CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la senten7a impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che la censura sul vizio di motivazione con riferimento alla non imputabilità di [OSCURATO:PERSONA] al momento della commissione dei fatti non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistente il solo vizio parziale di mente, rimandando alle risultanze della disposta perizia. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] gl:iere estensore [OSCURATO:PERSONA]