CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36520/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena inflittagli dalla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Rovereto in data 16 aprile 2015. A ragione osservava che il condannato non aveva adempiuto agli obblighi cui era subordinato il godimento del beneficio nel termine fissatogli con ordinanza del 26 novembre 2020, su richiesta del pubblico ministero. 2. Ricorre per cassazione l'Onorato chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce inosservanza dell'art. 159 cod. proc. pen., con conseguente nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'incidente di esecuzione e dell'intero procedimento di esecuzione. Si duole, in particolare, della mancata emissione di formale decreto di irreperibilità e della incompletezza delle ricerche, non estese al luogo di nascita del condannato, all'ultima dimora ed a quello di esercizio abituale dell'attività lavorativa e all'amministrazione penitenziaria. In subordine, ove, come ritenuto dal giudice dell'esecuzione, risultasse la regolarità delle notifiche, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe in contrasto con più norme costituzionali e segnatamente con gli articoli 3, 24, 27, 111 e 117, comma 1, in relazione all'art. 6 Ced,u, laddove non prevede la sospensione dell'incidente di esecuzione promosso nei confronti del condannato irreperibile e non indica criteri sintomatici da cui desumere la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione del condannato alla conoscenza del procedimento, al pari di quanto previsto per il processo di cognizione in absentia dal meccanismo regolato dagli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 168, corna 1 lett. a), cod. proc. pen. Lamenta, in particolare che il giudice dell'esecuzione non abbia accertato l'esigibilità degli obblighi imposti al condannato. A tal fine non è, infatti, sufficiente la richiesta di informazioni al comune di residenza sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa, cui era subordinato il beneficio. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, quanto meno, verificare se il condannato avesse avuto reale conoscenza del contenuto dell'ordinanza che, ad integrazione delle statuizioni del giudice della cognizione, aveva determinato il termine entro cui svolgere l'attività lavorativa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con rifermento alla valutazione di esigibilità dell'attività lavorativa. 2.4. Con il quarto motivo denunzia vizio di motivazione in ordine alla effettiva conoscenza del temine per adempire gli obblighi e sulla volontarietà dell'inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo di ricorso. 2. In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Sez. 1, n. 7412 del 02/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234076).Non trova, invece, applicazione la disciplina dell'assenza dettata dal codice di rito per la fase di cognizione. Come ricordato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, la mancata estensione da parte del legislatore al procedimento di esecuzione delle norme degli artt. le norme degli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., specificamente congegnate per il giudizio di cognizione è stata considerata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2016, in primo luogo, una scelta legislativa razionale e compatibile con le medesime norme costituzionali citate dal ricorrente in questa sede in ragione del «divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità "di accertamento giudiziale a contenuto limitato" di quest'ultimo, le quali ostano ad una trasposizione tout court di concetti e istituti propri del processo penale di cognizione, contraddistinto dall'accertamento del fatto oggettivo e della sua riferibilità all'imputato». Si tratta, comunque, di una scelta insuscettibile di essere manipolata dalla Consulta. Infatti, aggiungono i Giudici della legge, la decisione di rendere operante in sede esecutiva la disciplina del procedimento in assenza «concreterebbe l'invasione di un campo, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza». La dedotta questione di costituzionalità è dunque manifestamente infondata. 3. Nella fase esecutiva è applicabile anche l'art. 159 cod. proc. pen., che consente all'autorità giudiziaria, solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., di ricorrere ad una procedura speciale che, nell'osservanza di rigorose prescrizioni, garantisce la conoscenza legale dell'atto in luogo di quella effettiva. Perché tale procedimento notificatorio sia valido .ed efficace non è sufficiente la sussistenza di una specifica situazione fattuale, ovvero l'esito negativo delle ricerche disposte dall'autorità giudiziaria «nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale». E' altresì necessario l'emissione di un formale atto processuale, il decreto di irreperibilità, avente un duplice contenuto: non solo dichiarativo, laddove da atto delle ricerche eseguite e dei loro risultati, ma anche dispositivo laddove «ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore». E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976) e che la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite (v., tra le tante: Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007 Saura, Rv. 238481). 4. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale trasmesso non risulta che il Giudice dell'esecuzione, dopo il verbale di vane ricerche della polizia giudiziaria, abbia emesso in vista della notifica dell'avviso di celebrazione dell'udienza in data 22 ottobre 2019 o di quelle successive del 26 novembre 2019 e del 26 gennaio 2021, formale decreto di irreperibilità; non risulta nemmeno che siano state eseguite ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale. Conseguentemente la notifica iniziale e quelle successive, nella particolare forma in cui sono avvenute, sono affette da nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 5. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto che dovrà procedere previa regolare citazione del condannato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G