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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:338
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0306_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 aprile 2023 – Kirimova / EUIPO (causa C‑306/22 P) «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo nei confronti del ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del ricorrente»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Requisito di indipendenza (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 3, e 56) (v. punti 28‑34)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte rappresentata da un avvocato che esercita nello stesso studio legale di tale parte – Ammissibilità alla luce del requisito di indipendenza – Parte che non può esercitare un controllo sull’avvocato – Interessi comuni alla soluzione della controversia – Irrilevanza (Statuto della Corte di giustizia, art. 19) (v. punti 35, 37‑42) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 marzo 2022, Kirimova/EUIPO ( T‑727/20 , EU:T:2022:136 ), è annullata. 2) La causa T‑727/20 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

62022CO0306_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 aprile 2023 – Kirimova / EUIPO (causa C‑306/22 P) «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo nei confronti del ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del ricorrente» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Requisito di indipendenza (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 3, e 56) (v. punti 28‑34) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte rappresentata da un avvocato che esercita nello stesso studio legale di tale parte – Ammissibilità alla luce del requisito di indipendenza – Parte che non può esercitare un controllo sull’avvocato – Interessi comuni alla soluzione della controversia – Irrilevanza (Statuto della Corte di giustizia, art. 19) (v. punti 35, 37‑42) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 marzo 2022, Kirimova/EUIPO ( T‑727/20 , EU:T:2022:136 ), è annullata. 2) La causa T‑727/20 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris