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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 1991

Cassazione n. 30741/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/.1989 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 25 gennaio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Asti, ha rideterminato in mitius la pena inflitta ai medesimi imputati, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di truffa, furto (uno dei quali tentato, quanto al Nobile) e - quanto al Tuccillo - violenza privata, con le aggravanti rispettivamente in contestazione e aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori dei predetti imputati per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha censurato la decisione per non aver motivato in ordine al difetto dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ha articolato tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e richiamando altresì gli artt. 129, 546, comma 1, lett. e), 599 e 599-bis cod. proc. pen. - ha prospettato l'apparenza della motivazione, segnatamente in ordine al difetto dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, richiamando le medesime norme, ha addotto nell'interesse del Nobile che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato a mente dell'art. 624- bis cod. proc. pen. il fatto a lui ascritto al capo 19 della rubrica (deducendo che non sarebbe emerso che egli si è introdotto nel «giardino di pertinenza» della persona offesa).

2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. - è stata addotta la mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello inerenti alla «confisca di autoveicolo di proprietà» degli imputati, «nonostante la difesa avesse rinunciato ai motivi di assoluzione (recte: di impugnazione) in ordine ai reati per i quali i ricorrenti erano stati condanni in primo grado».

3. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

3.1. Invero, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. perì. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Ne deriva che il ricorso presentato dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo e il secondo motivo di ricorso presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato vizi non consentiti, il che esime pure dall'evidenziarne la genericità e dal rilevare anche l'irrituale proposizione, per il tramite del motivo presentato nell'esclusivo interesse del Nobile, di un diverso apprezzamento di fatto.

3.2. Il terzo motivo presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché è del tutto generico, non comprendendosi neppure a quale veicolo inerisca, essendo stata disposta la confisca di tre diverse vetture.

3.3. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/.1989 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 25 gennaio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Asti, ha rideterminato in mitius la pena inflitta ai medesimi imputati, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di truffa, furto (uno dei quali tentato, quanto al Nobile) e - quanto al Tuccillo - violenza privata, con le aggravanti rispettivamente in contestazione e aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori dei predetti imputati per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha censurato la decisione per non aver motivato in ordine al difetto dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ha articolato tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e richiamando altresì gli artt. 129, 546, comma 1, lett. e), 599 e 599-bis cod. proc. pen. - ha prospettato l'apparenza della motivazione, segnatamente in ordine al difetto dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, richiamando le medesime norme, ha addotto nell'interesse del Nobile che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato a mente dell'art. 624- bis cod. proc. pen. il fatto a lui ascritto al capo 19 della rubrica (deducendo che non sarebbe emerso che egli si è introdotto nel «giardino di pertinenza» della persona offesa). 2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. - è stata addotta la mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello inerenti alla «confisca di autoveicolo di proprietà» degli imputati, «nonostante la difesa avesse rinunciato ai motivi di assoluzione (recte: di impugnazione) in ordine ai reati per i quali i ricorrenti erano stati condanni in primo grado». 3. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. 3.1. Invero, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. perì. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Ne deriva che il ricorso presentato dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo e il secondo motivo di ricorso presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato vizi non consentiti, il che esime pure dall'evidenziarne la genericità e dal rilevare anche l'irrituale proposizione, per il tramite del motivo presentato nell'esclusivo interesse del Nobile, di un diverso apprezzamento di fatto. 3.2. Il terzo motivo presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché è del tutto generico, non comprendendosi neppure a quale veicolo inerisca, essendo stata disposta la confisca di tre diverse vetture. 3.3. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de
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