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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18036/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di assise di appello di Napoli nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a quattro sentenze esecutive, che: - l'analisi delle sentenze palesa la eterogeneità delle condotte delittuose poste in essere; - invero, la cornice associativa accertata dalla sentenza sub 2) non è rapportabile al tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1); - oltre alla distanza temporale dei fatti, è significativa la formazione di un gruppo autonomo sul territorio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] che decideva di non versare i profitti estorsivi nella cassa comune del clan, motivo per cui si deliberava una rappresaglia eliminando chi aveva aderito a tale formazione o persone a lui vicino, tra cui [OSCURATO:PERSONA]; - non vi sono elementi per ritenere che Orabona avesse potuto programmare il suo contributo al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo ingresso nel sodalizio avvenuto circa dieci anni prima; - il delitto di riciclaggio di cui alla sentenza sub 4) appare ancora più lontano dal programma criminale del sodalizio, essendo stato commesso in zona lontana e diversa da quella del clan dei casalesi e in epoca successiva alla cessazione della affiliazione; - i fatti di cui alla sentenza sub 3), relativi ad un tentativo di estorsione continuato, si collocano al di fuori del programma delittuoso imperniato sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale; - invero, nessuna delle altre tre sentenze riguarda fatti estorsivi e, inoltre, i fatti si collocano ancora una volta dopo la cessazione della condotta associativa. (V\ eka- " • t-YR° " Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis;il;lrc:n conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di assise di appello di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a quattro sentenze esecutive, che: - l'analisi delle sentenze palesa la eterogeneità delle condotte delittuose poste in essere; - invero, la cornice associativa accertata dalla sentenza sub 2) non è rapportabile al tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1); - oltre alla distanza temporale dei fatti, è significativa la formazione di un gruppo autonomo sul territorio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] che decideva di non versare i profitti estorsivi nella cassa comune del clan, motivo per cui si deliberava una rappresaglia eliminando chi aveva aderito a tale formazione o persone a lui vicino, tra cui [OSCURATO:PERSONA]; - non vi sono elementi per ritenere che Orabona avesse potuto programmare il suo contributo al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo ingresso nel sodalizio avvenuto circa dieci anni prima; - il delitto di riciclaggio di cui alla sentenza sub 4) appare ancora più lontano dal programma criminale del sodalizio, essendo stato commesso in zona lontana e diversa da quella del clan dei casalesi e in epoca successiva alla cessazione della affiliazione; - i fatti di cui alla sentenza sub 3), relativi ad un tentativo di estorsione continuato, si collocano al di fuori del programma delittuoso imperniato sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale; - invero, nessuna delle altre tre sentenze riguarda fatti estorsivi e, inoltre, i fatti si collocano ancora una volta dopo la cessazione della condotta associativa. (V\ eka- " • t-YR° " Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis;il;lrc:n conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 a
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