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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29606/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a LOCRI avverso la sentenza del 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di TRIMBOLI, PELLIZZERI, PANGALLO e SCALVINI, con condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza del 14/09/2020 del Tribunale di Milano, riqualificando i fatti come singole ipotesi in concorso con il sedicente [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la continuazione in relazione ai fatti contestati a Pangallo, Scalvini e Trimboli e riconoscendo il tentativo quanto al fatto contestato a Pellizzeri, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., così rideterminando le pena nei confronti di tutti, per le truffe loro rispettivamente ascritte.

Deducono:

2. PANGALLO Saverio, SCALVINI Manuel.

2.1. Illogicità e mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati.

Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che non è stata raggiunta la prova della loro responsabilità per i reati contestati ed evidenziano il mancato accertamento circa l'effettiva identità dell'[OSCURATO:PERSONA], che in concreto ha posto le condotte truffaldine.

3. PELLIZZERI Biagio.

3.1. Vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancanza di un'adeguata motivazione in relazione alla negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, fondata su fatti risalenti.

4. TRIMBOLI Francesco. 4.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione.

Con l'unico motivo di impugnazione deduce la mancanza della prova della sua responsabilità per i fatti addebitatigli, non essendo a tal fine sufficiente la mancata premura di verificare la provenienza del denaro che si è ritrovato sul suo conto corrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. (Rv 278373)

1.1. La Corte di appello ha già affrontato e risolto tutti i temi sviluppati nei ricorsi in esame: ha affermato la responsabilità di tutti gli imputati sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalla documentazione bancaria; ha rimarcato l'irrilevanza della mancata individuazione del sedicente [OSCURATO:PERSONA], in quanto le emergenze processuali consentivano comunque di addebitare le condotte agli imputati, in quanto intestatari dei conti correnti destinatari degli introiti truffaldini e al cui riguardo essi nulla spiegavano e non offrivano alcuna valida e/o verosimile ricostruzione alternativa.

A tale ultimo proposito va sottolineata la correttezza giuridica della motivazione della Corte di appello, in quanto conforme al principio di diritto con il quale è stato chiarito che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva», (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 — 01).

La Corte di appello ha altresì sottolineato come le deduzioni difensive di Pangallo -in relazione alla misura della pena- e di Pellizzeri -in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee- fossero del tutto prive di censure e perciò inammissibili per difetto del requisito della specificità.

Ha comunque sottolineato di condividere il giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado, «a fronte di un riconoscimento delle attenuanti generiche benevolo, in quanto fondato sul comportamento processuale dell'imputato del tutto neutro, essendo il Pellizzeri, come per altro i coimputati, rimasto assente al processo».

1.2. In presenza di una sentenza che ha affrontato tutti i temi devoluti con l'appello, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, non può che rilevarsi come i motivi dei ricorsi in esame si risolvano nella mera reiterazione delle medesime deduzioni di fatto affrontate e risolte dalla Corte di appello.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.3. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, i ricorsi propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che -per come già evidenziato- le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che liquida in com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a LOCRI avverso la sentenza del 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di TRIMBOLI, PELLIZZERI, PANGALLO e SCALVINI, con condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza del 14/09/2020 del Tribunale di Milano, riqualificando i fatti come singole ipotesi in concorso con il sedicente [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la continuazione in relazione ai fatti contestati a Pangallo, Scalvini e Trimboli e riconoscendo il tentativo quanto al fatto contestato a Pellizzeri, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., così rideterminando le pena nei confronti di tutti, per le truffe loro rispettivamente ascritte. Deducono: 2. PANGALLO Saverio, SCALVINI Manuel. 2.1. Illogicità e mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati. Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che non è stata raggiunta la prova della loro responsabilità per i reati contestati ed evidenziano il mancato accertamento circa l'effettiva identità dell'[OSCURATO:PERSONA], che in concreto ha posto le condotte truffaldine. 3. PELLIZZERI Biagio. 3.1. Vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancanza di un'adeguata motivazione in relazione alla negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, fondata su fatti risalenti. 4. TRIMBOLI Francesco. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione deduce la mancanza della prova della sua responsabilità per i fatti addebitatigli, non essendo a tal fine sufficiente la mancata premura di verificare la provenienza del denaro che si è ritrovato sul suo conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. (Rv 278373) 1.1. La Corte di appello ha già affrontato e risolto tutti i temi sviluppati nei ricorsi in esame: ha affermato la responsabilità di tutti gli imputati sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalla documentazione bancaria; ha rimarcato l'irrilevanza della mancata individuazione del sedicente [OSCURATO:PERSONA], in quanto le emergenze processuali consentivano comunque di addebitare le condotte agli imputati, in quanto intestatari dei conti correnti destinatari degli introiti truffaldini e al cui riguardo essi nulla spiegavano e non offrivano alcuna valida e/o verosimile ricostruzione alternativa. A tale ultimo proposito va sottolineata la correttezza giuridica della motivazione della Corte di appello, in quanto conforme al principio di diritto con il quale è stato chiarito che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva», (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 — 01). La Corte di appello ha altresì sottolineato come le deduzioni difensive di Pangallo -in relazione alla misura della pena- e di Pellizzeri -in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee- fossero del tutto prive di censure e perciò inammissibili per difetto del requisito della specificità. Ha comunque sottolineato di condividere il giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado, «a fronte di un riconoscimento delle attenuanti generiche benevolo, in quanto fondato sul comportamento processuale dell'imputato del tutto neutro, essendo il Pellizzeri, come per altro i coimputati, rimasto assente al processo». 1.2. In presenza di una sentenza che ha affrontato tutti i temi devoluti con l'appello, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, non può che rilevarsi come i motivi dei ricorsi in esame si risolvano nella mera reiterazione delle medesime deduzioni di fatto affrontate e risolte dalla Corte di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.3. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, i ricorsi propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che -per come già evidenziato- le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, così come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che liquida in com
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