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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13816/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 3 aprile 2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. 309-1990, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, deducendo i seguenti motivi di ricorso: I) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, posto che la sostanza stupefacente, come emerso nel corso del processo, era destinata all'assunzione personale da parte dell'odierno ricorrente e del suo coinquilino; II) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, censurandosi la decisione nella parte in cui si fonda su un mero richiamo ai precedenti penali dell'odierno ricorrente in assenza di una specifica e concreta valutazione della sua pericolosità sociale; III) vizio motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, posto che la Corte d'Appello si era limitata a negarla richiamando i precedenti penali e il rischio di recidiva.

Tale valutazione risulta in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con la finalità delle pene sostitutive.

3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

4. Quanto al primo motivo, versato sostanzialmente in fatto, non ci si confronta con la motivazione che ha valorizzato una serie di elementi probatori che dimostrano la sussistenza della cessione a terzi di sostanza stupefacente (osservazione diretta del [OSCURATO:PERSONA] mentre consegnava una boccetta di metadone, ricevendo in cambio una banconota da dieci euro ad un soggetto, il quale ha dichiarato di aver acquistato la sostanza dall'odierno ricorrente e di averla immediatamente consumata; rinvenimento della banconota nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]) e che rendono evidente l'insussistenza dei presupposti del consumo di gruppo, che presuppone invece una preventiva acquisizione comune della sostanza e una condivisione tra i partecipanti, non certo una vendita dietro corrispettivo economico. (Sez. 4, n. 35682 del 10/07/2007, Rv. 237776 - 01), 2La finalità di spaccio è stata inoltre desunta da una pluralità di elementi indiziari, considerati nel loro insieme (rinvenimento, presso l'abitazione dell'odierno ricorrente, di otto boccette di metadone, di involucri di hashish e marijuana, nonché di un bilancino di precisione e di coltelli utilizzati per il taglio della sostanza; le dichiarazioni dell'acquirente, che ha riferito di rifornirsi mensilmente di metadone dal [OSCURATO:PERSONA] e di aver concordato con lui l'incontro per la cessione; il quantitativo di hashish detenuto, ritenuto incompatibile con un uso meramente personale, anche alla luce della volatilità del principio attivo).

In tale contesto, la presenza di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento e alla suddivisione della droga costituisce un indizio di particolare rilievo della destinazione allo spaccio.

4.1. Parimenti inammissibile è la censura relativa alla recidiva.

I giudici del merito si sono attenuti al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33290 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01).

Secondo tali arresti, nel valutare gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., il giudice deve considerare elementi quali: la natura dei reati, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il tipo di devianza di cui essi sono il segno e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri, valorizzando come l'imputato sia gravato da tre precedenti specifici in materia di stupefacenti, oltre che da ulteriori condanne per reati gravi quali rapina, ricettazione, furto e porto d'armi, elementi ritenuti indicativi della reiterazione nel tempo di condotte criminose e della persistente inclinazione alla violazione della legge penale.

La motivazione, pertanto, non si esaurisce in un generico richiamo ai precedenti penali, ma si fonda sulla valutazione complessiva della personalità dell'imputato e della sua persistente inclinazione alla commissione di reati, elementi pienamente idonei a giustificare la conferma della recidiva.

4.2. Quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è bene sottolineare che la stessa non costituisce un diritto automatico dell'imputato, ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice circa la concreta esigibilità e l'effettiva capacità di adempimento.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa 3Corte, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep 2008, Rv. 239494 - 01).

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è vincolato nell'esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sicché il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01).

Ne deriva che il diniego della conversione può ritenersi legittimamente motivato quando il giudice, come è avvenuto nel caso di specie, formuli una prognosi negativa circa la capacità di adempiere all'obbligo pecuniario sostitutivo.

6. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 3 aprile 2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. 309-1990, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, deducendo i seguenti motivi di ricorso: I) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, posto che la sostanza stupefacente, come emerso nel corso del processo, era destinata all'assunzione personale da parte dell'odierno ricorrente e del suo coinquilino; II) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, censurandosi la decisione nella parte in cui si fonda su un mero richiamo ai precedenti penali dell'odierno ricorrente in assenza di una specifica e concreta valutazione della sua pericolosità sociale; III) vizio motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, posto che la Corte d'Appello si era limitata a negarla richiamando i precedenti penali e il rischio di recidiva. Tale valutazione risulta in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con la finalità delle pene sostitutive. 3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 4. Quanto al primo motivo, versato sostanzialmente in fatto, non ci si confronta con la motivazione che ha valorizzato una serie di elementi probatori che dimostrano la sussistenza della cessione a terzi di sostanza stupefacente (osservazione diretta del [OSCURATO:PERSONA] mentre consegnava una boccetta di metadone, ricevendo in cambio una banconota da dieci euro ad un soggetto, il quale ha dichiarato di aver acquistato la sostanza dall'odierno ricorrente e di averla immediatamente consumata; rinvenimento della banconota nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]) e che rendono evidente l'insussistenza dei presupposti del consumo di gruppo, che presuppone invece una preventiva acquisizione comune della sostanza e una condivisione tra i partecipanti, non certo una vendita dietro corrispettivo economico. (Sez. 4, n. 35682 del 10/07/2007, Rv. 237776 - 01), 2La finalità di spaccio è stata inoltre desunta da una pluralità di elementi indiziari, considerati nel loro insieme (rinvenimento, presso l'abitazione dell'odierno ricorrente, di otto boccette di metadone, di involucri di hashish e marijuana, nonché di un bilancino di precisione e di coltelli utilizzati per il taglio della sostanza; le dichiarazioni dell'acquirente, che ha riferito di rifornirsi mensilmente di metadone dal [OSCURATO:PERSONA] e di aver concordato con lui l'incontro per la cessione; il quantitativo di hashish detenuto, ritenuto incompatibile con un uso meramente personale, anche alla luce della volatilità del principio attivo). In tale contesto, la presenza di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento e alla suddivisione della droga costituisce un indizio di particolare rilievo della destinazione allo spaccio. 4.1. Parimenti inammissibile è la censura relativa alla recidiva. I giudici del merito si sono attenuti al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33290 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01). Secondo tali arresti, nel valutare gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., il giudice deve considerare elementi quali: la natura dei reati, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il tipo di devianza di cui essi sono il segno e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri, valorizzando come l'imputato sia gravato da tre precedenti specifici in materia di stupefacenti, oltre che da ulteriori condanne per reati gravi quali rapina, ricettazione, furto e porto d'armi, elementi ritenuti indicativi della reiterazione nel tempo di condotte criminose e della persistente inclinazione alla violazione della legge penale. La motivazione, pertanto, non si esaurisce in un generico richiamo ai precedenti penali, ma si fonda sulla valutazione complessiva della personalità dell'imputato e della sua persistente inclinazione alla commissione di reati, elementi pienamente idonei a giustificare la conferma della recidiva. 4.2. Quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è bene sottolineare che la stessa non costituisce un diritto automatico dell'imputato, ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice circa la concreta esigibilità e l'effettiva capacità di adempimento. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa 3Corte, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep 2008, Rv. 239494 - 01). In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è vincolato nell'esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sicché il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01). Ne deriva che il diniego della conversione può ritenersi legittimamente motivato quando il giudice, come è avvenuto nel caso di specie, formuli una prognosi negativa circa la capacità di adempiere all'obbligo pecuniario sostitutivo. 6. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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