CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il risarcimento ex art 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo che non vi fosse nessuna violazione dell'art. 3 CEDU. Lo spazio disponibile era invero conforme ai principi normativi e alla giurisprudenza Cedu e i servizi trattamentali offerti dall'istituto di pena erano coerenti con i diritti umani. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, affermando la sussistenza della violazione dell'art 3, relativamente alla superficie minima disponibile ed ha invocato il "rimedio risarcitorio" di cui al suddetto art. 35-ter Ord. pen., istituto a tutela di chi sia stato detenuto in condizioni tali da violare l'art. 3 della CEDU, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Lo spazio minimo disponibile, indicato dalla Corte EDU è fissato in tre metri quadrati, per ciascun detenuto nella cella di assegnazione e di individuare in concreto i criteri per determinarlo (Corte EDU, Grande Camera (GC), 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia). Non poche decisioni della Corte EDU hanno riconosciuto la violazione del divieto posto dall'art. 3 della CEDU, laddove lo spazio disponibile per ciascun detenuto in una cella collettiva fosse risultato inferiore a tre metri quadrati (Corte EDU: 22/10/2009, Orchowski c. Polonia, § 122; 10/01/2012, Ananyev and Others, cit., § 145; 10/03/2015, Varga and Others c. Ungheria, § 75) Nella specie, del resto, lo spazio disponibile era pari a 4,22 mt quadri e il detenuto aveva la possibilità di muoversi liberamente nella cella tra gli arredi e poteva disporre di acqua calda sufficiente luce ed aerazione. I Alla luce di quanto premesso il ricorsoirisulta assistitotda ampia e critica motivazione cui il collegio ritiene di aderire con conseguente declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] chele Bi-aneil ; ' )úk\ Q r MiUtin y-aku,k A [OSCURATO:PERSONA]