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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14329/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che si trova in espiazione della pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, conseguente a provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, comprensivo di due condanne relative ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso con ruolo qualificato, nonché di omicidio consumato aggravato e di omicidio tentato, tutti commessi fino al 2011) avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 02/06/2022.

Tale decreto aveva disposto - a norma dell'art. 41 -bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 - la proroga, per la durata di due anni, del regime di sospensione di alcune regole di trattamento previste da detta normativa, con particolare riferimento alla disciplina inerente ai colloqui con i familiari e con i terzi, oltre che per quanto attiene alla corrispondenza telefonica, alla ricezione di somme di denaro e di pacchi dall'esterno, alla nomina e alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti, nonché alla permanenza all'aperto (trattasi di regime applicato nei confronti del condannato una prima volta da luglio 1993 a gennaio 1998, poi per un periodo nell'anno 2014 e, infine, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'attualità).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 -bis legge n. 354 dei 1975.

Il provvedimento impugnato ha violato gli oneri di verifica che gravano sul Tribunale di sorveglianza, rispetto al contenuto del decreto ministeriale.

In punto di verifica della pericolosità, sebbene manchino recenti operazioni riguardanti il mandamento di [OSCURATO:PERSONA], sono stati valorizzati due dati, rappresentati dall'ultima condanna inflitta al detenuto per reato associativo e dal ruolo apicale rivestito dallo stesso, all'interno di tale organizzazione.

A fronte delle deduzioni difensive, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, però, prendere posizione sui profilo relativo al rischio, anche potenziale, di ripresa dei contatti fra l'associazione e il condannato.

Sono state trascurate, inoltre, le allegazioni della difesa, che non risultano neppure menzionate nel provvedimento impugnato.

Il provvedimento impugnato, quindi, ha descritto l'attualità del pericolo di ripresa dei contatti con il sodalizio, facendo impropriamente ricorso ad atti risalenti nel tempo, ossia ponendo a fondamento della decisione reiettiva condotte poste in essere dal ricorrente sino all'aprile del 2014, nonché adoperando solo espressioni di stile.

Vi è il riferimento al mutamento degli assetti mafiosi sul territorio, inoltre, ma non è stato chiarito in che modo, specificamente, ciò possa riverberarsi sulla posizione singola del condannato.

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma Ord. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost, anche in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui non prevede - quanto ai soggetti condannati all'ergastolo - un limite di durata applicativa del regime differenziato o, comunque - una volta che risulti raggiunta la soglia di pena minima, atta a consentire l'accesso alla liberazione condizionale - non consente la possibilità di rivalutarne l'applicazione, sulla base di una istruttoria diversa e più approfondita rispetto a quella ordinaria.

In punto di rilevanza della questione, si precisa come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si trovi ininterrottamente detenuto sin dal 1991, per cui ha ampiamente superato le soglie di accesso, tanto ai permessi premio che alla liberazione condizionale; se non fosse ristretto con sottoposizione al regime ex art. 41 -bis Ord. pen., in sostanza, il condannato potrebbe verosimilmente intraprendere il percorso di accesso ai benefici penitenziari.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il combinato disposto degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen., quale effetto pratico, blocca il percorso trattamentale nei confronti di detenuti che formalmente, ossia attenendosi al solo titolo dei reati, potrebbero accedere ai benefìci penitenziari, ma che non possono farlo appunto in quanto sottoposti al regime differenziato; il tutto si fonda sull'esistenza di una presunzione di collegamento con la criminalità organizzata, così venendosi anche a creare una discriminazione, rispetto ai detenuti che non siano assoggettati al suddetto regime.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ai fini della proroga in questione, la verifica in ordine alla attuale capacità del soggetto di mantenere contatti con l'organizzazione malavil:osa consiste in un apprezzamento puntuale, relativo agli elementi rivelatori della permanenza delle sole condizioni di pericolo.

L'ordinanza impugnata, correttamente, rende conto della sussistenza dei presupposti in grado di dimostrare tale capacità, senza incorrere in alcuna sorta di automatismo valutativo, bensì facendo riferimento alla natura delle condanne riportate.

La difesa, di contro, non ha individuato elementi specifici e concreti, che possano essere indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale del ricorrente.

La questione di legittimità costituzionale deve reputarsi infondata.CONSIDERATO' IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova ricordare come l'art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva".

Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende dare continuità, la chiara formulazione della norma indica come - ai fini del riconoscimento di detta condizione, nonché diversamente da quanto richiesto dal sistema processuale, per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli elementi di valutazione e conoscenza acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, Riedo, Rv. 242797; Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, rv. 230136).

2.1. Va ricordato, inoltre, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge deve essere intesa, peraltro, nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso - oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale - alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito, per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero nei casi in cui l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente, nei suoi passaggi logici, da far restare ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric.

Santapaola, rv. 230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628).

2.2. È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che - sotto questo profilo - non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

3. Tanto premesso - ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico, della questione dedotta - deve ritenersi coerente ed esaustiva, dunque destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, l'avversata ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

Dal momento che la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento de qua, come noto, non postula la prova in ordine all'attualità dei contatti, tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza (e quindi in tal caso, con evidente controsenso, la prova del fatto che il detenuto sia riuscito a violare - o comunque ad aggirare - il regime differenziato di detenzione), occorre invece verificare la eventuale permanenza attuale dei pericoli, per l'ordine e la sicurezza.

E in questo senso il provvedimento impugnato, rifuggendo dal denunciato automatismo, ma ancorando la propria valutazione a dati oggettivamente apprezzabili: - ha fatto riferimento alle note trasmesse dalla D.D.A. territoriale, oltre che dalla D.N.A., dal Comando Generale dei Carabinieri, dal Ministero dell'Interno e dalla D.I.A., da cui è stata ritenuta emergere una "qualificata ed immutata pericolosità sociale del condannato"; - ha richiamato il vaglio precedentemente compiuto, quanto all'allarmante quadro di personalità del ricorrente, in sede di reclamo, avverso il precedente provvedimento ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. pen.; - ha considerato l'assenza di elementi di valutazione e conoscenza sopravvenuti, rispetto alle pregresse valutazioni, nonché atti a fornire difformi lumi; - ha valorizzato il fatto che il condannato - ad onta della sottoposizione al regime differenziato - abbia pacificamente ripreso il suo ruolo apicale, all'interno dell'organigramma della consorteria mafiosa del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato egli uno dei componenti - all'interno della stessa - del gruppo di fuoco del boss [OSCURATO:PERSONA], tanto da essersi reso responsabile, nell'anno 2011, di un tentato omicidio;- ha valutato la allarmante biografia criminale concernente il [OSCURATO:PERSONA], che risulta condannato per tre efferati fatti omicidiari verificatisi negli anni 1981 e 1982, in occasione dei quali egli ha svolto direttamente un ruolo attivo (emerge, in primo luogo, un omicidio attuato mediante strangolamento e collocamento del cadavere in un sacco dell'immondizia; vi è poi un altro omicidio, nuovamente posto in essere mediante strangolamento e dissoluzione del cadavere nell'acido; il terzo assassinio, infine, è stato attuato grazie all'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco); - ha fatto riferimento a intercettazioni ambientali, effettuate in carcere e risalenti al 2014, allorquando il condannato commissionava ai fratelli l'esecuzione di alcuni omicidi, tanto da riportare, nell'anno 2017, una ulteriore condanna alla pena di anni dodici di reclusione, inflitta per il delitto di associazione a delinquere armata di stampo mafioso.

3.1. Il richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata, all'assenza di recenti operazioni di polizia, effettuate nel territorio di provenienza del condannato e riguardanti il mandamento di [OSCURATO:PERSONA], nonché all'esecuzione, invece, di operazioni comunque concernenti ulteriori organizzazioni mafiose, non è contraddittorio, come sostenuto dalla difesa.

L'ordinanza, infatti, descrive i mutamenti verificatisi negli equilibri mafiosi, per trarne la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA], comunque, riesca a mantenere una veste apicale nel contesto malavitoso organizzato; il tutto, ad onta della lunga e ininterrotta detenzione.

Da ultimo, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente sottolineato l'assenza di una pur minima manifestazione di resipiscenza, da parte del condannato, così come ha negativamente considerato la mancata presa di coscienza, da parte dello stesso, dell'enorme disvalore dei gravissimi fatti commessi.

3.2. Da ultimo, il ricorso deduce jl mancato esame di (non meglio specificate) allegazioni della difesa, che non sarebbero state nemmeno menzionate nel provvedimento impugnato.

Non vi è chi non rilevi, però, come la mancata indicazione, nel dettaglio, delle allegazioni asseritamente ignorate, impedisca a questa Corte ogni vaglio, in ordine alla eventuale decisività delle dedotte omissioni, anche ai fini dell'esperimento della possibile "prova di resistenza".

La doglianza, in definitiva, pecca di una forte connotazione di aspecificità.

3.3. Il provvedimento impugnato ha quindi esternato, in modo compiuto, gli elementi di valutazione utilizzati, senza che trovino conferma la denunciata apparenza della motivazione, né la pedissequa replicazione dei contenuti del decreto di proroga e nemmeno, infine, la considerazione dei soli precedenti riportati dal [OSCURATO:PERSONA], avendo al contrario il Tribunale di sorveglianza valorizzato comportamenti specifici e fatti concreti.4.

Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma Ord. pen., per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., anche in relazione all'art. 3 CEDU (eccezione compiutamente riassunta sopra, in parte narrativa), la deduzione difensiva deve esserle ritenuta non rilevante, in relazione all'attuale thema decidendum.

Trattasi, infatti, di questione eventualmente proponibile - come esattamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza di Roma - in sede di applicazione dell'art. 4-bis Ord. peri., all'esito magari di valutazione in ordine a richiesta liberazione condizionale o di permesso premio; in tal caso, all'esito di un possibile provvedimento reiettivo, sarebbe consentito eccepire la pretesa illegittimità costituzionale della normativa costituita dal combinato disposto dell'art. 4-bis Ord. pen., come rinnovato e dell'art. 41-bis Ord. pen., in relazione al tema della proroga.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che si trova in espiazione della pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, conseguente a provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, comprensivo di due condanne relative ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso con ruolo qualificato, nonché di omicidio consumato aggravato e di omicidio tentato, tutti commessi fino al 2011) avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 02/06/2022. Tale decreto aveva disposto - a norma dell'art. 41 -bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 - la proroga, per la durata di due anni, del regime di sospensione di alcune regole di trattamento previste da detta normativa, con particolare riferimento alla disciplina inerente ai colloqui con i familiari e con i terzi, oltre che per quanto attiene alla corrispondenza telefonica, alla ricezione di somme di denaro e di pacchi dall'esterno, alla nomina e alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti, nonché alla permanenza all'aperto (trattasi di regime applicato nei confronti del condannato una prima volta da luglio 1993 a gennaio 1998, poi per un periodo nell'anno 2014 e, infine, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'attualità). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 -bis legge n. 354 dei 1975. Il provvedimento impugnato ha violato gli oneri di verifica che gravano sul Tribunale di sorveglianza, rispetto al contenuto del decreto ministeriale. In punto di verifica della pericolosità, sebbene manchino recenti operazioni riguardanti il mandamento di [OSCURATO:PERSONA], sono stati valorizzati due dati, rappresentati dall'ultima condanna inflitta al detenuto per reato associativo e dal ruolo apicale rivestito dallo stesso, all'interno di tale organizzazione. A fronte delle deduzioni difensive, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, però, prendere posizione sui profilo relativo al rischio, anche potenziale, di ripresa dei contatti fra l'associazione e il condannato. Sono state trascurate, inoltre, le allegazioni della difesa, che non risultano neppure menzionate nel provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato, quindi, ha descritto l'attualità del pericolo di ripresa dei contatti con il sodalizio, facendo impropriamente ricorso ad atti risalenti nel tempo, ossia ponendo a fondamento della decisione reiettiva condotte poste in essere dal ricorrente sino all'aprile del 2014, nonché adoperando solo espressioni di stile. Vi è il riferimento al mutamento degli assetti mafiosi sul territorio, inoltre, ma non è stato chiarito in che modo, specificamente, ciò possa riverberarsi sulla posizione singola del condannato. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma Ord. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost, anche in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui non prevede - quanto ai soggetti condannati all'ergastolo - un limite di durata applicativa del regime differenziato o, comunque - una volta che risulti raggiunta la soglia di pena minima, atta a consentire l'accesso alla liberazione condizionale - non consente la possibilità di rivalutarne l'applicazione, sulla base di una istruttoria diversa e più approfondita rispetto a quella ordinaria. In punto di rilevanza della questione, si precisa come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si trovi ininterrottamente detenuto sin dal 1991, per cui ha ampiamente superato le soglie di accesso, tanto ai permessi premio che alla liberazione condizionale; se non fosse ristretto con sottoposizione al regime ex art. 41 -bis Ord. pen., in sostanza, il condannato potrebbe verosimilmente intraprendere il percorso di accesso ai benefici penitenziari. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il combinato disposto degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen., quale effetto pratico, blocca il percorso trattamentale nei confronti di detenuti che formalmente, ossia attenendosi al solo titolo dei reati, potrebbero accedere ai benefìci penitenziari, ma che non possono farlo appunto in quanto sottoposti al regime differenziato; il tutto si fonda sull'esistenza di una presunzione di collegamento con la criminalità organizzata, così venendosi anche a creare una discriminazione, rispetto ai detenuti che non siano assoggettati al suddetto regime. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ai fini della proroga in questione, la verifica in ordine alla attuale capacità del soggetto di mantenere contatti con l'organizzazione malavil:osa consiste in un apprezzamento puntuale, relativo agli elementi rivelatori della permanenza delle sole condizioni di pericolo. L'ordinanza impugnata, correttamente, rende conto della sussistenza dei presupposti in grado di dimostrare tale capacità, senza incorrere in alcuna sorta di automatismo valutativo, bensì facendo riferimento alla natura delle condanne riportate. La difesa, di contro, non ha individuato elementi specifici e concreti, che possano essere indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale del ricorrente. La questione di legittimità costituzionale deve reputarsi infondata.CONSIDERATO' IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare come l'art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende dare continuità, la chiara formulazione della norma indica come - ai fini del riconoscimento di detta condizione, nonché diversamente da quanto richiesto dal sistema processuale, per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli elementi di valutazione e conoscenza acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, Riedo, Rv. 242797; Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, rv. 230136). 2.1. Va ricordato, inoltre, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge deve essere intesa, peraltro, nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso - oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale - alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito, per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero nei casi in cui l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente, nei suoi passaggi logici, da far restare ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, rv. 230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628). 2.2. È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che - sotto questo profilo - non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3. Tanto premesso - ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico, della questione dedotta - deve ritenersi coerente ed esaustiva, dunque destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, l'avversata ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Dal momento che la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento de qua, come noto, non postula la prova in ordine all'attualità dei contatti, tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza (e quindi in tal caso, con evidente controsenso, la prova del fatto che il detenuto sia riuscito a violare - o comunque ad aggirare - il regime differenziato di detenzione), occorre invece verificare la eventuale permanenza attuale dei pericoli, per l'ordine e la sicurezza. E in questo senso il provvedimento impugnato, rifuggendo dal denunciato automatismo, ma ancorando la propria valutazione a dati oggettivamente apprezzabili: - ha fatto riferimento alle note trasmesse dalla D.D.A. territoriale, oltre che dalla D.N.A., dal Comando Generale dei Carabinieri, dal Ministero dell'Interno e dalla D.I.A., da cui è stata ritenuta emergere una "qualificata ed immutata pericolosità sociale del condannato"; - ha richiamato il vaglio precedentemente compiuto, quanto all'allarmante quadro di personalità del ricorrente, in sede di reclamo, avverso il precedente provvedimento ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. pen.; - ha considerato l'assenza di elementi di valutazione e conoscenza sopravvenuti, rispetto alle pregresse valutazioni, nonché atti a fornire difformi lumi; - ha valorizzato il fatto che il condannato - ad onta della sottoposizione al regime differenziato - abbia pacificamente ripreso il suo ruolo apicale, all'interno dell'organigramma della consorteria mafiosa del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato egli uno dei componenti - all'interno della stessa - del gruppo di fuoco del boss [OSCURATO:PERSONA], tanto da essersi reso responsabile, nell'anno 2011, di un tentato omicidio;- ha valutato la allarmante biografia criminale concernente il [OSCURATO:PERSONA], che risulta condannato per tre efferati fatti omicidiari verificatisi negli anni 1981 e 1982, in occasione dei quali egli ha svolto direttamente un ruolo attivo (emerge, in primo luogo, un omicidio attuato mediante strangolamento e collocamento del cadavere in un sacco dell'immondizia; vi è poi un altro omicidio, nuovamente posto in essere mediante strangolamento e dissoluzione del cadavere nell'acido; il terzo assassinio, infine, è stato attuato grazie all'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco); - ha fatto riferimento a intercettazioni ambientali, effettuate in carcere e risalenti al 2014, allorquando il condannato commissionava ai fratelli l'esecuzione di alcuni omicidi, tanto da riportare, nell'anno 2017, una ulteriore condanna alla pena di anni dodici di reclusione, inflitta per il delitto di associazione a delinquere armata di stampo mafioso. 3.1. Il richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata, all'assenza di recenti operazioni di polizia, effettuate nel territorio di provenienza del condannato e riguardanti il mandamento di [OSCURATO:PERSONA], nonché all'esecuzione, invece, di operazioni comunque concernenti ulteriori organizzazioni mafiose, non è contraddittorio, come sostenuto dalla difesa. L'ordinanza, infatti, descrive i mutamenti verificatisi negli equilibri mafiosi, per trarne la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA], comunque, riesca a mantenere una veste apicale nel contesto malavitoso organizzato; il tutto, ad onta della lunga e ininterrotta detenzione. Da ultimo, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente sottolineato l'assenza di una pur minima manifestazione di resipiscenza, da parte del condannato, così come ha negativamente considerato la mancata presa di coscienza, da parte dello stesso, dell'enorme disvalore dei gravissimi fatti commessi. 3.2. Da ultimo, il ricorso deduce jl mancato esame di (non meglio specificate) allegazioni della difesa, che non sarebbero state nemmeno menzionate nel provvedimento impugnato. Non vi è chi non rilevi, però, come la mancata indicazione, nel dettaglio, delle allegazioni asseritamente ignorate, impedisca a questa Corte ogni vaglio, in ordine alla eventuale decisività delle dedotte omissioni, anche ai fini dell'esperimento della possibile "prova di resistenza". La doglianza, in definitiva, pecca di una forte connotazione di aspecificità. 3.3. Il provvedimento impugnato ha quindi esternato, in modo compiuto, gli elementi di valutazione utilizzati, senza che trovino conferma la denunciata apparenza della motivazione, né la pedissequa replicazione dei contenuti del decreto di proroga e nemmeno, infine, la considerazione dei soli precedenti riportati dal [OSCURATO:PERSONA], avendo al contrario il Tribunale di sorveglianza valorizzato comportamenti specifici e fatti concreti.4. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma Ord. pen., per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., anche in relazione all'art. 3 CEDU (eccezione compiutamente riassunta sopra, in parte narrativa), la deduzione difensiva deve esserle ritenuta non rilevante, in relazione all'attuale thema decidendum. Trattasi, infatti, di questione eventualmente proponibile - come esattamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza di Roma - in sede di applicazione dell'art. 4-bis Ord. peri., all'esito magari di valutazione in ordine a richiesta liberazione condizionale o di permesso premio; in tal caso, all'esito di un possibile provvedimento reiettivo, sarebbe consentito eccepire la pretesa illegittimità costituzionale della normativa costituita dal combinato disposto dell'art. 4-bis Ord. pen., come rinnovato e dell'art. 41-bis Ord. pen., in relazione al tema della proroga. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pa
Decreto Cassazione n. 14329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris