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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 32588/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17728-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 567/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2022 R.G.N. 2898/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.17728/2022 Cron.

Rep.

Ud14/10/2025 La Corte di appello di Napoli aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto stipulato dalla società e da [OSCURATO:PERSONA], in data aprile 2016 (quale ultimo di altri contratti a termine per i quali era stata accertata la decadenza dall’impugnazione).

La corte aveva ritenuto che la ragione che aveva determinato il tribunale a statuire in tal senso, ovvero l’assenza o comunque la non idoneità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non fosse fondata.

Aveva infatti rilevato che, a fronte della generica allegazione di assenza del DVR da parte del ricorrente, negli atti allegati al ricorso originario era presente il detto documento relativo al 2009 e che sulla base di esso erano esercitabili i poteri istruttori del giudice ex art. 421c.p.c. ( negati dal tribunale), con conseguente legittimità di acquisizione di ulteriori documenti (DVR) che la società aveva chiesto di produrre in primo grado e poi allegati al ricorso in appello, dimostrativi della presenza del documento richiesto.

Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo (Art. 360 co.1n. 3 c.p.c.) è denunciata la violazione degli artt. 17 e 28 D.lgs.n. 81/2008, nonché art. 3 co.1,lett.d) D.lgs n. 368/2001e art. 20 D.lgs n. 81/2015 , in relazione agli artt. 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., per aver, il giudice, confuso l’onere di formazione dei lavoratori su rischi specifici con quello della prova della effettiva esistenza del DVR. 2)- Con il secondo motivo (Art. 360 co.1 n.3° c.p.c.) è dedotta la violazione degli artt.115 e 416, co.3, c.p.c., art 2697 c.c., per non aver posto a fondamento della decisione la mancata contestazione da parte della società della inesistenza del DVR ed aver considerato idonea la contestazione a riguardo svolta in primo grado.

I motivi, da valutare congiuntamente, mirano a censurare la statuizione della corte d’appello con riguardo alla ritenuta contestazione, effettuata dalla datrice di lavoro, della deduzione della lavoratrice circa l’assenza e/o inadeguatezza del DVR.

Il giudice d’appello aveva valutato che, a fronte della generica allegazione circa l’assenza del documento valutativo dei rischi, fosse valida la contestazione datoriale e l’offerta di produzione documentale attestante l’esistenza del documento in contestazione.

In tale ambito la corte aveva ritenuto esercitabili i poteri istruttori conferiti dall’art.421 c.p.c. al giudice, al fine di accertare la verità dei fatti.

Giova ribadire il principio secondo cui In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, grava sul datore di lavoro l'onere probatorio circa l'effettuato aggiornamento deldocumento di valutazione dei rischi, correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale; tuttavia, avvenuta la produzione deldocumento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di taledocumento, costituente fatto costitutivo della domanda (Cass.n.16835/2019; Cass n.21383/2019).

Chiarito il generale onere probatorio gravante sul datore di lavoro, quanto al caso di specie, occorre sottolineare che, la ritenuta valutazione di merito circa la genericità della eccezione sollevata dal lavoratore e la presenza in atti della valutazione dei rischi relativa ad anno precedente in uno alla relativa affermazione di sussistenza di altro DVR, ben poteva indurre il giudice del merito ad esercitare i poteri conferiti dall’art. 421 c.p.c, al fine di chiarire la reale situazione di fatto, di rilievo anche processuale.

Val la pena richiamare il risalente e consolidato principio, secondo cui Nel rito del lavoro, l'attribuzione algiudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., incontra un duplicelimite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte delgiudice, sicché - in sostanza - la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "pisteprobatorie" emergenti dagli atti di causa (Cass.n.9034/2000; Cass.n. 11353/2004;Cass.n.17572/2004; Cass.n. 14923/2024).

I principi richiamati ben chiariscono come il giudice, al fine di dar forma e sostanza al principio del giusto processo, quale strumento di accertamento della verità dei fatti, possa, nei limiti di quanto allegato dalle parti e non confliggendo con gli oneri probatori sulle stesse incombenti, esercitare poteri di approfondimento istruttorio in presenza di quelle “piste probatorie” che, già presenti nel processo, richiedano ulteriore analisi dei fatti come accaduti e tali da dirimere il contenzioso in atto.

In tale contesto si è mossa la corte territoriale allorchè, valutando (con giudizio di merito a lei rimesso non sindacabile in questa sede), la genericità della eccezione sollevata (non sufficientemente circostanziata) e la presenza di un DVR di anno precedente, quale indicatore della attività in tal senso svolta dal datore di lavoro, ha correttamente dato ingresso alla ulteriore attività istruttoria invocata e negata dal tribunale.

I motivi devono essere disattesi. 3)- Con il terzo motivo ( Art. 360 co.1 n.3 c.p.c.) si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 ,co.3 , 420, 421,e 437 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche ammettendo documenti non prodotti in primo grado.

La censura ripropone quanto già evidenziato nei primi due motivi di ricorso e la cui valutazione, già svolta, non può che essere qui ribadita anche soggiungendo, nello specifico che questa Corte ha chiarito (Cass 13533/2011) come La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto .

Tali principi risultano essere stati considerati dalla corte di merito allorché ha motivato la scelta processuale di acquisizione dei documenti in questione con la presenza in atti di altro materiale probatorio costituente “pista probatoria” già esistente da integrare per la verifica e l’accertamento di quanto necessario al giudizio finale. 4)- Con il quarto motivo (Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) è dedotta la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.per aver, la corte di merito, erroneamente ritenuto non riproposte in grado di appello le domande assorbite nella sentenza di primo grado, così violando il comma 4 bis del d.lgs n. 368/2001, nonché l’art. 1344 c.c., per non aver trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’effetto della stipula di contratti in frode alla legge e per l’avvenuto superamento dei 36 mesi di lavoro complessivo alle dipendenze della società.

Parte ricorrente si duole della mancata valutazione dei motivi già proposti in primo grado riferiti alla declaratoria di nullità dei contratti antecedenti a quello valutato dal tribunale.

Occorre precisare che la corte di merito ha preliminarmente precisato che non risultava proposto da parte del lavoratore, né in via principale e neppure in via incidentale, gravame avverso il mancato accoglimento delle domande volte ad ottenere la declaratoria dei contratti che avevano preceduto l’ultimo contratto a termine, su cui era basata la decisione del tribunale.

Ha quindi concluso che il giudizio d’appello era dunque limitato alla sola declaratoria di nullità dell’ultimo contratto, come valutato dal tribunale.

Rispetto a tale statuizione l’attuale ricorrente denuncia la errata determinazione in quanto assume di aver riproposto le censure nella memoria di costituzione in appello, anche inserendone parziali frammenti. 4.a)-Occorre preliminarmente chiarire che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado ( Cass.

SU n. 7940/2019; Cass.n. 20694/2018).

In virtù di tali principi l’attuale ricorrente, vittorioso dinanzi al tribunale, avrebbe dovuto riproporre le censure ed eccezioni non esaminate dal primo giudice nel primo atto difensivo dinanzi alla corte di appello.

Su tale parte la decisione della corte territoriale deve pertanto essere modificata in punto di diritto, avendo errato nell’affermare una differente statuizione. 4.b)-Peraltro, occorre precisare che all’onere sopra indicato il ricorrente dichiara, in questa sede, di aver ottemperato, avendo riproposto i motivi nella memoria di costituzione in appello, e denuncia, pertanto, l’omissione di pronuncia della corte territoriale.

Si osserva, in proposito, che la censura che contiene tali rilievi, in realtà, richiama, quale vizio denunciato, la violazione di legge, e dunque un vizio del tutto estraneo alla ritenuta omessa pronuncia su motivi di censura non esaminati.

A tal riguardo questa Corte ha affermato che Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass.SU n. 17931/2013) La censura risulta pertanto inammissibilmente proposta poiché in nessun modo contiene riferimenti, invece necessari, alla sostanziale nullità della decisione quale conseguenza della omessa pronuncia, invece argomentando soltanto sulla asserita violazione di legge.

Per quanto rilevato, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17728-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 567/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2022 R.G.N. 2898/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.17728/2022 Cron. Rep. Ud14/10/2025 La Corte di appello di Napoli aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto stipulato dalla società e da [OSCURATO:PERSONA], in data aprile 2016 (quale ultimo di altri contratti a termine per i quali era stata accertata la decadenza dall’impugnazione). La corte aveva ritenuto che la ragione che aveva determinato il tribunale a statuire in tal senso, ovvero l’assenza o comunque la non idoneità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non fosse fondata. Aveva infatti rilevato che, a fronte della generica allegazione di assenza del DVR da parte del ricorrente, negli atti allegati al ricorso originario era presente il detto documento relativo al 2009 e che sulla base di esso erano esercitabili i poteri istruttori del giudice ex art. 421c.p.c. ( negati dal tribunale), con conseguente legittimità di acquisizione di ulteriori documenti (DVR) che la società aveva chiesto di produrre in primo grado e poi allegati al ricorso in appello, dimostrativi della presenza del documento richiesto. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo (Art. 360 co.1n. 3 c.p.c.) è denunciata la violazione degli artt. 17 e 28 D.lgs.n. 81/2008, nonché art. 3 co.1,lett.d) D.lgs n. 368/2001e art. 20 D.lgs n. 81/2015 , in relazione agli artt. 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., per aver, il giudice, confuso l’onere di formazione dei lavoratori su rischi specifici con quello della prova della effettiva esistenza del DVR. 2)- Con il secondo motivo (Art. 360 co.1 n.3° c.p.c.) è dedotta la violazione degli artt.115 e 416, co.3, c.p.c., art 2697 c.c., per non aver posto a fondamento della decisione la mancata contestazione da parte della società della inesistenza del DVR ed aver considerato idonea la contestazione a riguardo svolta in primo grado. I motivi, da valutare congiuntamente, mirano a censurare la statuizione della corte d’appello con riguardo alla ritenuta contestazione, effettuata dalla datrice di lavoro, della deduzione della lavoratrice circa l’assenza e/o inadeguatezza del DVR. Il giudice d’appello aveva valutato che, a fronte della generica allegazione circa l’assenza del documento valutativo dei rischi, fosse valida la contestazione datoriale e l’offerta di produzione documentale attestante l’esistenza del documento in contestazione. In tale ambito la corte aveva ritenuto esercitabili i poteri istruttori conferiti dall’art.421 c.p.c. al giudice, al fine di accertare la verità dei fatti. Giova ribadire il principio secondo cui In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, grava sul datore di lavoro l'onere probatorio circa l'effettuato aggiornamento deldocumento di valutazione dei rischi, correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale; tuttavia, avvenuta la produzione deldocumento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di taledocumento, costituente fatto costitutivo della domanda (Cass.n.16835/2019; Cass n.21383/2019). Chiarito il generale onere probatorio gravante sul datore di lavoro, quanto al caso di specie, occorre sottolineare che, la ritenuta valutazione di merito circa la genericità della eccezione sollevata dal lavoratore e la presenza in atti della valutazione dei rischi relativa ad anno precedente in uno alla relativa affermazione di sussistenza di altro DVR, ben poteva indurre il giudice del merito ad esercitare i poteri conferiti dall’art. 421 c.p.c, al fine di chiarire la reale situazione di fatto, di rilievo anche processuale. Val la pena richiamare il risalente e consolidato principio, secondo cui Nel rito del lavoro, l'attribuzione algiudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., incontra un duplicelimite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte delgiudice, sicché - in sostanza - la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "pisteprobatorie" emergenti dagli atti di causa (Cass.n.9034/2000; Cass.n. 11353/2004;Cass.n.17572/2004; Cass.n. 14923/2024). I principi richiamati ben chiariscono come il giudice, al fine di dar forma e sostanza al principio del giusto processo, quale strumento di accertamento della verità dei fatti, possa, nei limiti di quanto allegato dalle parti e non confliggendo con gli oneri probatori sulle stesse incombenti, esercitare poteri di approfondimento istruttorio in presenza di quelle “piste probatorie” che, già presenti nel processo, richiedano ulteriore analisi dei fatti come accaduti e tali da dirimere il contenzioso in atto. In tale contesto si è mossa la corte territoriale allorchè, valutando (con giudizio di merito a lei rimesso non sindacabile in questa sede), la genericità della eccezione sollevata (non sufficientemente circostanziata) e la presenza di un DVR di anno precedente, quale indicatore della attività in tal senso svolta dal datore di lavoro, ha correttamente dato ingresso alla ulteriore attività istruttoria invocata e negata dal tribunale. I motivi devono essere disattesi. 3)- Con il terzo motivo ( Art. 360 co.1 n.3 c.p.c.) si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 ,co.3 , 420, 421,e 437 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche ammettendo documenti non prodotti in primo grado. La censura ripropone quanto già evidenziato nei primi due motivi di ricorso e la cui valutazione, già svolta, non può che essere qui ribadita anche soggiungendo, nello specifico che questa Corte ha chiarito (Cass 13533/2011) come La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto . Tali principi risultano essere stati considerati dalla corte di merito allorché ha motivato la scelta processuale di acquisizione dei documenti in questione con la presenza in atti di altro materiale probatorio costituente “pista probatoria” già esistente da integrare per la verifica e l’accertamento di quanto necessario al giudizio finale. 4)- Con il quarto motivo (Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) è dedotta la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.per aver, la corte di merito, erroneamente ritenuto non riproposte in grado di appello le domande assorbite nella sentenza di primo grado, così violando il comma 4 bis del d.lgs n. 368/2001, nonché l’art. 1344 c.c., per non aver trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’effetto della stipula di contratti in frode alla legge e per l’avvenuto superamento dei 36 mesi di lavoro complessivo alle dipendenze della società. Parte ricorrente si duole della mancata valutazione dei motivi già proposti in primo grado riferiti alla declaratoria di nullità dei contratti antecedenti a quello valutato dal tribunale. Occorre precisare che la corte di merito ha preliminarmente precisato che non risultava proposto da parte del lavoratore, né in via principale e neppure in via incidentale, gravame avverso il mancato accoglimento delle domande volte ad ottenere la declaratoria dei contratti che avevano preceduto l’ultimo contratto a termine, su cui era basata la decisione del tribunale. Ha quindi concluso che il giudizio d’appello era dunque limitato alla sola declaratoria di nullità dell’ultimo contratto, come valutato dal tribunale. Rispetto a tale statuizione l’attuale ricorrente denuncia la errata determinazione in quanto assume di aver riproposto le censure nella memoria di costituzione in appello, anche inserendone parziali frammenti. 4.a)-Occorre preliminarmente chiarire che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado ( Cass. SU n. 7940/2019; Cass.n. 20694/2018). In virtù di tali principi l’attuale ricorrente, vittorioso dinanzi al tribunale, avrebbe dovuto riproporre le censure ed eccezioni non esaminate dal primo giudice nel primo atto difensivo dinanzi alla corte di appello. Su tale parte la decisione della corte territoriale deve pertanto essere modificata in punto di diritto, avendo errato nell’affermare una differente statuizione. 4.b)-Peraltro, occorre precisare che all’onere sopra indicato il ricorrente dichiara, in questa sede, di aver ottemperato, avendo riproposto i motivi nella memoria di costituzione in appello, e denuncia, pertanto, l’omissione di pronuncia della corte territoriale. Si osserva, in proposito, che la censura che contiene tali rilievi, in realtà, richiama, quale vizio denunciato, la violazione di legge, e dunque un vizio del tutto estraneo alla ritenuta omessa pronuncia su motivi di censura non esaminati. A tal riguardo questa Corte ha affermato che Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass.SU n. 17931/2013) La censura risulta pertanto inammissibilmente proposta poiché in nessun modo contiene riferimenti, invece necessari, alla sostanziale nullità della decisione quale conseguenza della omessa pronuncia, invece argomentando soltanto sulla asserita violazione di legge. Per quanto rilevato, il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico
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