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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15427/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 ove si sottolinea l'assenza di elementi positivi apprezzabili, la obiettiva pericolosità protrazione della condotta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Anna riscuolo Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA] LER1A oggi, . 202 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 ove si sottolinea l'assenza di elementi positivi apprezzabili, la obiettiva pericolosità protrazione della condotta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Anna riscuolo Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA] LER1A oggi, . 202 IL
Sentenza Cassazione n. 15427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris