CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9092/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Capaccio (SA), via [OSCURATO:PERSONA], n. 1,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza del T ribunale di SALERNO n. 3316/2021 depositata il 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 9092sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 1. I l Comune di P alazzo Paestum proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace con la quale era stata accolta l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. 2. Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’appello per tardività. In particolare, evidenziava l’applicabilità del rito del lavoro, di conseguenza l’impugnazione andava proposta con ricorso. Nella specie d’appello proposto dal Comune doveva ritenersi tardivo in quanto proposto oltre il termine cosiddetto lungo di 6 mesi. Risultava infatti documentalmente provato che la sentenza era stata pubblicata il 10 agosto 2017 e in assenza di notificazione della stessa, il termine di 6 mesi decorreva dal giorno della pubblicazione. P ertanto , l’appellante avrebbe dovuto proporre l’impugnazione entro e non oltre il 28 febbraio 2018 mentre la notificazione dell’atto di citazione era avvenuta il 1° marzo e il deposito lo stesso giorno. 3. Il C omune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 155, comma 2, e 327 c.p.c. e articolo 1 legge numero 142 del 1969. La censura si appunta sulla declaratoria di tardività dell’appello proposto dal Comune ricorrente senza considerare il periodo di sospensione feriale di cui all’articolo 1 della legge numero 142 del 1969. Secondo il ricorrente,il termine inizia a decorrere al termine Ric. 2022n. 9092sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 del periodo di sospensione vale a dire il 1° settembre e di conseguenza il termine per la notifica dell’appello ex articolo 327 c.p.c. scadeva il 1° marzoe non il 28 febbraio. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 1 della I. n. 742 del 1969 «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Il disposto normativo citato, dunque, prevede che, in tutti i casi come quello in esame in cui il deposito della sentenza sia avvenuto durante il periodo di sospensione, il decorso del termine per impugnare ex art. 327, comma 1, c.p.c. è differito alla fine di detto periodo. Ilproblema del decorso del termine processuale, il cui inizio si verifichi in periodo di sospensione, è già stato affrontato in numerose occasioni anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 4 luglio 1983 n. 4814, Sez. U. Sent. n. 3668 del 1995, Sez. U. Sent. n. 21197 del 2009) le quali, hanno nel tempo sempre confermato l'interpretazione secondo la quale quando un termine decorre da un atto verificatosi nel periodo di sospensione feriale ex legge 7 ottobre 1969 n. 742, il successivo giorno (il primo successivo alla cessazione della sospensione, allora 16 settembre, oggi 1° settembre in forza dell'art. 1 d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014) rientra nel computo. Deve ribadirsi pertanto che: «In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine Ric. 2022n. 9092sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo (Sez. 1, Sent. n. 7112 del 2017, Sez. 5, Sent. n. 19874 del 2012). Infine, deve osservarsi che il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Sez. 3, Sent. n.17313 del 2015). Ne consegue, come si è già detto, che nel caso in esame il deposito della sentenza era avvenuto il 10 agosto del 2017, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorreva dal 1° settembre 2017sicché la notifica e il deposito effettuati il 1° marzo del 2018 devono ritenersi tempestivi. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. 2022n. 9092sez. S2 - ud. 1