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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13777/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 21 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 14 luglio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato di un'automobile, fatto commesso il 21 settembre 2018, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (rispettivamente: degli artt. 192 e 530 cod. proc. perì.; dell'art. 114 cod. pen.; e dell'art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.; mancherebbero le prove della penale responsabilità dell'imputato, responsabilità affermata sulla base di mere deduzioni ed impressioni soggettive nel contesto di un "palese vuoto motivazionale" (così alla p. 2 del ricorso).

2.2. Tramite il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti.

2.3. Infine, con l'ultimo motivo ci si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I motivi, strutturati in maniera assai vaga, sono aspecifici e non scanditi dalla necessaria critica delle ricostruzioni operate e delle valutazioni svolte dai Giudici di merito.

Il ricorrente trascura che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02).

Inoltre, l'ultimo motivo si limita a contestare il complessivo trattamento punitivo, benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 • cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di eurO tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 21 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 14 luglio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato di un'automobile, fatto commesso il 21 settembre 2018, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (rispettivamente: degli artt. 192 e 530 cod. proc. perì.; dell'art. 114 cod. pen.; e dell'art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.; mancherebbero le prove della penale responsabilità dell'imputato, responsabilità affermata sulla base di mere deduzioni ed impressioni soggettive nel contesto di un "palese vuoto motivazionale" (così alla p. 2 del ricorso). 2.2. Tramite il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti. 2.3. Infine, con l'ultimo motivo ci si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi, strutturati in maniera assai vaga, sono aspecifici e non scanditi dalla necessaria critica delle ricostruzioni operate e delle valutazioni svolte dai Giudici di merito. Il ricorrente trascura che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). Inoltre, l'ultimo motivo si limita a contestare il complessivo trattamento punitivo, benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 • cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di eurO tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa
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