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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15515/2026

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ntimata –Numero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza n. 512/2019 della CORTE D'APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 15/03/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 1168 e 1171 c.c. [OSCURATO:PERSONA] esponeva diessere proprietaria e posseditrice di un appartamento sito al pianoquinto dello stabile denominato “condominio Dalmazia” e lamentavache [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di altro appartamento al sestopiano attico aveva trasformato in terrazza parte del tetto dell’edificio aconfine con la sua proprietà esclusiva.

Chiedeva quindi che il Tribunaleordinasse la sospensione dei lavori, ancora in corso, e la reintegrazionenel possesso del tetto.Nella contumacia della Cristoforetti, il Tribunale accoglieva ladomanda di reintegra con ordinanza del 10.9.2008.

Con successivaordinanza del 5.12.2008 il medesimo ufficio giudiziario rigettava ilreclamo interposto, avverso detto provvedimento, dalla odiernaricorrente.

Veniva quindi introdotto il giudizio di merito, che siconcludeva con sentenza n. 81/2013, con la quale la domanda direintegra della Cardone veniva accolta, con condanna della Cristoforettial ripristino e alle spese di lite.Con la sentenza impugnata, n. 512/2019, la Corte di Appello diL’Aquila rigettava il gravame proposto dalla Cristoforetti avverso ladecisione di prime cure.La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che i lavori fosserostati ultimati il 31.3.2008 e che pertanto la domanda della originariaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026ricorrente fosse tempestiva; che le opere realizzate dalla Cristoforettipotessero essere rimosse, con reintegrazione della Cardone nelpossesso del tetto, senza distruggere la copertura; che la Cristoforetti,proprietaria dell’appartamento all’ultimo piano dell’edificio, avessemodificato il tetto di copertura realizzando, al posto di parte di esso,una terrazza di copertura a suo uso esclusivo; che inoltre l’odiernaricorrente non avesse fornito adeguata prova del fatto che i locali postiimmediatamente sotto la copertura dello stabile, interessati dai lavoricontestati dalla Cardone, fossero di sua proprietà esclusiva.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia AnnalisaCristoforetti, affidandosi a dieci motivi.presente giudizio di legittimità.Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoriascritta e la parte ricorrente ha depositato memoria.A seguito di istanza del difensore della parte ricorrente del18.3.2026, con la quale è stato chiesto il differimento della data diudienza per impedimento dovuto a problemi di salute, il ricorso è statorinviato alla pubblica udienza del 14.5.2026, alla quale sono comparsiil P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per il rigetto del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente, che ha invocato invece l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la parte ricorrente lamenta il difetto assolutodi motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il gravamedell’odierna ricorrente, ritenendo assorbente, in funzione della cd.ragione più liquida, l’accertamento circa l’assenza della proprietàNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026esclusiva delle soffitte oggetto della trasformazione in sopraelevazionerealizzata dalla medesima ricorrente.

In tal modo, la Corte distrettualeavrebbe accolto la domanda della Cardoni, che aveva lamentato unospoglio del bene comune (il tetto dello stabile in condominio), senzaaccertarne il presupposto, ossia la sussistenza dello spoglio.Con il secondo motivo, invece, la ricorrente denunzia la violazionedegli artt. 24 e 111 Cost., 112 e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte abruzzese avrebbe omessodi esaminare la questione fondamentale oggetto del giudizio,rappresentata dalla verifica della sussistenza, in concreto, dello spogliodi un bene comune lamentato dalla ricorrente in prime cure.Con il terzo motivo, invece, si censura la violazione degli artt. 111Cost., 132 c.p.c. e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare chele trasformazioni del bene comune sono consentite, se non contrastanticon la sua destinazione e la facoltà di godimento dello stesso da partedegli altri comproprietari.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettualeavrebbe dovuto affrontare l’argomento, oggetto del secondo e terzomotivo di appello, verificando se, in concreto, le opere da lei realizzaterientrassero, o meno, nel novero di quelle consentite dall’art. 1102 c.c.Con il quarto motivo, ancora, la Cristoforetti contesta la violazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.,perché la Corte aquilana avrebbe accolto la domanda della Cardone indifetto della prova dello spoglio.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate, anchese si rende necessario correggere la motivazione della sentenza ai sensidell’art. 384 ultimo comma cpc.La causa ha origine da una domanda di tutela del possesso delleparti comuni del fabbricato (nella specie, la copertura), proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026uno dei partecipanti al condominio in conseguenza della modifica didette porzioni operata dal proprietario dell’ultimo piano.La Corte di Appello ha affermato che “Secondo l’appellante … sonostati realizzati due terrazzini, debitamente coperti, in perfettacorrispondenza della proprietà della Cristoforetti, ossia delle soffitte diproprietà della stessa che sono state solo sopraelevate, comedocumentato dalla pratica di permesso edilizio presentata al [OSCURATO:PERSONA] e allegata al fascicolo del reclamo di parte appellante comedocumento 5” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

L’appellata, daparte sua, “In fatto … contesta che l’appellante Cristoforetti siaproprietaria di due soffitte adiacenti il proprio immobile e incorrispondenza delle quali venivano realizzati i due terrazzini” (cfr.sempre pag. 6 della sentenza).

Pertanto, la Corte territoriale haritenuto dirimente accertare, prima di tutto, se l’odierna ricorrentefosse effettivamente proprietaria delle due soffitte sopraelevate, poichéin tal caso essa avrebbe potuto opporre alla domanda di reintegrazioneproposta dalla Cardoni l’eccezione “feci sed iure feci” avendolegittimamente esercitato la facoltà prevista dall’art. 1127 c.c. (cfr.pag. 7 della sentenza).

All’esito della valutazione del titolo prodottodalla Cristoforetti, rappresentato dal rogito di compravendita, etenendo conto anche del contenuto del preliminare di compravenditache lo aveva preceduto e dell’accatastamento delle soffitte operatodalla società venditrice, tuttavia, il giudice del gravame ha ritenuto nonconseguita la prova della proprietà esclusiva delle soffitte di cuianzidetto, poiché “… nel corpo dell’atto –in cui sono espressamentedescritte le pertinenze come il ripostiglio e il posto auto– mancaqualsiasi descrizione delle soffitte né in alcun modo soccorre laplanimetria allegata sub A all’atto notarile perché la copia in bianco enero non permette di identificare quale sia l’area evidenziata in rossoNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026che, secondo l’atto notarile, è oggetto del trasferimento” (cfr. pag. 8della sentenza impugnata).

A fronte della ravvisata incertezzaderivante dagli atti, il giudice di appello ha esaminato anche lasituazione concreta, richiamando il principio secondo cui il sottotettodell’edificio costituisce pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano –nella specie, quello della Cristoforetti– “… quando assolve alla funzioneesclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall’umidità,formando una camera d’aria a sua difesa …” (cfr. pag. 9 della sentenzaimpugnata), ma ha escluso che nella specie le due soffitte potesseroassolvere soltanto a detto scopo di isolamento, poiché la stessa parteappellante –odierna ricorrente– aveva evidenziato, in secondo grado,che “… è lo stesso CTU a certificare la natura utilizzabile del sottotetto…” (cfr. pag. 10 della sentenza).

Su tali basi, la Corte del gravame haescluso la configurabilità, in capo alla Cristoforetti, della proprietà dellesoffitte sopraelevate, e dunque l’operatività, in suo favore, della normadi cui all’art. 1127 c.c.Tutte le richiamate considerazioni, in realtà, non sono attinentiall’oggetto del giudizio, poiché esse investono il profilo petitorio,mentre nella fattispecie si discute di tutela del possesso.In tal senso va corretta la motivazione.Tuttavia, quanto alla verifica della sussistenza dello spogliolamentato dalla Cardone, il giudice di appello ha affermato anche che“E’ pacifico tra le parti che sul tetto dell’edificio, di proprietàcondominiale, la signora Cristoforetti abbia realizzato una terrazza aduso proprio esclusivo …” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Latrasformazione operata dalla odierna ricorrente, per asservire unaparte comune –il tetto dello stabile– all’uso esclusivo da parte di unosolo dei condomini è stata oggetto di accertamento da parte delTribunale, come indica la decisione impugnata: “Secondo il giudice diNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026primo grado (e secondo l’appellata Cardone) l’appellante Cristoforettiavrebbe illegittimamente proceduto alla trasformazione del benecondominiale, assoggettandolo al proprio uso esclusivo, mediante larealizzazione dei due terrazzini” (cfr. pag. 6 della sentenza di appello).Come recentemente ribadito da questa Corte, “Secondoconsolidato orientamento di questa Corte, le parti comuni di un edificiocondominiale [tra le quali rientra certamente la copertura dello stabile,espressamente inclusa nell’elenco di cui all’art. 1117 c.c.] formanooggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente aseconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utilialle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o perdestinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, murimaestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per lastatica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unionemateriale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di pianodipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio perscale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianticentralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nelprimo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano ola porzione di piano –e soltanto per traslato il proprietario– trae da taliutilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività daparte del proprietario.

Qualora uno dei condomini, senza il consensodegli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fattoo la destinazione della cosa comune, impedendo o restringendo ilgodimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosamedesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sonoesperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa delcompossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato,allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita primaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026della contestata modificazione; in proposito, peraltro, non si rendenecessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essasia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola el'eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l'attivitàmateriale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte dialtro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai dirittispettanti sulle cose condominiali (Cass. Sez. 2, 07/01/1983, n. 129;Cass.

Sez. 2, 24/01/1985, n. 312; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496;Cass.

Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n.6154).

Va pertanto riaffermato il principio secondo cui nel condominiodegli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singolicondomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essiabbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o laturbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimocondomino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto dicomproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senzaprivare o turbare il compossesso degli altri condomini.

Il godimento deltetto comune di un edificio condominiale da parte di un singolocondomino può quindi essere denunciato in sede possessoria se lostesso sia stato oggetto di modificazioni eseguite da altro partecipantetali da comportare una privazione o una turbativa del compossesso.

Ilregime del compossesso dei beni condominiali non tollera, invero, cheun partecipante proceda di propria iniziativa a smantellare ed asostituire integralmente una parte comune, limitandosi l'art. 1134 c.c.,applicabile anche in situazioni di condominio composto di due solepersone (Cass. Sez.

Unite 31/01/2006, n. 2046), a regolare ladisciplina del rimborso delle spese urgenti sostenute da chi abbiaassunto la gestione di iniziativa individuale senza autorizzazioneNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'amministratore o dell'assemblea.

Si ha quindi comunque spoglionel compossesso ove un condomino, senza il consenso degli altricompossessori, trasformi o alteri lo stato di fatto di una parte comune,sostituendo l'oggetto del compossesso qual era in origine con altro erestringendo il godimento spettante pro-indiviso a ciascuno,realizzando, dunque, un'innovazione tale da pregiudicare il rapportomateriale con la res (Cass. Sez. 2, 22/07/1968, n. 2630; Cass. Sez. 2,18/07/1984, n. 4198).” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2971 del01/02/2023, non massimata, pagg. 9 e ss.).Devono quindi ravvisarsi gli estremi dello spoglio nel compossessoallorché un condomino proceda di sua iniziativa, senza il consenso deglialtri compossessori, alla demolizione, totale o parziale, del tetto dicopertura dell'edificio, sostituendolo e trasformandone una parte interrazza di proprio uso esclusivo, sottratta ad ogni possibilità di futurogodimento da parte degli altri condomini (cfr. ancora Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 01/02/2023, sopra citata; nonché Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5753 del 12/03/2007, Rv. 598216; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14950 del 05/06/2008, Rv. 603503; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14107 del 03/08/2012, Rv. 623614; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2126del 29/01/2021, Rv. 660434).Il principio è stato affermato anche in relazione alla trasformazionedel lastrico di copertura, per il quale si è ribadito che “Nel condominiodegli edifici, il godimento delle cose comuni da parte dei singolicondomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essiabbia alterato e violato, senza il consenso ed in pregiudizio degli altripartecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto delcomune possesso, in modo da impedire o restringere il godimentospettante a ciascun compossessore pro indiviso sulla cosa medesima.Pertanto, con riguardo al lastrico solare, cui è connaturata la funzioneNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026di copertura delle parti sottostanti dell'edificio condominiale,commette spoglio il condominio che ne immuti lo stato di fatto o nealteri la destinazione, con l'effetto di escludere o ridurreapprezzabilmente, anche soltanto sul piano delle possibilità o modalitàdi esercizio (accessibilità, ispezionabilità del manufatto), le precedentifacoltà di utilizzazione e godimento del lastrico stesso –riguardato inquesta specifica funzione– degli altri condomini, restando irrilevante,in tale ipotesi, che l'eventuale fine della immutazione sia quella diconsentire o rendere più agevole allo spoliator l'utilizzazione del lastricosolare come piano di calpestio, non astrattamente incompatibile con lasua funzione di copertura” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del11/03/1993, Rv. 481356; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10406 del30/07/2001, Rv. 548627).In definitiva, quindi, i primi quattro motivi del ricorso vannorigettati, sia pure con motivazione diversa da quella adottata dallaCorte distrettuale, poiché nella specie si configura certamente, secondola giurisprudenza di questa Corte, uno spoglio della cosa comune.

Ladecisione può dunque essere assunta, come si è anticipato, ai sensi diquanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendonecessario alcun ulteriore accertamento di fatto, posto che lasussistenza dello spoglio emerge, come detto, ex actis.Non ha rilevanza, a contrario, il precedente richiamato nellamemoria della parte ricorrente, secondo cui “Costituisce innovazioneex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, masolo quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone latrasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, aseguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o siautilizzato per fini diversi da quelli originari.

Qualora la modificazionedella cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso eNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c., che, sebbene dettatoin materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia dicondominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell'art.1139 c.c.

Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermatoche il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comunedell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo,sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significativedella consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuatocon tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di coperturae protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente,quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestiomediante idonei materiali (Cass. 14107/2012; Cass. 2126/2021)”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 917 del 10/01/2024, Rv. 669968, inmotivazione, pagg. 8 e s.).

Tale precedente, infatti, si riferisce ad unacontroversia di natura petitoria, e non possessoria, come è quellaoggetto del presente giudizio.Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il difetto assoluto dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità, incapo alla Cristoforetti, della proprietà esclusiva delle due soffitteoggetto della trasformazione di cui è causa.La censura è inammissibile.La doglianza pone una questione di carattere petitorio (titolaritàdelle soffitte) la quale, anche se fosse ritenuta fondata, non varrebbead escludere lo spoglio denunziato dalla originaria ricorrente in primecure (illegittima trasformazione di un bene comune, cioè del tettocondominiale in terrazzo esclusivo: cfr. Cass. n. 2971/2023 cit.).Peraltro, neppure si configura alcun vizio della motivazione, poiché essanon è viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, è idoneaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, sullo specifico vizio di motivazione apparente, inmotivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639).Con il sesto motivo, viene denunciato l’omesso esame di fattidecisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché ilgiudice di seconde cure avrebbe trascurato di considerare il contenutointegrale dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a rogito del notar CavalloMarincola, con il quale la Cristoforetti aveva acquistato il cespite di suaproprietà con le relative pertinenze.La censura è inammissibile, poiché nel caso di specie si configuraun’ipotesi di cd.

“doppia conforme”, che esclude la possibilità di farvalere il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusaper legge.Peraltro, ma solo per completezza, il fatto del quale si denunzial’omesso esame non è tale, dovendosi ribadire che l’omesso esamedenunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storicoconsiderato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per"fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, maun fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c.,(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od ancheun fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di unfatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).

Non sonoquindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementiNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie,ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nelcorso del relativo giudizio.Con il settimo motivo, la Cristoforetti contesta il difetto assoluto dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe escluso la configurabilità del vincolopertinenziale tra le soffitte oggetto di sopraelevazione e la proprietàesclusiva della Cristoforetti, senza dar atto delle ragioni per le quali èpervenuta alla propria decisione.La censura è inammissibile, per le medesime considerazioni giàespresse in occasione dello scrutinio del quinto motivo a cui pertantosi rinvia per evitare ripetizioni.Con l’ottavo motivo, viene invece denunziato l’omesso esame difatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perchéla Corte abruzzese avrebbe trascurato di considerare le risultanze dellaprova testimoniale, nell’ambito della verifica circa la sussistenza delvincolo pertinenziale tra l’appartamento della Cristoforetti e le duesoffitte oggetto di sopraelevazione.La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazioneal sesto motivo di ricorso, che dunque si richiamano in toto.Con il nono motivo, ancora, la ricorrente lamenta la violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul decimomotivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primecure, nella parte in cui aveva condannato l’odierna ricorrente allarefusione delle spese di lite in misura non corrispondente al valore dellacausa.

A tal riguardo, la ricorrente evidenzia che nel ricorso introduttivoNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026era stato indicato dalla Cardone il valore di € 5.200 e che le speseliquidate dal Tribunale, pari a complessivi € 5.900, noncorrispondevano a quanto previsto dallo scaglione della tariffa forenseapplicabile al caso di specie.La censura è inammissibile per due concorrenti motivi.In primo luogo, essa non è assistita dal richiesto grado dispecificità, poiché la ricorrente non indica quale sarebbe stata, inconcreto, la liquidazione corretta, non consentendo così al collegio laverifica del danno lamentato.

Sotto questo profilo, va data continuitàal principio secondo cui qualora il ricorrente lamenti la scorrettaapplicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa,in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fareriferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto inCassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudicedi merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n.18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020del 15/11/2017, Rv. 646177), di indicare il valore della controversia(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e didimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali sianostate, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3,Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questomodo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato,in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito pereffetto del vizio denunciato.Inoltre, va considerato che il valore indicato dal ricorrente nell’attointroduttivo non è vincolante per il giudice di merito, il quale devecomunque tener conto dell’oggetto della controversia.

In proposito, vadata continuità al principio secondo cui “L'indicazione del valore dellaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per ladeterminazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalitàesclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulladeterminazione del valore della controversia ai fini della individuazionedel giudice competente” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del22/09/2015, Rv. 636834; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del20/12/2007, Rv. 601033; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9195 del10/04/2017, Rv. 643738).Infine, con il decimo ed ultimo motivo, la Cristoforetti si duole dellaviolazione dell’art. 111 Cost. e 136 [recte, 132] c.p.c. per difettoassoluto di motivazione in relazione al rigetto del decimo motivo diappello, relativo al governo delle spese operato dal giudice di primecure.Per effetto della rilevata inammissibilità del nono motivo, anchequesta censura è inammissibile: la parte ricorrente era infatti oneratadi documentare la lesione in concreto subita per effettodell’applicazione, da parte del giudice di merito, di uno scaglione ditariffa non corrispondente a quello corretto, nonché di indicare i criterisulla cui base avrebbe dovuto essere individuato il valore della causa.Né il primo, né il secondo requisito sono stati assolti, nel casoconcreto, come evidenziato in occasione dello scrutinio del nonomotivo.

Lo stesso, anzi, risulta costruito sulla base di un equivoco,rappresentato dalla presunta natura vincolante della dichiarazione fattadalla parte nell’atto introduttivo del giudizio, che in effetti, alla lucedell’insegnamento di questa Corte, tale non è.

Ne deriva che la censuranon avrebbe comunque potuto essere accolta, poiché fondata su unpresupposto erroneo: il che comporta l’inammissibilità della doglianzaqui in esame, con la quale si finisce per denunziare un vizio processualefine a sé stesso, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.Numero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026In proposito, va ribadito che “L'interesse ad agire richiede non solol'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parteprospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamenteapprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché ilprocesso non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effettifuturi pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questionidi interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale allapronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed allaprospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modointende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008;Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv.613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv.616029; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515).Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione dellasoluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto invista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.

L,Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato.Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensivada parte intimata nel presente giudizio di legittimità.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 14 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntimata –Numero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza n. 512/2019 della CORTE D'APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 15/03/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 1168 e 1171 c.c. [OSCURATO:PERSONA] esponeva diessere proprietaria e posseditrice di un appartamento sito al pianoquinto dello stabile denominato “condominio Dalmazia” e lamentavache [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di altro appartamento al sestopiano attico aveva trasformato in terrazza parte del tetto dell’edificio aconfine con la sua proprietà esclusiva. Chiedeva quindi che il Tribunaleordinasse la sospensione dei lavori, ancora in corso, e la reintegrazionenel possesso del tetto.Nella contumacia della Cristoforetti, il Tribunale accoglieva ladomanda di reintegra con ordinanza del 10.9.2008. Con successivaordinanza del 5.12.2008 il medesimo ufficio giudiziario rigettava ilreclamo interposto, avverso detto provvedimento, dalla odiernaricorrente. Veniva quindi introdotto il giudizio di merito, che siconcludeva con sentenza n. 81/2013, con la quale la domanda direintegra della Cardone veniva accolta, con condanna della Cristoforettial ripristino e alle spese di lite.Con la sentenza impugnata, n. 512/2019, la Corte di Appello diL’Aquila rigettava il gravame proposto dalla Cristoforetti avverso ladecisione di prime cure.La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che i lavori fosserostati ultimati il 31.3.2008 e che pertanto la domanda della originariaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026ricorrente fosse tempestiva; che le opere realizzate dalla Cristoforettipotessero essere rimosse, con reintegrazione della Cardone nelpossesso del tetto, senza distruggere la copertura; che la Cristoforetti,proprietaria dell’appartamento all’ultimo piano dell’edificio, avessemodificato il tetto di copertura realizzando, al posto di parte di esso,una terrazza di copertura a suo uso esclusivo; che inoltre l’odiernaricorrente non avesse fornito adeguata prova del fatto che i locali postiimmediatamente sotto la copertura dello stabile, interessati dai lavoricontestati dalla Cardone, fossero di sua proprietà esclusiva.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia AnnalisaCristoforetti, affidandosi a dieci motivi.presente giudizio di legittimità.Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoriascritta e la parte ricorrente ha depositato memoria.A seguito di istanza del difensore della parte ricorrente del18.3.2026, con la quale è stato chiesto il differimento della data diudienza per impedimento dovuto a problemi di salute, il ricorso è statorinviato alla pubblica udienza del 14.5.2026, alla quale sono comparsiil P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per il rigetto del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente, che ha invocato invece l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la parte ricorrente lamenta il difetto assolutodi motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il gravamedell’odierna ricorrente, ritenendo assorbente, in funzione della cd.ragione più liquida, l’accertamento circa l’assenza della proprietàNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026esclusiva delle soffitte oggetto della trasformazione in sopraelevazionerealizzata dalla medesima ricorrente. In tal modo, la Corte distrettualeavrebbe accolto la domanda della Cardoni, che aveva lamentato unospoglio del bene comune (il tetto dello stabile in condominio), senzaaccertarne il presupposto, ossia la sussistenza dello spoglio.Con il secondo motivo, invece, la ricorrente denunzia la violazionedegli artt. 24 e 111 Cost., 112 e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte abruzzese avrebbe omessodi esaminare la questione fondamentale oggetto del giudizio,rappresentata dalla verifica della sussistenza, in concreto, dello spogliodi un bene comune lamentato dalla ricorrente in prime cure.Con il terzo motivo, invece, si censura la violazione degli artt. 111Cost., 132 c.p.c. e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare chele trasformazioni del bene comune sono consentite, se non contrastanticon la sua destinazione e la facoltà di godimento dello stesso da partedegli altri comproprietari. Secondo la ricorrente, la Corte distrettualeavrebbe dovuto affrontare l’argomento, oggetto del secondo e terzomotivo di appello, verificando se, in concreto, le opere da lei realizzaterientrassero, o meno, nel novero di quelle consentite dall’art. 1102 c.c.Con il quarto motivo, ancora, la Cristoforetti contesta la violazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.,perché la Corte aquilana avrebbe accolto la domanda della Cardone indifetto della prova dello spoglio.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate, anchese si rende necessario correggere la motivazione della sentenza ai sensidell’art. 384 ultimo comma cpc.La causa ha origine da una domanda di tutela del possesso delleparti comuni del fabbricato (nella specie, la copertura), proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026uno dei partecipanti al condominio in conseguenza della modifica didette porzioni operata dal proprietario dell’ultimo piano.La Corte di Appello ha affermato che “Secondo l’appellante … sonostati realizzati due terrazzini, debitamente coperti, in perfettacorrispondenza della proprietà della Cristoforetti, ossia delle soffitte diproprietà della stessa che sono state solo sopraelevate, comedocumentato dalla pratica di permesso edilizio presentata al [OSCURATO:PERSONA] e allegata al fascicolo del reclamo di parte appellante comedocumento 5” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). L’appellata, daparte sua, “In fatto … contesta che l’appellante Cristoforetti siaproprietaria di due soffitte adiacenti il proprio immobile e incorrispondenza delle quali venivano realizzati i due terrazzini” (cfr.sempre pag. 6 della sentenza). Pertanto, la Corte territoriale haritenuto dirimente accertare, prima di tutto, se l’odierna ricorrentefosse effettivamente proprietaria delle due soffitte sopraelevate, poichéin tal caso essa avrebbe potuto opporre alla domanda di reintegrazioneproposta dalla Cardoni l’eccezione “feci sed iure feci” avendolegittimamente esercitato la facoltà prevista dall’art. 1127 c.c. (cfr.pag. 7 della sentenza). All’esito della valutazione del titolo prodottodalla Cristoforetti, rappresentato dal rogito di compravendita, etenendo conto anche del contenuto del preliminare di compravenditache lo aveva preceduto e dell’accatastamento delle soffitte operatodalla società venditrice, tuttavia, il giudice del gravame ha ritenuto nonconseguita la prova della proprietà esclusiva delle soffitte di cuianzidetto, poiché “… nel corpo dell’atto –in cui sono espressamentedescritte le pertinenze come il ripostiglio e il posto auto– mancaqualsiasi descrizione delle soffitte né in alcun modo soccorre laplanimetria allegata sub A all’atto notarile perché la copia in bianco enero non permette di identificare quale sia l’area evidenziata in rossoNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026che, secondo l’atto notarile, è oggetto del trasferimento” (cfr. pag. 8della sentenza impugnata). A fronte della ravvisata incertezzaderivante dagli atti, il giudice di appello ha esaminato anche lasituazione concreta, richiamando il principio secondo cui il sottotettodell’edificio costituisce pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano –nella specie, quello della Cristoforetti– “… quando assolve alla funzioneesclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall’umidità,formando una camera d’aria a sua difesa …” (cfr. pag. 9 della sentenzaimpugnata), ma ha escluso che nella specie le due soffitte potesseroassolvere soltanto a detto scopo di isolamento, poiché la stessa parteappellante –odierna ricorrente– aveva evidenziato, in secondo grado,che “… è lo stesso CTU a certificare la natura utilizzabile del sottotetto…” (cfr. pag. 10 della sentenza). Su tali basi, la Corte del gravame haescluso la configurabilità, in capo alla Cristoforetti, della proprietà dellesoffitte sopraelevate, e dunque l’operatività, in suo favore, della normadi cui all’art. 1127 c.c.Tutte le richiamate considerazioni, in realtà, non sono attinentiall’oggetto del giudizio, poiché esse investono il profilo petitorio,mentre nella fattispecie si discute di tutela del possesso.In tal senso va corretta la motivazione.Tuttavia, quanto alla verifica della sussistenza dello spogliolamentato dalla Cardone, il giudice di appello ha affermato anche che“E’ pacifico tra le parti che sul tetto dell’edificio, di proprietàcondominiale, la signora Cristoforetti abbia realizzato una terrazza aduso proprio esclusivo …” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Latrasformazione operata dalla odierna ricorrente, per asservire unaparte comune –il tetto dello stabile– all’uso esclusivo da parte di unosolo dei condomini è stata oggetto di accertamento da parte delTribunale, come indica la decisione impugnata: “Secondo il giudice diNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026primo grado (e secondo l’appellata Cardone) l’appellante Cristoforettiavrebbe illegittimamente proceduto alla trasformazione del benecondominiale, assoggettandolo al proprio uso esclusivo, mediante larealizzazione dei due terrazzini” (cfr. pag. 6 della sentenza di appello).Come recentemente ribadito da questa Corte, “Secondoconsolidato orientamento di questa Corte, le parti comuni di un edificiocondominiale [tra le quali rientra certamente la copertura dello stabile,espressamente inclusa nell’elenco di cui all’art. 1117 c.c.] formanooggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente aseconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utilialle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o perdestinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, murimaestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per lastatica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unionemateriale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di pianodipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio perscale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianticentralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nelprimo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano ola porzione di piano –e soltanto per traslato il proprietario– trae da taliutilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività daparte del proprietario. Qualora uno dei condomini, senza il consensodegli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fattoo la destinazione della cosa comune, impedendo o restringendo ilgodimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosamedesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sonoesperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa delcompossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato,allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita primaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026della contestata modificazione; in proposito, peraltro, non si rendenecessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essasia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola el'eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l'attivitàmateriale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte dialtro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai dirittispettanti sulle cose condominiali (Cass. Sez. 2, 07/01/1983, n. 129;Cass. Sez. 2, 24/01/1985, n. 312; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496;Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n.6154). Va pertanto riaffermato il principio secondo cui nel condominiodegli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singolicondomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essiabbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o laturbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimocondomino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto dicomproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senzaprivare o turbare il compossesso degli altri condomini. Il godimento deltetto comune di un edificio condominiale da parte di un singolocondomino può quindi essere denunciato in sede possessoria se lostesso sia stato oggetto di modificazioni eseguite da altro partecipantetali da comportare una privazione o una turbativa del compossesso. Ilregime del compossesso dei beni condominiali non tollera, invero, cheun partecipante proceda di propria iniziativa a smantellare ed asostituire integralmente una parte comune, limitandosi l'art. 1134 c.c.,applicabile anche in situazioni di condominio composto di due solepersone (Cass. Sez. Unite 31/01/2006, n. 2046), a regolare ladisciplina del rimborso delle spese urgenti sostenute da chi abbiaassunto la gestione di iniziativa individuale senza autorizzazioneNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'amministratore o dell'assemblea. Si ha quindi comunque spoglionel compossesso ove un condomino, senza il consenso degli altricompossessori, trasformi o alteri lo stato di fatto di una parte comune,sostituendo l'oggetto del compossesso qual era in origine con altro erestringendo il godimento spettante pro-indiviso a ciascuno,realizzando, dunque, un'innovazione tale da pregiudicare il rapportomateriale con la res (Cass. Sez. 2, 22/07/1968, n. 2630; Cass. Sez. 2,18/07/1984, n. 4198).” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2971 del01/02/2023, non massimata, pagg. 9 e ss.).Devono quindi ravvisarsi gli estremi dello spoglio nel compossessoallorché un condomino proceda di sua iniziativa, senza il consenso deglialtri compossessori, alla demolizione, totale o parziale, del tetto dicopertura dell'edificio, sostituendolo e trasformandone una parte interrazza di proprio uso esclusivo, sottratta ad ogni possibilità di futurogodimento da parte degli altri condomini (cfr. ancora Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 01/02/2023, sopra citata; nonché Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5753 del 12/03/2007, Rv. 598216; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14950 del 05/06/2008, Rv. 603503; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14107 del 03/08/2012, Rv. 623614; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2126del 29/01/2021, Rv. 660434).Il principio è stato affermato anche in relazione alla trasformazionedel lastrico di copertura, per il quale si è ribadito che “Nel condominiodegli edifici, il godimento delle cose comuni da parte dei singolicondomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essiabbia alterato e violato, senza il consenso ed in pregiudizio degli altripartecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto delcomune possesso, in modo da impedire o restringere il godimentospettante a ciascun compossessore pro indiviso sulla cosa medesima.Pertanto, con riguardo al lastrico solare, cui è connaturata la funzioneNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026di copertura delle parti sottostanti dell'edificio condominiale,commette spoglio il condominio che ne immuti lo stato di fatto o nealteri la destinazione, con l'effetto di escludere o ridurreapprezzabilmente, anche soltanto sul piano delle possibilità o modalitàdi esercizio (accessibilità, ispezionabilità del manufatto), le precedentifacoltà di utilizzazione e godimento del lastrico stesso –riguardato inquesta specifica funzione– degli altri condomini, restando irrilevante,in tale ipotesi, che l'eventuale fine della immutazione sia quella diconsentire o rendere più agevole allo spoliator l'utilizzazione del lastricosolare come piano di calpestio, non astrattamente incompatibile con lasua funzione di copertura” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del11/03/1993, Rv. 481356; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10406 del30/07/2001, Rv. 548627).In definitiva, quindi, i primi quattro motivi del ricorso vannorigettati, sia pure con motivazione diversa da quella adottata dallaCorte distrettuale, poiché nella specie si configura certamente, secondola giurisprudenza di questa Corte, uno spoglio della cosa comune. Ladecisione può dunque essere assunta, come si è anticipato, ai sensi diquanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendonecessario alcun ulteriore accertamento di fatto, posto che lasussistenza dello spoglio emerge, come detto, ex actis.Non ha rilevanza, a contrario, il precedente richiamato nellamemoria della parte ricorrente, secondo cui “Costituisce innovazioneex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, masolo quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone latrasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, aseguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o siautilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazionedella cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso eNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c., che, sebbene dettatoin materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia dicondominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell'art.1139 c.c. Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermatoche il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comunedell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo,sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significativedella consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuatocon tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di coperturae protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente,quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestiomediante idonei materiali (Cass. 14107/2012; Cass. 2126/2021)”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 917 del 10/01/2024, Rv. 669968, inmotivazione, pagg. 8 e s.). Tale precedente, infatti, si riferisce ad unacontroversia di natura petitoria, e non possessoria, come è quellaoggetto del presente giudizio.Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il difetto assoluto dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità, incapo alla Cristoforetti, della proprietà esclusiva delle due soffitteoggetto della trasformazione di cui è causa.La censura è inammissibile.La doglianza pone una questione di carattere petitorio (titolaritàdelle soffitte) la quale, anche se fosse ritenuta fondata, non varrebbead escludere lo spoglio denunziato dalla originaria ricorrente in primecure (illegittima trasformazione di un bene comune, cioè del tettocondominiale in terrazzo esclusivo: cfr. Cass. n. 2971/2023 cit.).Peraltro, neppure si configura alcun vizio della motivazione, poiché essanon è viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, è idoneaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, sullo specifico vizio di motivazione apparente, inmotivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639).Con il sesto motivo, viene denunciato l’omesso esame di fattidecisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché ilgiudice di seconde cure avrebbe trascurato di considerare il contenutointegrale dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a rogito del notar CavalloMarincola, con il quale la Cristoforetti aveva acquistato il cespite di suaproprietà con le relative pertinenze.La censura è inammissibile, poiché nel caso di specie si configuraun’ipotesi di cd. “doppia conforme”, che esclude la possibilità di farvalere il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusaper legge.Peraltro, ma solo per completezza, il fatto del quale si denunzial’omesso esame non è tale, dovendosi ribadire che l’omesso esamedenunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storicoconsiderato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per"fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, maun fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c.,(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od ancheun fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di unfatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sonoquindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementiNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie,ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nelcorso del relativo giudizio.Con il settimo motivo, la Cristoforetti contesta il difetto assoluto dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe escluso la configurabilità del vincolopertinenziale tra le soffitte oggetto di sopraelevazione e la proprietàesclusiva della Cristoforetti, senza dar atto delle ragioni per le quali èpervenuta alla propria decisione.La censura è inammissibile, per le medesime considerazioni giàespresse in occasione dello scrutinio del quinto motivo a cui pertantosi rinvia per evitare ripetizioni.Con l’ottavo motivo, viene invece denunziato l’omesso esame difatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perchéla Corte abruzzese avrebbe trascurato di considerare le risultanze dellaprova testimoniale, nell’ambito della verifica circa la sussistenza delvincolo pertinenziale tra l’appartamento della Cristoforetti e le duesoffitte oggetto di sopraelevazione.La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazioneal sesto motivo di ricorso, che dunque si richiamano in toto.Con il nono motivo, ancora, la ricorrente lamenta la violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul decimomotivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primecure, nella parte in cui aveva condannato l’odierna ricorrente allarefusione delle spese di lite in misura non corrispondente al valore dellacausa. A tal riguardo, la ricorrente evidenzia che nel ricorso introduttivoNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026era stato indicato dalla Cardone il valore di € 5.200 e che le speseliquidate dal Tribunale, pari a complessivi € 5.900, noncorrispondevano a quanto previsto dallo scaglione della tariffa forenseapplicabile al caso di specie.La censura è inammissibile per due concorrenti motivi.In primo luogo, essa non è assistita dal richiesto grado dispecificità, poiché la ricorrente non indica quale sarebbe stata, inconcreto, la liquidazione corretta, non consentendo così al collegio laverifica del danno lamentato. Sotto questo profilo, va data continuitàal principio secondo cui qualora il ricorrente lamenti la scorrettaapplicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa,in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fareriferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto inCassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudicedi merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n.18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020del 15/11/2017, Rv. 646177), di indicare il valore della controversia(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e didimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali sianostate, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3,Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questomodo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato,in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito pereffetto del vizio denunciato.Inoltre, va considerato che il valore indicato dal ricorrente nell’attointroduttivo non è vincolante per il giudice di merito, il quale devecomunque tener conto dell’oggetto della controversia. In proposito, vadata continuità al principio secondo cui “L'indicazione del valore dellaNumero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per ladeterminazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalitàesclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulladeterminazione del valore della controversia ai fini della individuazionedel giudice competente” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del22/09/2015, Rv. 636834; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del20/12/2007, Rv. 601033; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9195 del10/04/2017, Rv. 643738).Infine, con il decimo ed ultimo motivo, la Cristoforetti si duole dellaviolazione dell’art. 111 Cost. e 136 [recte, 132] c.p.c. per difettoassoluto di motivazione in relazione al rigetto del decimo motivo diappello, relativo al governo delle spese operato dal giudice di primecure.Per effetto della rilevata inammissibilità del nono motivo, anchequesta censura è inammissibile: la parte ricorrente era infatti oneratadi documentare la lesione in concreto subita per effettodell’applicazione, da parte del giudice di merito, di uno scaglione ditariffa non corrispondente a quello corretto, nonché di indicare i criterisulla cui base avrebbe dovuto essere individuato il valore della causa.Né il primo, né il secondo requisito sono stati assolti, nel casoconcreto, come evidenziato in occasione dello scrutinio del nonomotivo. Lo stesso, anzi, risulta costruito sulla base di un equivoco,rappresentato dalla presunta natura vincolante della dichiarazione fattadalla parte nell’atto introduttivo del giudizio, che in effetti, alla lucedell’insegnamento di questa Corte, tale non è. Ne deriva che la censuranon avrebbe comunque potuto essere accolta, poiché fondata su unpresupposto erroneo: il che comporta l’inammissibilità della doglianzaqui in esame, con la quale si finisce per denunziare un vizio processualefine a sé stesso, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.Numero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026In proposito, va ribadito che “L'interesse ad agire richiede non solol'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parteprospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamenteapprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché ilprocesso non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effettifuturi pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questionidi interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale allapronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed allaprospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modointende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008;Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv.613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv.616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515).Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione dellasoluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto invista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L,Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato.Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensivada parte intimata nel presente giudizio di legittimità.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 17886/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15515/2026Data pubblicazione 21/05/2026da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 14 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva
Sentenza Cassazione n. 15515/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris