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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47243/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 gennaio 2022 che ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace che lo ha condannato alla pena di € 1800 di multa per il reato di lesioni personali. -Considerato che il motivo di ricorso proposto con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato ai sensi del co. 2-bis dell'art. 606 c.p.p., che legittima il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e dunque solo per violazione di legge o per una motivazione mancante o apparente che si traduca dunque in una violazione di legge.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 novembre 2022 Il censic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 gennaio 2022 che ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace che lo ha condannato alla pena di € 1800 di multa per il reato di lesioni personali. -Considerato che il motivo di ricorso proposto con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato ai sensi del co. 2-bis dell'art. 606 c.p.p., che legittima il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e dunque solo per violazione di legge o per una motivazione mancante o apparente che si traduca dunque in una violazione di legge. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022 Il censic
Sentenza Cassazione n. 47243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris