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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19914/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ritenuto che la tipologia delle due carabine non consente di dubitare del corretto inquadramento della fattispecie ascritta a Bruno ex art. 23 legge n. 110 del 1975, essendo tali armi dotate di una carica cinetica superiore a 7,5 joule, il superamento della quale ne comporta l'inclusione nella «categoria di "armi" cui fa riferimento l'art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione» (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01).

Ritenuto che la pena irrogata a Bruno è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Firenze, che si soffermava correttamente sulle connotazioni del reati contestato al ricorrente, che imponevano di escludere, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, tenuto conto del potenziale offensivo delle armi sequestrate.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che la tipologia delle due carabine non consente di dubitare del corretto inquadramento della fattispecie ascritta a Bruno ex art. 23 legge n. 110 del 1975, essendo tali armi dotate di una carica cinetica superiore a 7,5 joule, il superamento della quale ne comporta l'inclusione nella «categoria di "armi" cui fa riferimento l'art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione» (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01). Ritenuto che la pena irrogata a Bruno è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Firenze, che si soffermava correttamente sulle connotazioni del reati contestato al ricorrente, che imponevano di escludere, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, tenuto conto del potenziale offensivo delle armi sequestrate. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 19914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris