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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 38216/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dato avviso al difensore e letta la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 27 gennaio 2025 con il quale era stata respinta la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), evidenziando che, dai dati dell'osservazione, non emerge l'avvio del percorso di ravvedimento anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall'inizio della collaborazione con la giustizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 30-ter ord. pen., 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, e il vizio della motivazione perché il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente valutato gli esiti dell'osservazione condotta in carcere dalla quale si evince invece il positivo avvio del percorso di ravvedimento.

2.1. Il difensore ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che il reclamo, il quale costituisce lo spartiacque delle doglianze deducibili in questa sede, si era limitato, come risulta dalla non controversa sintesi riportata nel provvedimento impugnato, a valorizzare la regolare condotta detentiva con partecipazione alle attività di trattamento, la capacità di “porsi in discussione”, la riflessione sulle scelte operate e sulle conseguenze determinate anche sulla vita delle vittime, oltre al rilevante contributo fornito in sede giudiziaria.

3. È bene ricordare che, a mente dell’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, «nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

3.1. Nel caso di specie, la competente Direzione distrettuale antimafia ha reso un parere positivo in ragione del contributo offerto.

Tale elemento, tuttavia, non esaurisce i doveri di verifica e approfondimento che spettano al Tribunale di sorveglianza.

4. Contrariamente a quanto afferma il ricorso, le relazioni di sintesi degli istituti di Vercelli e Aosta non sono discordanti, ma si integrano: la prima ha esaminato il consapevole approccio del condannato alle ricadute famigliari della scelta di collaborazione e delle condotte illecite precedentemente compiute; la seconda ha approfondito il percorso del condannato in relazione alle ricadute esterne di tali condotte.

4.1. I giudici di merito hanno evidenziato che la relazione di Vercelli, redatta in epoca precedente, si incentra sull’aspetto delle ricadute famigliari delle condotte agite, mentre quella di Aosta, del 26 maggio 2025, si focalizza maggiormente sulla revisione dei fatti in rapporto alle vittime.

Quest’ultima, come il ricorso omette di criticare in modo specifico, sottolinea che il percorso di revisione è soltanto embrionale, forse anche perché l’opzione di collaborazione è recente (2022), e che, in particolare, il condannato, non soltanto non ammette le responsabilità per l’omicidio Amaro, ma ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella che emerge dalla sentenza di condanna, e che, indipendentemente da ciò, difetta di qualunque embrione di considerazione delle conseguenze della morte arrecate ai famigliari della vittima.

Tale ultimo aspetto costituisce, come hanno logicamente sottolineato i giudici di merito, un indice rilevante che il percorso di revisione è soltanto agli albori, sicché non è affatto illogica la decisione impugnata che ha negato il permesso premio.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato avviso al difensore e letta la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 27 gennaio 2025 con il quale era stata respinta la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), evidenziando che, dai dati dell'osservazione, non emerge l'avvio del percorso di ravvedimento anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall'inizio della collaborazione con la giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 30-ter ord. pen., 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, e il vizio della motivazione perché il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente valutato gli esiti dell'osservazione condotta in carcere dalla quale si evince invece il positivo avvio del percorso di ravvedimento. 2.1. Il difensore ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il reclamo, il quale costituisce lo spartiacque delle doglianze deducibili in questa sede, si era limitato, come risulta dalla non controversa sintesi riportata nel provvedimento impugnato, a valorizzare la regolare condotta detentiva con partecipazione alle attività di trattamento, la capacità di “porsi in discussione”, la riflessione sulle scelte operate e sulle conseguenze determinate anche sulla vita delle vittime, oltre al rilevante contributo fornito in sede giudiziaria. 3. È bene ricordare che, a mente dell’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, «nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». 3.1. Nel caso di specie, la competente Direzione distrettuale antimafia ha reso un parere positivo in ragione del contributo offerto. Tale elemento, tuttavia, non esaurisce i doveri di verifica e approfondimento che spettano al Tribunale di sorveglianza. 4. Contrariamente a quanto afferma il ricorso, le relazioni di sintesi degli istituti di Vercelli e Aosta non sono discordanti, ma si integrano: la prima ha esaminato il consapevole approccio del condannato alle ricadute famigliari della scelta di collaborazione e delle condotte illecite precedentemente compiute; la seconda ha approfondito il percorso del condannato in relazione alle ricadute esterne di tali condotte. 4.1. I giudici di merito hanno evidenziato che la relazione di Vercelli, redatta in epoca precedente, si incentra sull’aspetto delle ricadute famigliari delle condotte agite, mentre quella di Aosta, del 26 maggio 2025, si focalizza maggiormente sulla revisione dei fatti in rapporto alle vittime. Quest’ultima, come il ricorso omette di criticare in modo specifico, sottolinea che il percorso di revisione è soltanto embrionale, forse anche perché l’opzione di collaborazione è recente (2022), e che, in particolare, il condannato, non soltanto non ammette le responsabilità per l’omicidio Amaro, ma ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella che emerge dalla sentenza di condanna, e che, indipendentemente da ciò, difetta di qualunque embrione di considerazione delle conseguenze della morte arrecate ai famigliari della vittima. Tale ultimo aspetto costituisce, come hanno logicamente sottolineato i giudici di merito, un indice rilevante che il percorso di revisione è soltanto agli albori, sicché non è affatto illogica la decisione impugnata che ha negato il permesso premio. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e
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