CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25302/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, VincenzoSenatore, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato di VincenzoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi tre direclusione ed euro 6.900,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllodelle armi), per avere posto in vendita in concorso tra loro due pistole, armicomuni da sparo, una calibro 9 e l’altra calibro 7,65.2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gliimputati.3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Studiale, ha dedotto due motivi di ricorso di seguito indicati.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizionedi cui all’art. 7 l. n. 895 del 1967, contestando l’errato riconoscimentodell’elemento oggettivo del reato e la mancanza, la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione.La difesa evidenzia che la sentenza impugnata ha ritenuto provata lacondotta di “porre in vendita” armi comuni da sparo senza che sia stataraggiunta la prova della tipologia, della classificazione e del regime giuridico dellearmi indicate (marca, fabbricante, natura di arma da guerra, tipo guerra o peruso civile), atteso che nessuna arma è stata trovata nella disponibilitàdell’imputato.In particolare, il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella partein cui la Corte d’appello ha attribuito rilievo determinante alle conversazioniintercettate in data 4 luglio 2017 e in data 4 novembre 1017, ritenute indicedella serietà delle trattative concernenti la vendita delle armi, lì dove da taliconversazioni non risulta provata la materiale disponibilità di armi di naturaclandestina, ovvero di armi non immediatamente riconoscibili per alterazione deidati identificativi ai sensi dell’art. 11 della legge 110 del 1975; sicché nellafattispecie la cessione sarebbe lecita.Il ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui per la cessione di armi lecita tra privati, quando avvengaoccasionalmente e verso soggetti muniti di porto d’armi, non è richiesta alcunalicenza, dovendone dare avviso all’autorità di Pubblica sicurezza entro 72 ore, né,peraltro, risulta vietata l’intermediazione gratuita di un privato.La Corte avrebbe, pertanto, erroneamente applicato la disciplina degli artt. 9e 14 L. 497 del 1974, senza verificare se l’eventuale trattativa riguardasse armiclandestine o se gli acquirenti fossero privi dei titoli autorizzativi.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 dellalegge n. 895 del 1967 e dell’art. 35 T.U.L.P.S., per non avere la Corte d’appelloriqualificato il fatto.La difesa sostiene che l’art. 7 della legge n. 895 del 1967 disciplinacondotte abituali o professionali di fabbricazione, introduzione o vendita di armida guerra o tipo guerra, mentre nel caso di specie – ove si tratti di condottaoccasionale, comunque non provata – troverebbe applicazione l’art. 35T.U.L.P.S., che regola la vendita o cessione a privati non muniti di porto d’armi.È richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessioneoccasionale tra privati integra, al più, la contravvenzione dell’art. 35 T.U.L.P.S.,non il delitto previsto dagli artt. 1 e 7 L. 895/1967, in assenza di armiclandestine, altrimenti, aderendo alla logica della Corte d’Appello, qualsiasiannuncio di vendita di armi usate dovrebbe essere considerato penalmenterilevante senza previo accertamento della loro natura.In conclusione, non essendovi prova della clandestinità delle armi, né dellaloro effettiva disponibilità, né dell’assenza di titolo da parte dell’acquirente, lafattispecie contestata non sarebbe riconducibile all’art. 7 L. 895/1967, ma all’art.35 T.U.L.P.S.4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 1 e 7 della legge n. 895 del 1967, nonché di cui agli artt. 192,533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1 cod. proc. pen., poiché la Corte d’Appelloavrebbe affermato la responsabilità dell'imputato senza disporre di elementi diprova gravi, precisi e concordanti, necessari per fondare un giudizio di condanna.Secondo la difesa, la motivazione del giudice di merito sarebbe soloapparente e non rispondente alle censure sollevate con l’atto di appello,soprattutto riguardo all’inidoneità del materiale probatorio raccolto nell’istruttoriadibattimentale. In particolare, si evidenzia come le ricerche effettuate perindividuare armi non abbiano prodotto alcun risultato, elemento che, secondo ilricorrente, avrebbe dovuto assumere valore decisivo nel confutare la tesiaccusatoria. Tale esito negativo, secondo la difesa, prevale su eventualiintercettazioni, le quali rimarrebbero meri dati investigativi non idonei a fondareuna responsabilità penale. Alla luce di tali elementi, la Corte di merito avrebbedovuto orientarsi verso una pronuncia assolutoria.4.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 62-bise 133 cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanzeragionamento illogico e in contrasto con i criteri di valutazione imposti dallegislatore.Secondo il ricorrente, la pena inflitta risulterebbe eccessivamente severarispetto alla concreta condotta attribuita all’imputato e non adeguatamenterapportata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. dalla cui applicazione sarebbedovuta conseguire una pena finale maggiormente congrua e proporzionata.5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, VincenzoSenatore, ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.6. In data 13 marzo il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha depositatonote conclusive insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.2. I motivi oggetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] eil primo motivo oggetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] - che attengono all’affermazione della responsabilità penaleper i reati sopra indicati, potendo essere pertanto trattati congiuntamente – sonomanifestamente infondati perché non si confrontano con la motivazione dellasentenza della Corte di appello che, puntualmente e esaustivamente, ha giàvagliato le medesime doglianze.Più in particolare, a fronte delle puntuali argomentazioni sviluppate nellasentenza impugnata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si limitaa riprodurre i motivi già dedotti in sede di gravame, senza formulare specifichecensure idonee a contrastare le ragioni esposte dalla Corte d'appello.Analogamente, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeAbbinanti risulta caratterizzato da genericità delle doglianze e deve pertantoessere considerato manifestamente infondato.In tali casi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – che va quiribadito - è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera glistessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondogrado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).3. Tanto precisato, deve osservarsi che la Corte d’Appello, nell’esaminarecongiuntamente le impugnazioni proposte dai ricorrenti, ha evidenziato come ilprocedimento penale abbia tratto origine da intercettazioni ambientali effettuateall’interno dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. In tale contestoveniva captata una conversazione intercorsa tra quest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA] con duesoggetti rimasti non identificati, avente ad oggetto una trattativa relativa allacompravendita di armi.La Corte ha ritenuto il contenuto di tale conversazione decisiva ai finidell’affermazione della responsabilità degli imputati, non incidendo sullaconfigurabilità del reato contestato la circostanza del mancato rinvenimento dellearmi all’esito delle perquisizioni e delle ricerche.La sentenza ha evidenziato che dalle conversazioni captate risulta che gliimputati avessero verificato la disponibilità del denaro da parte dei potenzialiacquirenti, nonché descritto in modo dettagliato le armi, mostrandosi pronti aesibirle e a consegnarle, con esplicito riferimento anche ad ulteriori armi nelladisponibilità del fratello del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].In ordine alla concreta realizzazione dell’acquisto, la Corte ha valorizzato ledichiarazioni degli stessi acquirenti, secondo cui le armi, dopo essere statesottoposte a controllo, non sarebbero state restituite, ravvisando in talecircostanza un elemento idoneo a comprovare la serietà e l’effettivitàdell’accordo intervenuto tra le parti.I Giudici di merito hanno, dunque, ritenuto che la condotta di «porre invendita» di cui agli artt. 1 e 7 della legge n. 895 del 1967 ricomprende non solola cessione materiale delle armi, ma anche la fase delle trattative, purchéconnotate da serietà ed affidabilità, non essendo, dunque, richiesta ladisponibilità immediata dell’arma, né che la trattativa sfoci effettivamente in unaconsegna.Così argomentando, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delconsolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale,in relazione al reato previsto dagli artt. 1 e 7 della legge n. 895 del 1967, losvolgimento di trattative, purché connotate da requisiti di serietà ed affidabilità,tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza,integrano il reato in quanto anche tali contatti preliminari rientrano nellacondotta di "porre in vendita", vietata dalla norma incriminatrice. (Sez. 6, n.3667 del 03/12/2021, dep. 2022, Toriello, Rv. 282782 - 01). Nella motivazionedi questa sentenza si è rimarcato che la norma che «nel sanzionatore la condottadi chi senza licenza dell'autorità pone in vendita armi da guerra o tipo guerra oparti di esse, atte all'impiego, non distingue tra il carattere negoziale oprenegoziale dell'attività del privato, né tra effetti reali o obbligatori».Si è affermato che ciò si ricava anche dalla lettera della disposizione chesanziona, in alternativa, la cessione a qualunque titolo, delle armi in questionecosicché, ai fini della configurabilità della condotta del "porre in vendita", nonsono necessari la diretta disponibilità, nei potenziali contraenti, delle armi e deldenaro né tantomeno che alla condotta seguano effetti traslativi o la materialeconsegna delle armi (Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi,Rv. 262691)».Il mancato rinvenimento delle armi, pertanto, non è ragione che, di per sé,porta a escludere la configurabilità del reato.4. Quanto al motivo di ricorso relativo alla richiesta riqualificazione del fattonell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 35 t.u.l.p.s.., deve rilevarsi come laCorte abbia rilevato che la fattispecie contravvenzionale presuppone una venditaoccasionale e lecita tra privati identificati, avente a oggetto armi comuni e conun acquirente munito di porto d’armi o nulla osta.Anche con riferimento a tale profilo, la Corte di appello ha richiamatocorrettamente la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina dell’art. 35T.U.L.P.S. non si applica nel caso di trattative contra legem ovvero condotte consoggetti non identificati e riguardanti armi la cui circolazione avviene fuori daogni possibilità di controllo da parte dell’autorità.La Corte territoriale ha rilevato che, nel caso in esame, dalle intercettazionirisulta escluso che gli interlocutori fossero soggetti identificati e autorizzatiall’acquisto e, al riguardo, non può non evidenziarsi come il contesto illecitocomplessivo renda evidente che non si trattava di una cessione occasionalelecita.Va quindi ribadito il principio secondo cui la vendita di armi contra legem chericorre quando il soggetto, pur titolare di licenza di commercio, vende a terzi learmi con modalità penalmente illecite, tali da metterle in circolazione in modo darendere impossibile il controllo dei loro movimenti e dell'identità dei possessori,integra il reato di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. (Sez. 1,n. 48240 del 28/09/2017, P.g. in proc. Calvini e altro, Rv. 271403 - 01), e non lafattispecie contravvenzionale di cui all’art. 35 t.u.l.p.s..Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione nel caso dispecie nel quale gli imputati non risultano essere titolari di licenze di commercio.È poi priva di pregio la deduzione difensiva (oggetto della deduzioneformulata dal solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) che introduce nella fattispecie delittuosa ilrequisito della clandestinità delle pistole, evidenziando come, nel caso di specie,non sia emersa prova della clandestinità delle pistole.Va al riguardo rilevato che la disposizione di cui agli artt. 1 e 7 della legge inmateria di armi tutela l’esigenza di assicurare il controllo della circolazione dellearmi, le quali, per poter circolare, per evidenti ragioni di pubblica sicurezza,devono poter essere identificate, non richiedendo altresì che si tratti di armi dinatura clandestina; elemento questo che rileverebbe sul piano della imputazione,invero non contestata, ai sensi dell’art. 23 legge n. 110 del 1975, il qualerichiama l’art. 11 legge cit.5. Il secondo motivo, oggetto del ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la carenza motivazionale inpunto di diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile alla luce delconsolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ildifetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur seproposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorsoper Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria (vedi, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 0, Sez. 1,n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998,dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015,Botta, Rv. 262700).Nella fattispecie, né dai motivi di gravame come indicati nella sentenzaimpugnata, né dal motivo di ricorso per cassazione risultano forniti elementispecifici volti a supportare la concessione delle attenuanti generiche in favore delricorrente.6. Alla luce delle esposte considerazioni, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili. Consegue alla pronuncia, la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]