Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:338
Testo integrale del provvedimento
62022CO0306_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 aprile 2023 – Kirimova / EUIPO
(causa C‑306/22 P)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo nei confronti del ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del ricorrente»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Requisito di indipendenza
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 3, e 56)
(v. punti 28‑34)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte rappresentata da un avvocato che esercita nello stesso studio legale di tale parte – Ammissibilità alla luce del requisito di indipendenza – Parte che non può esercitare un controllo sull’avvocato – Interessi comuni alla soluzione della controversia – Irrilevanza
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19)
(v. punti 35, 37‑42)
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 marzo 2022, Kirimova/EUIPO (
T‑727/20
,
EU:T:2022:136
), è annullata.
2)
La causa T‑727/20 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.