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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24630/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 431 comma 1, lett. a) e 511 comma 4 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di legge palesemente smentita dagli atti processuali; che, invero, la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non illogica, alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ha dato correttamente conto delle ragioni per cui le eccezioni già sollevate dalla difesa (e ivi riproposte) circa l'inutilizzabilità degli atti investigativi acquisiti al fascicolo dibattimentale non abbiano inciso sulla rilevanza del coerente compendio probatorio, anche in considerazione del fatto che la persona offesa è stata regolarmente escussa in dibattimento e che la prova della responsabilità penale è stata fondata su elementi dotati di piena efficacia dimostrativa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto della motivazione in ordine all'art. 640 cod. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 431 comma 1, lett. a) e 511 comma 4 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di legge palesemente smentita dagli atti processuali; che, invero, la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non illogica, alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ha dato correttamente conto delle ragioni per cui le eccezioni già sollevate dalla difesa (e ivi riproposte) circa l'inutilizzabilità degli atti investigativi acquisiti al fascicolo dibattimentale non abbiano inciso sulla rilevanza del coerente compendio probatorio, anche in considerazione del fatto che la persona offesa è stata regolarmente escussa in dibattimento e che la prova della responsabilità penale è stata fondata su elementi dotati di piena efficacia dimostrativa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto della motivazione in ordine all'art. 640 cod. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24630/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris