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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01862/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 14121 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATEe ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, VIA B. CASTIGLIONE, N.2 -controricorrente - avverso la sentenza n. 9567/15/17 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. A seguito della sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n. 357/3/13, che aveva parzialmente riconosciuto la fondatezza della pretesa erariale portata da un avviso di accertamento inerente all’anno di imposta 2006, l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] la cartella n. 07120140440925725, con iscrizione a ruolo provvisorio dell’importo di € 60.194,00. [OSCURATO:PERSONA] oppose la cartella innanzi alla CTP di Napoli, che respinse il ricorso.

2. La sentenza fu appellata dal contribuente innanzi alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel contraddittorio con l’Amministrazione e il concessionario per la riscossione, accolse il gravame.

I giudici d’appello, premesso il rilievo in base al quale l’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 62, lett. c), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di un credito erariale accertato con sentenza regionale non ancora passata in giudicato è consentito nei limiti stabiliti dalla sentenza medesima, osservarono che quest’ultima - nel ritenere fondata la pretesa erariale in riforma della sentenza di primo grado - aveva tuttavia disposto la riduzione del maggior reddito accertato con l’atto impositivo, defalcando dalla base imponibile gli importi di cui ad alcune fatture esibite dal contribuente in sede di contraddittorio procedimentale.

Ritennero, pertanto, che l’Ufficio avrebbe dovuto ricalcolare la maggiore imposta dovuta, previa eliminazione degli importi di cui ai documenti esibiti nella fase procedimentale, anziché, come avvenuto, riportare gli stessi importi di cui all’accertamento.

3. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, con unico patrocinio, l’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione, sulla base di due motivi.

Resiste l’intimato con controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 337 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza.

Secondo le ricorrenti, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui afferma la necessità di preventivo annullamento della cartella, e ciò sia in considerazione della sussistenza di una lite pendente sull’atto impositivo che la originava –donde il rilievo di una possibile sospensione del giudizio – sia in forza dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado.

2. Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio; le ricorrenti sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che gli importi iscritti al ruolo sulla base della sentenza non corrispondono a quellidi cui all’avviso di accertamento.

3. In via preliminare, dev’essere osservato che, con istanza del 13 dicembre 2022 - seppur depositata in cancelleria mediante nota riferita al diverso procedimento n.r.g. 16512/2014, che ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento e nel quale è stata depositata analoga istanza- il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformitàa quanto richiesto da parte contribuente , con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 14121 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATEe ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, VIA B. CASTIGLIONE, N.2 -controricorrente - avverso la sentenza n. 9567/15/17 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. A seguito della sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n. 357/3/13, che aveva parzialmente riconosciuto la fondatezza della pretesa erariale portata da un avviso di accertamento inerente all’anno di imposta 2006, l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] la cartella n. 07120140440925725, con iscrizione a ruolo provvisorio dell’importo di € 60.194,00. [OSCURATO:PERSONA] oppose la cartella innanzi alla CTP di Napoli, che respinse il ricorso. 2. La sentenza fu appellata dal contribuente innanzi alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel contraddittorio con l’Amministrazione e il concessionario per la riscossione, accolse il gravame. I giudici d’appello, premesso il rilievo in base al quale l’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 62, lett. c), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di un credito erariale accertato con sentenza regionale non ancora passata in giudicato è consentito nei limiti stabiliti dalla sentenza medesima, osservarono che quest’ultima - nel ritenere fondata la pretesa erariale in riforma della sentenza di primo grado - aveva tuttavia disposto la riduzione del maggior reddito accertato con l’atto impositivo, defalcando dalla base imponibile gli importi di cui ad alcune fatture esibite dal contribuente in sede di contraddittorio procedimentale. Ritennero, pertanto, che l’Ufficio avrebbe dovuto ricalcolare la maggiore imposta dovuta, previa eliminazione degli importi di cui ai documenti esibiti nella fase procedimentale, anziché, come avvenuto, riportare gli stessi importi di cui all’accertamento. 3. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, con unico patrocinio, l’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione, sulla base di due motivi. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 337 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza. Secondo le ricorrenti, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui afferma la necessità di preventivo annullamento della cartella, e ciò sia in considerazione della sussistenza di una lite pendente sull’atto impositivo che la originava –donde il rilievo di una possibile sospensione del giudizio – sia in forza dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado. 2. Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio; le ricorrenti sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che gli importi iscritti al ruolo sulla base della sentenza non corrispondono a quellidi cui all’avviso di accertamento. 3. In via preliminare, dev’essere osservato che, con istanza del 13 dicembre 2022 - seppur depositata in cancelleria mediante nota riferita al diverso procedimento n.r.g. 16512/2014, che ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento e nel quale è stata depositata analoga istanza- il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformitàa quanto richiesto da parte contribuente , con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,
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