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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 33278/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che - in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno di reclusione - l'imputato ha articolato un unico motivo con cui ha censurato la decisione per la violazione dell'indicata norma incriminatrice e per il vizio di motivazione, non essendo stata valutata la mancanza dell'abitualità nella frequentazione di pregiudicati; - Considerato che il motivo si sia risolto nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, dal momento che la Corte di appello ha spiegato, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, che la pluralità di contatti fra il prevenuto e i pregiudicati indicati in atti si era connotata - in relazione allo spessore criminale delle persone a cui Butera di era accompagnato, al ridotto arco temporale in cui tali contatti si erano manifestati, alle modalità attuative dei corrispondenti incontri e all'accertata programmazione dei medesimi - in guisa tale da integrare la consapevole violazione delle prescrizioni fissate dalla misura di prevenzione personale, in tal senso attenendosi a consolidato orientamento interpretativo (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che - in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno di reclusione - l'imputato ha articolato un unico motivo con cui ha censurato la decisione per la violazione dell'indicata norma incriminatrice e per il vizio di motivazione, non essendo stata valutata la mancanza dell'abitualità nella frequentazione di pregiudicati; - Considerato che il motivo si sia risolto nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, dal momento che la Corte di appello ha spiegato, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, che la pluralità di contatti fra il prevenuto e i pregiudicati indicati in atti si era connotata - in relazione allo spessore criminale delle persone a cui Butera di era accompagnato, al ridotto arco temporale in cui tali contatti si erano manifestati, alle modalità attuative dei corrispondenti incontri e all'accertata programmazione dei medesimi - in guisa tale da integrare la consapevole violazione delle prescrizioni fissate dalla misura di prevenzione personale, in tal senso attenendosi a consolidato orientamento interpretativo (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 33278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris