CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 1961
Cassazione n. 41823/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 2 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Trento, che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 13 novembre 2018, di condanna, anche agli effetti civili, del Flammini per il delitto di diffamazione, commesso il 26 aprile 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con l'affermare in note difensive, sottoscritte a nome di [OSCURATO:PERSONA], prodotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al Collegio di conciliazione e di arbitrato istituito ai sensi dell'art. 7 I. n. 300 del 1970, che i predetti Bonetti e Vettorazzi - rispettivamente datore di lavoro del Mangiacotti e impiegata amministrativa dell'impresa di trasporti facente capo al Bonetti - avevano concepito un figlio nell'ambito di una relazione extraconiugale. 2. L'impugnativa consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà rispetto ad uno specifico atto del processo, ossia il verbale della deposizione del teste Ferretti, il cui contenuto sarebbe stato travisato dal giudice di appello, il quale, oltretutto, aveva corredato la decisione resa di un'argomentazione del tutto scissa da quella ostesa a sostegno della decisione di primo grado. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per essere stata omessa dal Tribunale ogni argomentazione in ordine all'integrazione della condotta tipica del reato da parte dell'imputato, segnatamente sotto il profilo del concorso almeno morale, peraltro, neppure ravvisabile nell'ipotesi concreta, avendo l'imputato agito nella qualità di mero nuncius per conto del Ferretti e del Mangiacotti. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui nella sentenza, per un verso, si era riconosciuto che lo scritto nell'interesse del Mangiacotti avesse una finalità difensiva e, per altro verso, si era esclusa l'operatività della causa di non punibilità ex art. 598 cod.pen. perché il Flammini non era una parte del procedimento ovvero un suo patrocinatore, e violazione dell'art. 598 cod.pen., laddove il Tribunale aveva omesso di considerare che l'imputato era il rappresentante del Mangiacotti, lavoratore impugnante il provvedimento disciplinare irrogatogli dal Bonetti quale datore di lavoro, nell'ambito del collegio arbitrale istituito ex art. 7 I. n. 300 del 1970. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 598 cod.pen. e 7 I. n. 300 del 1970, sul duplice rilievo dell'essere stato, l'istituto ex art. 598 cod.pen., pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, n. 16590 del 22/06/2018; Sez. L, n. 13383 del 26/05/2017; Sez. L, n. 1757 del 26/01/2007) come operante in riferimento agli scritti presentati dinanzi al collegio arbitrale ex art. 7 Stat. lav., in quanto espressione del diritto di difesa, compiutamente esercitabile anche in sede di arbitrato irrituale, in esso trovando piena attuazione il principio del contraddittorio, e dell'essere questa Corte maggiormente incline a ravvisare in esso non una causa di non punibilità in senso stretto ma una causa di giustificazione, come tale suscettibile di applicazione analogica. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 12 D.M. n. 55 del 2014 e vizio di motivazione, per avere il Tribunale reso una motivazione stereotipata e, quindi assente, in riferimento alle specifiche attività compiute dai difensori delle parti civili tali da giustificare la liquidazione dei compensi in maniera superiore ai parametri. 3. Con memoria in data 8 settembre 2021, il difensore dell'imputato ha ribadito quanto dedotto con i motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento, evidenziando - come asserisce di aver già fatto con un motivo nuovo articolato con memoria in data 30 luglio 2021 di cui, però, non vi è traccia agli atti - che il reato ascritto al Flammini è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali per le ragioni di seguito spiegate. 1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Tanto comporta l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso e dei rilievi articolati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in seno al terzo, al quarto e al quinto motivo dell'impugnativa. 1.1. In ogni caso le deduzioni poste a loro sostegno o sono manifestamente infondate, come quelle sviluppate con il primo motivo, atteso che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza e non, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell'impugnazione -- accogliere o disattendere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle della sentenza impugnata o dell'appellante (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995 - dep. 04/01/1996, Rv. 203096), o generiche, in quanto prive di effettiva correlazione alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). 2. Non ricorre l'eccepita violazione dell'art. 598 cod.pen., di cui il ricorrente si è lagnato con terzo motivo di ricorso evidenziando come, una volta assegnata valenza difensiva allo scritto contenente le espressioni offensive della reputazione del Bonetti e della Vettorazzi, gli sarebbe spettato il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 598 cod.pen., rivestendo egli, in seno al collegio arbitrale ex art. 7 I. n. 300 del 1970, non il ruolo di componente di un organo giudicante ma quello di rappresentante del lavoratore impugnante il provvedimento disciplinare, in quanto mandatario di questi alla stregua di un patrocinatore. In disparte il rilievo che il Flammini non figurava neppure come patrocinatore del lavoratore, essendo stato lo scritto difensivo sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e per accettazione dalla parte [OSCURATO:PERSONA], va escluso che l'arbitro di parte, ancorché nominato nell'ambito di un arbitrato irrituale, quale è quello ex art. 7 I. n. 300/1970, possa identificarsi con il patrocinatore. Diverge, infatti, la funzione del primo rispetto a quella del secondo: al primo, infatti, in quanto membro di un organo collegiale, è deferita la risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante l'affidamento del compito al collegio medesimo di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva (Sez. 2, n. 14986 del 28/05/2021, Rv. 661513; Sez. 1, n. 6830 del 24/03/2014, Rv. 630133), quindi, una funzione sostitutiva di quella del giudice (Sez. 2, n. 21585 del 12/10/2009, Rv. 609937; Sez. 1, n. 14972 del 02/07/2007, Rv. 598048); al secondo, invece, è attribuita la funzione di rappresentare e assistere una delle parti, propugnandone e sostenendone le ragioni. Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'esimente invocata, difettandone il requisito soggettivo: ossia la riferibilità degli scritti o dei discorsi contenenti espressioni diffamatorie alla parte o al suo patrocinatore. 3. L'insussistenza di uno dei presupposti di legge per l'operare dell'istituto delineato dall'art. 598 cod.pen. priva di rilievo gli ulteriori argomenti spiegati a fondamento della denunciata violazione della norma citata e di quella di cui all'art. 7 I. n. 300 del 1970: ossia la riconosciuta, in seno alla giurisprudenza civile di legittimità (Sez. L, n. 16590 del 22/06/2018; Sez. L, n. 13383 del 26/05/2017), applicazione estensiva della norma ex art. 598 cod.pen. agli scritti difensivi prodotti dinanzi al collegio arbitrale ex art. 7 Stat. lav., venendo condivisibilmente in rilievo una scriminante che costituisce espressione del più generale principio posto dall'art. 51 cod.pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost. (Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Rv. 234008; conf. Sez.. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016 - dep. 18/01/2017, Rv. 269075) e non una causa di non punibilità•in senso stretto (come, invece, ritenuto da Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Rv. 269734). Discende, quindi, l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 4. Avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rv. 277894), è, invece, inammissibile per manifesta infondatezza il motivo, il quinto, con il quale è denunciata proprio violazione dell'art. 12 D.M. n. 55 del 2014: ciò avuto riguardo, oltretutto, alle ragioni, puntualmente indicate nella sentenza impugnata, per le quali è stato ritenuto congruo «lo scostamento contenuto in misura inferiore al 20%rispetto ai parametri medi» operato dal giudice di pace nella liquidazione delle spese legali in favore delle parti civili. 5. La non manifesta infondatezza del ricorso, nel suo complesso considerato, comporta che debba essere rilevata l'estinzione del reato ascritto al ricorrente essendone maturata la prescrizione in data 28 aprile 2021.6. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata, perchè il reato è e