CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25742/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza derZO febbraio 2025 resa nel procedimento n. 653/2024 R. S.I.G.E., la Corte di Appello di Bari, in funzione di diiidice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'applicazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen, della disciplina del reato continuato tra: a) il reato di cui all'art. 110 e 337 cod. pen., commesso in Cerignola il 15 marzo 2022 in relazione al quale il predetto è stato condannato, con sentenza dellaCorte di appello di Bari del 15 dicembre 2022, irrevocabile il 31 ottobre 2023, alla pena di mesi otto di reclusione; b) il reato di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, commesso in Foggia il 7 maggio 2004, in relazione al quale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Foggia del 6 luglio 2007, irrevocabile 1'8 gennaio 2008, alla pena di mese uno di reclusione; c) i reati di cui agli artt. 110, 112, primo comma nn. 1) e 4), e 648-bis cod. pen. commessi in Cerignola il 12 dicembre 2007 in relazione ai quali è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 27 ottobre 2008, irrevocabile il 29 settembre 2009, alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa; d) i reati di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo e quinto comma, cod. pen, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., 648 cod. pen. commessi il primo sino al 31 gennaio 2005, il secondo il 16 ottobre 2003 ed il terzo il 5 novembre 2003, in relazione ai quali è stato condannato con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Matera, irrevocabile il 18 dicembre 2012, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa; e) il reato di cui all'art. 110 e 648-bis cod. pen., commesso in data anteriore e prossima al 28 novembre 2006 in relazione al quale è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Bari del 17 ottobre 2014, irrevocabile il 26 maggio 2017, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; f) il reato di cui all'art. 110 e 640 cod. pen., commesso in Cerignola ottobre 2015 in relazione al quale è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Bari definitiva il 13 settembre 2022, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa. 1.1. La Corte ha ritenuto l'istanza «palesemente infondata» evidenziando come essa afferisca a delitti eterogenei commessi a distanza significativa gli uni dagli altri. Ha sostenuto come la prospettazione difensiva, secondo la quale sottesa ai reati in esame vi sarebbe un'unica deliberazione a delinquere, non sia supportata da alcun elemento dimostrativo. Ha rimarcato come non sia ravvisabile, nel caso in esame, alcuno degli indici rilevatori dai quali, secondo consolidato orientamento di questa Corte, è possibile .desumere in via logica l'esistenza di un'anticipata ed unitaria ideazione che valga ad avvincere i singoli reati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Ha, pertanto, concluso reputando non sostenibile la lettura secondo la quale i delitti in relazione ai quali l'istanza è stata avanzata siano stati «concepiti e programmati tutti sin dall'ottobre, novembre 2003» e, semmai, ravvisando in essi l'espressione di «un programma di vita improntata al crimine diffuso ed occasionale, caratterizzato da 2pluralità di furti e ricettazioni, reati di natura estemporanea più che genericamente programmati». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., carenza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova. Il difensore censura che la Corte, nel rigettare l'istanza, abbia omesso di considerare che tutte le condanne afferiscono a reati contro il patrimonio («più nel dettaglio, a vicende afferenti la realizzazione di furti, ricettazioni e riciclaggi di autovetture e pezzi di ricambio di autovetture»), consumati con modalità analoghe nell'ambito di un medesimo contesto «che avrebbe fatto da sfondo alla realizzazione delle singole condotte». Evidenzia, più in particolare, che: - Il delitto di resistenza di cui alla sentenza indicata al punto a) è maturato in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia stradale mirato a contrastare la consumazione dei reati di ricettazione e di riciclaggio «di autovetture e pezzi di autovetture»; - la falsa attestazione di cui alla sentenza indicata al punto b) è stata «finalizzata alla agevolazione dello svolgimento dell'esame per la patente di guida»; - i reati di cui alla sentenza indicata al punto c) concernono operazioni di riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva; - l'associazione di cui alla sentenza indicata al punto d) è stata costituita per la commissione di reati di furti aggravati e di ricettazione; il delitto di riciclaggio di cui alla sentenza indicata al punto e) concerne operazioni compiute su autovettura di provenienza delittuosa; nel delitto di truffa di cui alla sentenza indicata al punto f) gli artifici ed i raggiri sono costituiti da false dichiarazioni inerenti le caratteristiche e la dotazione di autovetture. Rimarca, ad ulteriore conforto, che: - i reati di cui alla sentenza indicata al punto d) commessi nell'ambito temporale di operatività dell'associazione di cui alla medesima sentenza sono stati consumati a breve distanza dall'epoca di commissione dei reati di cui alla sentenza indicata al punto c). Lamenta come, a fronte di tutto ciò, la Corte di appello abbia opposto una motivazione apparente, inficiata, talora, da errori che denotano «una grave superficialità nell'analisi», oltre che giuridicamente contestabile nella parte in cui ha addebitato alla difesa il mancato onere di allegazione delle ragioni poste a fondamento dell'istanza ed ha omesso di considerare che il vincolo della 3continuazione è stato già riconosciuto a favore del [OSCURATO:PERSONA] dai giudici della cognizione all'esito di taluni dei procedimenti indicati in premessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Va, in premessa, ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01). Nel caso di specie, ritiene questo collegio che l'apparato motivazionale dell'ordinanza, per quanto sintetico, sia sostanzialmente privo di apprezzabili aporie di ordine giuridico e/o argomentativo sì da atteggiarsi insuscettibile di essere in questa sede censurato. Come già rimarcato, la Corte territoriale ha essenzialmente fondato il proprio convincimento sul fatto che le molteplici condotte delittuose in relazione alle quali l'istanza è stata formulata risultano essere state consumate lungo un arco temporale oltremodo ampio (compreso tra i mesi invernali del 2003 ed il marzo del 2022), avendo in ciò ravvisato un elemento già di per sé radicalmente confliggente con la prospettazione secondo la quale i singoli reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, pur se talora genericamente accostabili quanto alla natura del reato commesso ed alla modalità di sua consumazione, possano realisticamente ritenersi estrinsecazione di un'unitaria e preventiva deliberazione criminale maturata oltre venti anni addietro. Detta lettura non palesa manifesti vizi rilevabili nella presente sede. Essa, anzitutto, si colloca nell'alveo di un consolidato orientamento interpretativo - cui questo collegio intende dare continuità - secondo il quale, tra i vari indici che possono dirsi rilevatori dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, il fattore «tempo» e, in specie, il suo decorso costituisce l'elemento dotato di maggiore peso specifico posto che «in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali» (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01). Siffatta interpretazione non risulta, poi, efficacemente contrastata dalla difesa del ricorrente. Gli argomenti cui essa ha fatto ricorso per contestarne la coerenza interna - e che afferiscono, per un verso, alla natura omogena dei delitti .in 4relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna e, per altro verso, alla contiguità temporale che avvince taluni fra essi - risultano, invero, privi di un'effettiva forza persuasiva. In particolare, come evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, il primo dei dati rimarcati nel corpo del ricorso, oltre a non essere vero in assoluto (l'istanza coinvolge, infatti, i reati di truffa, riciclaggio, falso, resistenza a pubblico ufficiale, tra loro all'evidenza eterogenei), costituisce comunque un elemento che, se valutato in uno al già ricordato peculiare contesto temporale di consumazione delle fattispecie che vengono in rilievo, appare più logicamente compatibile con l'opposta lettura che in esse ravvisi l'espressione di un generico stile di vita improntato al crimine (e, in specie, alla realizzazione estemporanea di delitti contro il patrimonio che pur hanno presentato in taluni casi, come con forza evidenziato in ricorso, modalità comuni). Quanto al secondo aspetto, esso costituisce, per il vero, allegazione insuscettibile di apprezzamento/ posto che i delitti per i quali il ricorrente invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione risultano, invero, sempre separati da un consistente iato temporale (che si «riduce» nella misura, comunque oltremodo significativa, prossima ad un anno quanto ai reati tra loro più prossimi). 3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] deve, per l'effetto, essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta P.Q.MM simil ali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima_Se;:àrlQ PenaleDepositata ir Canceleria o. ei 9 LUG. 202 Rorn,[OSCURATO:PERSONA] FUNZIer,Mw 5