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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36451/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; " udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha escluso la possibilità di riconoscere l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la non tenuità dell'offesa in quanto "la cella è stata dichiarata inagibile, la sezione sfollata, i detenuti sottoposti ad accertamenti medici, l'agente intervenuto ha riportato un inizio di intossicazione per i fumi inalati", tutti indici non illogici di non tenuità dell'offesa del comportamento perpetrato dal ricorrente; - il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, in quanto la decisione del giudice di appello in punto di recidiva è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc.

Celibe, Rv. 247838 - 01), atteso che la stessa, nel respingere il relativo motivo, ha valorizzato la pericolosità dell'autore e l'offensività dei comportamenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; " udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha escluso la possibilità di riconoscere l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la non tenuità dell'offesa in quanto "la cella è stata dichiarata inagibile, la sezione sfollata, i detenuti sottoposti ad accertamenti medici, l'agente intervenuto ha riportato un inizio di intossicazione per i fumi inalati", tutti indici non illogici di non tenuità dell'offesa del comportamento perpetrato dal ricorrente; - il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, in quanto la decisione del giudice di appello in punto di recidiva è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc. Celibe, Rv. 247838 - 01), atteso che la stessa, nel respingere il relativo motivo, ha valorizzato la pericolosità dell'autore e l'offensività dei comportamenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36451/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris