CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.6.2018 il Tribunale di Mantova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena a mesi 3 di reclusione ed Euro 50 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Lanfredi lamentando inosservanza e erronea applicazione degli artt. 1453 e ssgg. cod. civ. e manifesta illogicità della motivazione: richiama la motivazione della sentenza impugnata quanto alla data considerata dai giudici di appello come quella di consumazione del reato e da cui far decorrere il termine di tre mesi per la presentazione della querela e segnala come già in precedenza, invece, la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse intimato e formalmente richiesto all'imputato la restituzione del conteiner così avendo formalizzato la risoluzione del contratto con la conseguenza per cui già in precedenza doveva ritenersi nequivoca la interversione del possesso. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha preso in esame la medesima doglianza che era stata già avanzata con l'atto di appello sostenendo che la querela era tempestiva dovendosi il termine (che è di tre mesi e non già di novanta giorni: Sez. 2 - , Sentenza n. 37353 del 05/11/2020, Gozzini, Rv. 280461; Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/09/2005, PM in proc. Riggi ed altro, 232542; Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 25/01/2008, PG in proc. Verzellino, Rv. 239114, secondo cui - 01 ove la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese) far decorrere dalla ricezione della raccomandata in cui era stata formalizzata ed intimata la risoluzione del contratto solo in quel momento avendo avuto la società querelante la possibilità di maturare la certezza dell'intervenuta interversione del possesso. La Corte ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'art 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere; Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi). D'altra parte, è ricorrente l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri ma, anche, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri). Detto questo, le considerazioni difensive riportate nel ricorso si fondano su un presunto travisamento della prova, ovvero sulla mancata considerazione, da parte della Corte di Appello, di elementi documentali che, tuttavia, non sono stati oggetto di riproduzione o allegazione in violazione del principio di autosufficienza (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 in cui la Corte ha chiarito che anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 • Il Consigliere esten