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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:379
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CO0247_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-247/90, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocatessa in Wiesbaden ( Repubblica federale di Germania ), ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, convenuta, avente ad oggetto un ricorso, basato sull' art . 175 del Trattato CEE, volto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non adottando una decisione vincolante indirizzata alla ricorrente, ha omesso, in contrasto con l' art . 155 del Trattato CEE, di vigilare a che quest' ultima possa esercitare effettivamente la professione d' avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi,

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, G.F .

Mancini, J.C .

Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N .

Kakouris, R .

Joliet, F.A .

Schockweiler, F .

Grévisse e P.J.G .

Kapteyn, giudici, avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : J.-G .

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la presente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1990, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocatessa in Wiesbaden, ha presentato un ricorso volto, in sostanza, a far dichiarare, in applicazione dell' art . 175, terzo comma, del Trattato CEE, che la [OSCURATO:PERSONA], non adottando una decisione vincolante indirizzata alla ricorrente, ha omesso, in contrasto con l' art . 155 del Trattato CEE, di vigilare a che quest' ultima possa esercitare effettivamente la professione d' avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, in conformità agli artt . 59, 60, 63, 65, 7 e 8 del Trattato CEE ed alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ), applicando il principio di non discriminazione a favore della ricorrente . 2 Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, paragrafo 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza .

Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ". 3 Il ricorso presentato dalla ricorrente, basato sull' art . 175, terzo comma, del Trattato è volto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo indirizzato alla ricorrente una decisione vincolante che le permettesse di esercitare effettivamente la sua attività di avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del Trattato . 4 Bisogna osservare a questo proposito che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, solo al fine di far accertare la mancata adozione, in violazione del Trattato, di atti di cui esse siano i potenziali destinatari . 5 Con il presente ricorso la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato un atto che le permettesse il libero esercizio della professione d' avvocato dinanzi a tutti i giudici tedeschi . 6 Senza che occorra accertare se il principio della libera prestazione di servizi ricomprenda situazioni simili a quella in cui si trova la ricorrente, si deve osservare che, nel sistema del Trattato, il solo atto che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe compiere consisterebbe nell' avvio di un procedimento ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE contro la Repubblica federale di Germania . 7 Stando così le cose, bisogna rilevare che il presente ricorso persegue, in realtà, lo stesso obiettivo del ricorso nella causa C -371/89 ( ordinanza 30 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag .

I-555 ) e che al pari di questo dev' essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta . 8 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese .

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede : 1 ) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile . 2 ) La ricorrente è condannata al pagamento delle spese . Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 7 novembre 1990 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CO0247_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-247/90, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocatessa in Wiesbaden ( Repubblica federale di Germania ), ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, convenuta, avente ad oggetto un ricorso, basato sull' art . 175 del Trattato CEE, volto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non adottando una decisione vincolante indirizzata alla ricorrente, ha omesso, in contrasto con l' art . 155 del Trattato CEE, di vigilare a che quest' ultima possa esercitare effettivamente la professione d' avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler, F . Grévisse e P.J.G . Kapteyn, giudici, avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : J.-G . Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la presente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1990, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocatessa in Wiesbaden, ha presentato un ricorso volto, in sostanza, a far dichiarare, in applicazione dell' art . 175, terzo comma, del Trattato CEE, che la [OSCURATO:PERSONA], non adottando una decisione vincolante indirizzata alla ricorrente, ha omesso, in contrasto con l' art . 155 del Trattato CEE, di vigilare a che quest' ultima possa esercitare effettivamente la professione d' avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, in conformità agli artt . 59, 60, 63, 65, 7 e 8 del Trattato CEE ed alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ), applicando il principio di non discriminazione a favore della ricorrente . 2 Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, paragrafo 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ". 3 Il ricorso presentato dalla ricorrente, basato sull' art . 175, terzo comma, del Trattato è volto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo indirizzato alla ricorrente una decisione vincolante che le permettesse di esercitare effettivamente la sua attività di avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del Trattato . 4 Bisogna osservare a questo proposito che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, solo al fine di far accertare la mancata adozione, in violazione del Trattato, di atti di cui esse siano i potenziali destinatari . 5 Con il presente ricorso la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato un atto che le permettesse il libero esercizio della professione d' avvocato dinanzi a tutti i giudici tedeschi . 6 Senza che occorra accertare se il principio della libera prestazione di servizi ricomprenda situazioni simili a quella in cui si trova la ricorrente, si deve osservare che, nel sistema del Trattato, il solo atto che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe compiere consisterebbe nell' avvio di un procedimento ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE contro la Repubblica federale di Germania . 7 Stando così le cose, bisogna rilevare che il presente ricorso persegue, in realtà, lo stesso obiettivo del ricorso nella causa C -371/89 ( ordinanza 30 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . I-555 ) e che al pari di questo dev' essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta . 8 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede : 1 ) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile . 2 ) La ricorrente è condannata al pagamento delle spese . Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 7 novembre 1990 .
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