2002, in particolare dall'art. 80, secondo cui "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore (sez. 2 civile, n. 1736 del 27/1/2020, Rv. 656849). In quella sede, peraltro, la Corte di legittimità civile ha opportunamente rilevato, a conferma del principio affermato, che la mancata estensione dell'art. 91 cit. al collaboratore di giustizia (già affermata da sez. 2 civile, n. 22965 del 4/11/2011, Rv. 619278) deriva dalle particolari condizioni che disciplinano l'assistenza legale di tale soggetto, differenti rispetto a quelle del patrocinio a spese dell'Erario, che ne legittimano pertanto anche la diversità di disciplina riguardo al profilo in esame, non mancando di sottoneare, inoltre, l'obiettivo dell'istituto del patrocinio, quello cioè di garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, l'effettivo accesso alla giustizia, sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore (in termini vedi, più di recente, anche sez. 6 civile, n. 5639 del 21/2/2022, Rv. 664180). 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Ministero della Giustizia, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore del Ministero della Giustizia resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro mille. Deciso il 10 novembre 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]