CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 35720/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16042/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Sant'Arpino [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RODOLFO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LUIGIed [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI NORDn.1703/2023depositata il 27/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta – proveniente da un Consigliere delegato (e non dal “Presidente”, come scritto nell’intestazione per mero irrilevante errore materiale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che la proposta ha correttamente attinto solo il ricorso principale e non anche il ricorso incidentale proposto dalla resistente, atteso il suo carattere espressamente condizionato; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/12/2023. [OSCURATO:PERSONA]