CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 03165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che conclude per raccoglimento del ricorso del PM. e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PM e l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 30 aprile 2021 il Tribunale di Catanzaro decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'Interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] che disponeva a suo carico la custodia in carcere, annullava la misura quanto ai reati di corruzione rubricati ai capi D) e E) e la confermava quanto ai reati di associazione per delinquere, (capo A), falso ideologico (capo Q) e autoriclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen. (capo W). 1.1. Si addebita, in particolare, al predetto indagato di avere partecipato ad una associazione per delinquere tra soggetti gestori di enti di formazione/scuole paritarie finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, oltre a reati di falso ideologico in atti pubblici e auto-riciclaggio, per la compravendita di certificazioni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sia ai fini della partecipazione al concorso abilitativo, sia ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche. Alla base vi era un accordo stipulato tra l'[OSCURATO:PERSONA], riconducibile alla famiglia Licata e l'associazione Iconea, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Christian nonché, a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], un successivo accordo che l'Iconea aveva intenzione di stipulare con [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nel capo di imputazione il ruolo del ricorrente era indicato quale «organizzatore e poi promotore con compiti di fornire una struttura organizzava al sodalizio, di effettuare il coordinamento degli altri sodali, di impiegare le strutture e le risorse associative nonché il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, per poi divenire l'organizzatore dell'associazione dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]». 2. L'ordinanza indica quali elementi che dimostrano la partecipazione alla associazione, nel contesto di un accertamento più ampio che riguarda le attività anche pregresse del sodalizio: - le sue interessenze nel settore, gestendo un istituto di formazione e una scuola paritaria; - una conversazione del 30 settembre 2020 in cui il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] «valutano la possibilità di inserire un tirocinio aggiuntivo all'attestato CLIL»; - quanto riferito dal ricorrente in una conversazione intercettata nella quale afferma di avere gestito oltre 1.000.000 di euro con molta facilità; - una conversazione del 17 ottobre 2020 in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di come si siano svolti i rapporti tra i vari soggetti interessati, facendo riferimento alla possibilità di un nuovo accordo con [OSCURATO:PERSONA]; - i contenuti di conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere avviato un investimento con un terzo soggetto, riferisce di una conversazione avuta con [OSCURATO:PERSONA] il quale era insoddisfatto del suo introito, manifesta preoccupazioni dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento alla possibilità di proseguire il lavoro. 2.1. Quanto ai reati fine, il Tribunale: - confermava il falso ideologico del capo Q poichè nella conversazione del 10 ottobre 2020 con [OSCURATO:PERSONA] si comprende che devono essere forniti degli attestati falsi a tale Staglianò; - confermava altresì sussistere gravi indizi del reato di auto-riciclaggio (capo W) in quanto la creazione dello schema societario complesso facente capo al ricorrente, a fronte della partecipazione a una associazione in grado di produrre profitti cui fa riferimento lo stesso ricorrente nelle conversazioni, dimostra l'avvenuto riciclaggio dei proventi delle attività illecite; - escludeva la sussistenza di indizi delle contestazioni di corruzione di [OSCURATO:PERSONA], quale ispettore del Miur, non essendo dimostrato quale utilità avesse apportato il presunto corrotto; nel riportare gli elementi indiziari dà atto che il ricorrente aveva consegnato 8000 € a Piscitelli. 2.2. Il Tribunale confermava le esigenze cautelari per il rischio di inquinamento probatorio e la possibile recidiva. 3. Carotozzolo ricorre a mezzo del difensore e deduce: 3.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al capo Q), art. 479 cod. pen. Rileva che la contestazione era nei termini che «[OSCURATO:PERSONA] ... attestava falsamente il conseguimento del diploma da parte dello Staglianò; [OSCURATO:PERSONA], invece, veniva compulsato dal [OSCURATO:PERSONA] che richiedeva il rilascio delle attestazioni da parte del padre, [OSCURATO:PERSONA], in favore sempre dello Staglianò» mentre il Collegio, invece, applicava la misura per un fatto diverso: difatti proprio il Tribunale ritiene che, in base alla conversazione intercettata il 10 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] contattò [OSCURATO:PERSONA] perchè emettesse la falsa attestazione. Svolge, comunque, argomenti per rilevare che vi è stata una lettura erronea della intercettazione in questione poiché dalla stessa si comprende che Staglianò ha frequentato i corsi e regolarmente sostenuto gli esami. 3.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo W), art. 648-ter.1 cod. pen. Il reato di auto-riciclaggio non può fondare sul reato di associazione per delinquere e, quindi, va ricollegato al reato di falso di cui al capo Q) che, però, non è in grado autonomamente di garantire alcun profitto riciclabile. Inoltre, il Tribunale non specifica quali siano state, in concreto, le condotte dissimulatorie poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] non essendo sufficiente il semplice richiamo all'esistenza di una rete di società operanti nel settore dell'istruzione. Le condotte rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio non possono essere meramente ipotetiche. 3.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato associativo. Risulta come prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il ruolo del ricorrente fosse del tutto marginale non essendo coinvolto in alcun fatto illecito legato alla [OSCURATO:PERSONA]; ha solo avuto conoscenza dell'accordo tra la Fidia, Piscitelli e Iconea, restando comunque del tutto estraneo allo stesso. Rileva come il susseguirsi degli eventi dal 3 luglio al settembre 2020, considerato il contenuto delle conversazioni, non è in grado di dimostrare la sua partecipazione all'associazione nonché il ruolo di organizzatore o promotore ritagliato sulla sua figura. Risulta soltanto che il ricorrente era al corrente degli accordi intervenuti tra Licata e Piscitelli. Con esame analitico rileva la assenza di condotte attribuite al ricorrente per il quale peraltro è stato disposto l'annullamento delle due corruzioni restando suo carico il solo reato di falso; non è stato dimostrato dall'accusa che le abilitazioni conseguite dagli studenti, per il tramite degli istituti del [OSCURATO:PERSONA], fossero fittizie o comunque falsamente conseguite. 3.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 4. Il pubblico ministero ha proposto ricorso avverso l' annullamento per i due reati di corruzione. Richiamati i contenuti delle indagini, rileva che la motivazione è superficiale e lacunosa oltre che erronea in punto di diritto: vi stata una valutazione solo parcellizzata e atomistica di parte degli elementi indiziari che erano stati invece valutati in modo coordinato dal giudice per le indagini preliminari. 5. In sede di udienza, il difensore ha rappresentato che il provvedimento cautelare è stato revocato per assenza di esiigenze cautelari e ha manifestato il persistente interesse di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso per accertare la assenza di gravità degli indizi. [OSCURATO:PERSONA] ist.• 1. Il ricorso proposto dal P.rMrè inammissibile, rimanendo le relative ragioni di doglianza nei confini dell'aspecificità là dove, per un verso, non sottopongono a puntuale critica le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata riguardo alla mancata individuazione dell'attività contraria ai doveri d'ufficio che il Piscitelli avrebbe svolto quale ispettore del M.I.U.R. (attività che vedrebbe coinvolti il padre della Licata come corruttore e quest'ultima come concorrente necessaria), per altro verso non riescono ad individuare con precisione quali sarebbero stati, nella vicenda storico-fattuale in esame, gli atti contrari ai doveri d'ufficio. 1.1. Invero, l'ordinanza impugnata ha spiegato, con argomenti immuni da vizi rilevabili in questa sede, che, pur essendo emersi dagli atti d'indagine elementi indiziari in ordine alla ricezione di utilità da parte del Piscitelli, il contenuto delle intercettazioni non consente di avallare la prospettazione accusatoria secondo cui il predetto indagato avrebbe predisposto atti d'ispezione falsi, ovvero avrebbe avvisato i Licata di un'ispezione che sarebbe stata disposta nei loro confronti, consentendo in tal modo di ottenerne un esito positivo.Profili argomentativi che l'ordinanza impugnata, sia pure sinteticamente, traccia, e che il ricorrente omette di contestare sulla base di specifiche controdeduzioni. 2. È invece fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. È fondato il primo motivo. 3.1. Al capo Q si contestava al ricorrente di avere richiesto a [OSCURATO:PERSONA] che l'accademia Fidia rilasciasse un falso diploma a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, invece, ritiene che sia dimostrato che Licata chiese che Carozzolo rilasciasse il diploma falso a Staglianò. La diversità della condotta, a prescindere dai profili di diversità della contestazione (in sé superabili se si pone l'accento sull' essere la contestazione incentrata sul dato sostanziale di avere gli indagati formato il falso diploma, indipendentemente dall'istituto di provenienza), tocca invero la stessa dimostrazione della falsità dell'atto. 3.2. Attribuendo la falsità alle attività proprie dell'istituto di [OSCURATO:PERSONA], è innanzitutto significativo che non vi sia stato alcun accertamento diretto di altre analoghe falsità compiute da quest'ultimo (non ne vengono neanche contestate). Perciò, innanzitutto risultano generiche le argomentazioni fondate sulla considerazione delle sole conversazioni intercettate per fondare la ragionevole certezza del riconoscimento del diploma senza partecipazione a corsi e esami. Il fatto che «í conversanti, infatti, non parlano mai di corsi da seguire o di esami da sostenere da parte del richiedente, ma solo ed esclusivamente di certificazioni da rilasciare » non dimostra affatto che i corsi non sia stati seguiti o gli esami sostenuti e, quindi, tale argomento è del tutto illogico e la prova della falsità appare del tutto generica. 3.3. La necessità di una seria dimostrazione della effettiva frequenza o meno della scuola per giungere alla data conclusione è, del resto, riconosciuta dallo stesso Tribunale il quale, però, pone il relativo onere a carico dell'indagato: alla tesi della difesa che Staglianò aveva partecipato ai corsi, il Tribunale non oppone la prova che ciò sia smentito dalle indagini, bensì che « la difesa ... non ha addotto alcun elemento di prova che potesse fornire un riscontro in ordine alla veridicità del percorso di studi effettivamente seguito dallo Staglianò: non è stato prodotto né un atto di iscrizione scolastica, né un libretto di esami accademici, né qualsiasi altro elemento di immediata prova in ordine all'effettivo svolgimento di un percorso didattico all' esito del quale sarebbe stato legittimo richiedere la consegna di un diploma (o di un certificato sostitutivo)».3.4. A fronte, quindi, della assoluta genericità degli elementi fondanti la falsità della situazione rappresentata dal diploma asseritamente falso, non può non rilevare anche un dato evidente segnalato dalla difesa quanto al possibile travisamento del contenuto delle conversazioni: vi sarebbe stata confusione tra il "diploma", che presuppone il corso, e la certificazione, che presuppone il diploma. L'argomento del Tribunale sembra essere che un nuovo "diploma" non può certo essere emesso in pochi minuti, come si dice nelle conversazioni, necessitando di corsi, e quindi non può che essere falso. Ma appare corretto l'argomento della difesa che si tratta di un palese travisamento del contenuto della conversazione posta da sola a prova del falso, senza verifica ulteriore: il rilascio in dieci minuti del documento appare riferito alle semplici certificazioni che, logicamente, non sono altro che l'attestato che è stato conseguito il diploma. In realtà, in una esposizione non sempre del tutto chiara, lo stesso Tribunale sembra dire che il dialogo sia in realtà riferibile al rilascio della certificazione del diploma e non di quest'ultimo. 3.5. Si impone quindi il rinvio perché si rivaluti la sussistenza di gravi indizi del rilascio del diploma a Staglianò senza lo svolgimento delle attività necessarie all'ottenimento, non attribuendo all'indagato l'onere della prova del fatto negativo. Nel giudizio di rinvio si terrà conto dei possibili travisamenti di lettura delle conversazioni segnalati dalla difesa e della eventuale presenza in atti di elementi inequivoci, non riferiti nell'ordinanza impugnata, indicativi del mancato sostenimento di esami e/o partecipazione a corsi di formazione. 4. È fondato il secondo motivo in quanto l'autoriciclaggio è motivato in modo solo generico. A parte quanto si dirà sul concorso del ricorrente al reato di associazione per delinquere, i presupposti di configurabilità del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. vengono solo genericamente prospettati nella motivazione, senza specificare quali siano state le eventuali condotte di impiego, sostituzione o trasferimento dei relativi proventi illeciti, né spiegare il motivo per cui sia stata ravvisata una condotta di nascondimento di questi ultimi - peraltro non esattamente individuati - in luogo di una loro destinazione al mero godimento personale. Anche per tale reato, quindi, si rende necessario un nuovo giudizio per individuarne l'effettivo ambito e la sussistenza di gravi indizi. 5. È fondato il terzo motivo, riferito alla associazione per delinquere. 5.1. Fermo restando la sussistenza della data associazione, il Tribunale ritiene innanzitutto che vi siano gravi indizi del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di "organizzatore" sino all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] («utilizzando le proprie società, si pone come organizzatore del sistema e, sfruttando i rapporti con la famiglia Licata, dietro una quota percentuale di compenso, si occupi di far ottenere vari titoli, abilitazioni e crediti formativi»). Per tale primo periodo, invero, il Tribunale costruisce la responsabilità su affermazioni presenti in alcune conversazioni che sono trascritte in parte nell'ordinanza senza un esame della loro portata, ritenendole autoevidenti. A ben vedere, nel testo dell'ordinanza non si apprezza alcun chiaro argomento in ordine ad un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in tale fase di vita dell'associazione. Del resto, il ricorrente non è stato ritenuto partecipe di alcuna delle condotte ascrivibili all'associazione (anche il falso del capo Q, proprio nella lettura del Tribunale, diversamente dalla contestazione originaria„ è visto quale attività delittuosa "propria" del ricorrente e non quale attività dell'organizzazione). Nessun elemento indiziario, quindi, è presente nell'ordinanza per giustificare la partecipazione, peraltro non "semplice" ma quale organizzatore, per tale prima fase. 5.2. Del tutto vaga, nella motivazione, la ricostruzione del quadro indiziario anche in ordine alla condotta successiva all'arresto di Licata. Il "nuovo" accordo che sarebbe intervenuto, invero, comunque non sembra andare oltre le mere intenzioni; il (genericissimo) riferimento, tratto da una conversazione, ai soldi gestiti/incassati che è stato riportato, e amplificato, nell'ordinanza non è in alcun modo collegato ad una provenienza illecita e, comunque, riguarda solo [OSCURATO:PERSONA] e non certo il gruppo; la vaghezza di tale riferimento, del resto, consegue proprio dalla affermazione (comunque del tutto priva di agganci fattuali nel testo) dell'ordinanza che il ricorrente realizzi falsi "in proprio". 5.3. E' quindi necessario, anche per tale reato, una nuova valutazione per individuare eventuali indizi a carico non considerati nell'ordinanza impugnata per valutarne la portata dimostrativa in un ruolo nell'associazione criminale. PQM Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore della repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla l'ordinanza impug