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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 17692/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3475/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: 15 –3475-2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21/23 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 450/34/2012pronunciata il 10 maggio 2012 e depositata l’11 dicembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente riceveva un avviso di vendita immobiliare, che impugnava avanti al giudice di prossimità unitamente agli atti presupposti, quali il provvedimento di iscrizione di ipoteca legale e le cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti erariali a titolo di IVA, Irpef ed accessori. 2.Costituitasi l’Agenzia delle Entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione per aver il gravame ad oggetto vizi riconducibili all’attività dell’Agenzia della riscossione, la CTP accoglieva il ricorso nel merito. 3.Ricorreva in appello l’Ufficio, cui aderiva l’Agente della Riscossione.

Instava invece per il suo rigetto il contribuente.

La CTR decideva però la vertenza in rito, dichiarando d’ufficio il difetto di giurisdizione, avendo qualificato l’azione promossa dal contribuente come una opposizione all’esecuzione, da proporsi ai sensi degli artt.615 e 616 c.p.c. avanti al Giudice ordinario in virtù del disposto dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

Riteneva invero che l’avviso di vendita immobiliare, successivo alla notifica delle cartelle, dovesse essere qualificato come un atto esecutivo, con conseguente declaratoria del difetto della giurisdizione tributaria in favore di quella dell’AGO. 15 –3475-2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF 4.Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente, che si affida a tre motivi di ricorso, cui resistono l’Amministrazione finanziaria e l’Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorsi. 5.In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato istanza di sospensione per avvalersi della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022.

CONSIDERATO Che è stata depositata istanza di sospensione per valutare la definizione agevolata dellacontroversia ex l. n. 197/2022 ; PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo in data succ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3475/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: 15 –3475-2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21/23 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 450/34/2012pronunciata il 10 maggio 2012 e depositata l’11 dicembre 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente riceveva un avviso di vendita immobiliare, che impugnava avanti al giudice di prossimità unitamente agli atti presupposti, quali il provvedimento di iscrizione di ipoteca legale e le cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti erariali a titolo di IVA, Irpef ed accessori. 2.Costituitasi l’Agenzia delle Entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione per aver il gravame ad oggetto vizi riconducibili all’attività dell’Agenzia della riscossione, la CTP accoglieva il ricorso nel merito. 3.Ricorreva in appello l’Ufficio, cui aderiva l’Agente della Riscossione. Instava invece per il suo rigetto il contribuente. La CTR decideva però la vertenza in rito, dichiarando d’ufficio il difetto di giurisdizione, avendo qualificato l’azione promossa dal contribuente come una opposizione all’esecuzione, da proporsi ai sensi degli artt.615 e 616 c.p.c. avanti al Giudice ordinario in virtù del disposto dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Riteneva invero che l’avviso di vendita immobiliare, successivo alla notifica delle cartelle, dovesse essere qualificato come un atto esecutivo, con conseguente declaratoria del difetto della giurisdizione tributaria in favore di quella dell’AGO. 15 –3475-2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF 4.Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente, che si affida a tre motivi di ricorso, cui resistono l’Amministrazione finanziaria e l’Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorsi. 5.In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato istanza di sospensione per avvalersi della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. CONSIDERATO Che è stata depositata istanza di sospensione per valutare la definizione agevolata dellacontroversia ex l. n. 197/2022 ; PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo in data succ
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