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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33820/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel maggio del 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

Con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe desunto esclusivamente dall'analisi della contabilità la prova dell'effettiva esistenza dei beni asseritamente oggetto di distrazione.

Quanto invece alla contesta bancarotta documentale i giudici del merito avrebbero operato una crasi tra le due fattispecie previste dall'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall., omettendo di dimostrare la sussistenza del dolo specifico necessario per la configurabilità di quella c.d.

"specifica" contestata. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., erroneamente giustificata in relazione all'entità del passivo, nonché del beneficio della non menzione, apoditticamente escluso facendo riferimento soltanto alla presunta gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda la contestazione di bancarotta patrimoniale dalle due sentenze di merito, che si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale per la parte che non ha costituito oggetto di specifica contestazione con i motivi d'appello, emerge che entrambi i giudici del merito hanno desunto la distrazione di merce non solo dall'analisi dello stato patrimoniale della fallita al 2010 effettuato dal consulente contabile della curatela, ma altresì dal fatto che l'istanza di fallimento sia stata presentata da un creditore per il mancato pagamento di una fornitura.

Logicamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto attendibile l'indicazione contabile, peraltro coerente con il fatto che la fallita ha svolto, almeno fino al 2011 per stessa ammissione dell'imputato, attività commerciale, risultando dunque ragionevole la manifestata certezza sul possesso di merce destinata alla vendita.

Tali circostanze sono poi state altrettanto logicamente valutate alla luce dell'omessa tenuta od occultamento della contabilità e dall'impossibilità, dunque, di accertare l'effettiva destinazione della merce di cui la fallita aveva la disponibilità, non rivelata al curatore dall'imputato.

Parimenti infondate sono le censure articolate con riguardo al reato di bancarotta documentale.

La Corte ha confermato la condanna dell'imputato per la contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

"specifica", fornendo, contrariamente a quanto eccepito, ampia motivazione in merito alla sussistenza del necessario dolo specifico, desunto, oltre che dall'effettivo mancato rinvenimento della contabilità successiva al 31 dicembre 2010 (rimanendo irrilevante l'asserita successiva inattività della società), dalla mancata giustificazione di quello della merce distratta e da ulteriori indici fattuali ritenuti logicamente idonei a rivelare la direzione della volontà dell'imputato e che il ricorso nemmeno ha preso in considerazione.

Per converso i giudici dell'appello non hanno operato alcuna "fusione" tra le due fattispecie descritte dall'art. 216 legge fall., ma hanno semplicemente evidenziato come anche le scritture depositate dal Cutispoto - peraltro molto dopo la dichiarazione di fallimento - non si sono rilevate idonee a rivelare le cause del dissesto e la sorte della merce mancante, rimarcando dunque il significato probatorio del mancato rinvenimento dei libri relativi agli esercizi compresi tra il 2011 e il 2014.

3. Venendo alle censure proposte con il secondo motivo, infondate sono quelle relative al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall.

Non è in dubbio che la speciale tenuità del danno vada valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).

Peraltro la Corte territoriale ha all'evidenza evocato l'entità del passivo fallimentare al solo fine di evidenziare come nemmeno in termini relativi il valore dei beni distratti può ritenersi aver cagionato un danno di particolare tenuità.

Argomentazione fors'anche superflua, ma non per questo idonea a minare la tenuta del provvedimento impugnato, che comunque ha presupposto nella decisione sul punto quanto contestato ed accertato, ossia che l'ammontare dei beni distratti era di oltre 23.000 euro, somma incompatibile con il giudizio di speciale tenuità assunto dalla norma succitata.

Generiche sono invece le doglianze proposte con riguardo alla denegata concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p., tanto più che parimenti generico era il motivo d'appello articolato sul punto e che la Corte territoriale ha legittimamente desunto dalla ritenuta gravità dei fatti e dal comportamento tenuto dall'imputato la non meritevolezza del suddetto beneficio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel maggio del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe desunto esclusivamente dall'analisi della contabilità la prova dell'effettiva esistenza dei beni asseritamente oggetto di distrazione. Quanto invece alla contesta bancarotta documentale i giudici del merito avrebbero operato una crasi tra le due fattispecie previste dall'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall., omettendo di dimostrare la sussistenza del dolo specifico necessario per la configurabilità di quella c.d. "specifica" contestata. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., erroneamente giustificata in relazione all'entità del passivo, nonché del beneficio della non menzione, apoditticamente escluso facendo riferimento soltanto alla presunta gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto riguarda la contestazione di bancarotta patrimoniale dalle due sentenze di merito, che si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale per la parte che non ha costituito oggetto di specifica contestazione con i motivi d'appello, emerge che entrambi i giudici del merito hanno desunto la distrazione di merce non solo dall'analisi dello stato patrimoniale della fallita al 2010 effettuato dal consulente contabile della curatela, ma altresì dal fatto che l'istanza di fallimento sia stata presentata da un creditore per il mancato pagamento di una fornitura. Logicamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto attendibile l'indicazione contabile, peraltro coerente con il fatto che la fallita ha svolto, almeno fino al 2011 per stessa ammissione dell'imputato, attività commerciale, risultando dunque ragionevole la manifestata certezza sul possesso di merce destinata alla vendita. Tali circostanze sono poi state altrettanto logicamente valutate alla luce dell'omessa tenuta od occultamento della contabilità e dall'impossibilità, dunque, di accertare l'effettiva destinazione della merce di cui la fallita aveva la disponibilità, non rivelata al curatore dall'imputato. Parimenti infondate sono le censure articolate con riguardo al reato di bancarotta documentale. La Corte ha confermato la condanna dell'imputato per la contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specifica", fornendo, contrariamente a quanto eccepito, ampia motivazione in merito alla sussistenza del necessario dolo specifico, desunto, oltre che dall'effettivo mancato rinvenimento della contabilità successiva al 31 dicembre 2010 (rimanendo irrilevante l'asserita successiva inattività della società), dalla mancata giustificazione di quello della merce distratta e da ulteriori indici fattuali ritenuti logicamente idonei a rivelare la direzione della volontà dell'imputato e che il ricorso nemmeno ha preso in considerazione. Per converso i giudici dell'appello non hanno operato alcuna "fusione" tra le due fattispecie descritte dall'art. 216 legge fall., ma hanno semplicemente evidenziato come anche le scritture depositate dal Cutispoto - peraltro molto dopo la dichiarazione di fallimento - non si sono rilevate idonee a rivelare le cause del dissesto e la sorte della merce mancante, rimarcando dunque il significato probatorio del mancato rinvenimento dei libri relativi agli esercizi compresi tra il 2011 e il 2014. 3. Venendo alle censure proposte con il secondo motivo, infondate sono quelle relative al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. Non è in dubbio che la speciale tenuità del danno vada valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). Peraltro la Corte territoriale ha all'evidenza evocato l'entità del passivo fallimentare al solo fine di evidenziare come nemmeno in termini relativi il valore dei beni distratti può ritenersi aver cagionato un danno di particolare tenuità. Argomentazione fors'anche superflua, ma non per questo idonea a minare la tenuta del provvedimento impugnato, che comunque ha presupposto nella decisione sul punto quanto contestato ed accertato, ossia che l'ammontare dei beni distratti era di oltre 23.000 euro, somma incompatibile con il giudizio di speciale tenuità assunto dalla norma succitata. Generiche sono invece le doglianze proposte con riguardo alla denegata concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p., tanto più che parimenti generico era il motivo d'appello articolato sul punto e che la Corte territoriale ha legittimamente desunto dalla ritenuta gravità dei fatti e dal comportamento tenuto dall'imputato la non meritevolezza del suddetto beneficio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 33820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris