Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 20997/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleALFREDO [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli , con ordinanz a del 27 settembre 202 4 , rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodi sequestropreventivo della somma di euro 97.500 trovata nell’abitazione dell’indagato, in relazione alla commissione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2.

Avverso l ’ ordinanz a ricorr e per c assazione i l difensor e di Maietta , osservando che il possesso di una somma di denaro non era sufficiente per emettere un provvedimento di sequestro, in quanto avrebbe dovuto pur sempre essere individuato il reato presupposto della contestata ricettazione ed il rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato per cui si procede ed il reato presupposto che, nel caso in esame, non era neppure stato ipotizzato; anche in ordine al fumus del reato ipotizzato, era del tutto priva di logica la considerazione di giustificare il sequestro preventivo per evitare che lo stesso potesse essere utilizzato per proseguire una attività illecita, senza neppure sapere di quale attività illecita di trattasse. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

1.1. Due sono i principi da tenere presente per la soluzione del caso in esame: il primo è che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali(cfr., Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri,Rv. 282433 – 02 ; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 , dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 –01); il secondo è che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01).

1.2. Nel caso in esame, sussiste la eccepita violazione di legge, in quanto il Tribunale, nel motivare il rigetto dell’istanza di riesame, afferma che non è necessario indicare il reato presupposto, quando invece il reato di ricettazione, contestato all’indagato, prevede espressamentel’acquisto, la ricezione o l’occultamento didenaro o cose provenienti da un precedente delitto.

1.3. Il Tribunale si è limitato a d evidenziare la disponibilità delle somme sequestrate, l’inverosimiglianza delle spiegazioni sul possesso delle stesse, lo stato di disoccupazione dell’indagato e il ritrovamento presso di lui anche di un’arma e di orologi di valore,senza però indicare in alcun modo quale sarebbe il delitto presupposto; se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020– 01 ) : individuazione che dagli atti presenti nel fascicolo non risulta possibile.

2. Devono pertanto essere annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 04/06/2024, con ordine di restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto.

Va disposta l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 0 4 /0 6 /202 4 e dispone la restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 28/05/2025 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleALFREDO [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli , con ordinanz a del 27 settembre 202 4 , rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodi sequestropreventivo della somma di euro 97.500 trovata nell’abitazione dell’indagato, in relazione alla commissione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Avverso l ’ ordinanz a ricorr e per c assazione i l difensor e di Maietta , osservando che il possesso di una somma di denaro non era sufficiente per emettere un provvedimento di sequestro, in quanto avrebbe dovuto pur sempre essere individuato il reato presupposto della contestata ricettazione ed il rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato per cui si procede ed il reato presupposto che, nel caso in esame, non era neppure stato ipotizzato; anche in ordine al fumus del reato ipotizzato, era del tutto priva di logica la considerazione di giustificare il sequestro preventivo per evitare che lo stesso potesse essere utilizzato per proseguire una attività illecita, senza neppure sapere di quale attività illecita di trattasse. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1. Due sono i principi da tenere presente per la soluzione del caso in esame: il primo è che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali(cfr., Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri,Rv. 282433 – 02 ; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 , dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 –01); il secondo è che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01). 1.2. Nel caso in esame, sussiste la eccepita violazione di legge, in quanto il Tribunale, nel motivare il rigetto dell’istanza di riesame, afferma che non è necessario indicare il reato presupposto, quando invece il reato di ricettazione, contestato all’indagato, prevede espressamentel’acquisto, la ricezione o l’occultamento didenaro o cose provenienti da un precedente delitto. 1.3. Il Tribunale si è limitato a d evidenziare la disponibilità delle somme sequestrate, l’inverosimiglianza delle spiegazioni sul possesso delle stesse, lo stato di disoccupazione dell’indagato e il ritrovamento presso di lui anche di un’arma e di orologi di valore,senza però indicare in alcun modo quale sarebbe il delitto presupposto; se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020– 01 ) : individuazione che dagli atti presenti nel fascicolo non risulta possibile. 2. Devono pertanto essere annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 04/06/2024, con ordine di restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. Va disposta l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 0 4 /0 6 /202 4 e dispone la restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 28/05/2025 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 20997/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris