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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 19762/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna riconosceva effetti nello Stato italiano alla sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] (Criminal) Court della Repubblica di Irlanda del 4/12/2019, irrevocabile il 13/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

La determinazione della pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione non avrebbe tenuto conto del tempo già scontato a titolo di carcerazione preventiva, pari a 6 mesi.

Ad oggi, pertanto, il ricorrente avrebbe scontato la pena di 2 anni, non di 1 anno e 6 mesi come erroneamente affermato nella sentenza impugnata.

Ne conseguirebbe che la pena residua - pari a 6 mesi di reclusione - dovrebbe essere sospesa, con il versamento della somma di 2.065,83 euro. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per tardività.

4. Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata pronunciata in esito a rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., le cui forme sono espressamente richiamate dall'art. 734, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e conformemente a tutti i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine per proporre impugnazione è pari a 15 giorni.

4.1. Tanto premesso, il ricorso per cassazione qui in esame è stato proposto tardivamente: a fronte di una sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata al difensore il 26/2/2024 e all'imputato il 1°/3/2024, il ricorso è stato infatti depositato - a mezzo pec - il 18/3/2024, quindi oltre il termine di legge.

4.2. In senso contrario, peraltro, non varrebbe evidenziare che il giorno 16 marzo 2024 sia "caduto" di sabato, in quanto - per costante indirizzo di questa Corte - in materia di termini processuali è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato (Sez. 2, n. 13505 del 31/1/2018, Novak, Rv. 272469.

Successivamente, tra le altre, non massimate, Sez. 1, n. 2644 del 3/10/2023, Abderahim; Sez. 2, n. 30696 del 6/6/2023, Quarta; Sez. 3, n. 49736 del 7/11/2019, Galante).

5. La stessa impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il sigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna riconosceva effetti nello Stato italiano alla sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] (Criminal) Court della Repubblica di Irlanda del 4/12/2019, irrevocabile il 13/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge ed il vizio di motivazione. La determinazione della pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione non avrebbe tenuto conto del tempo già scontato a titolo di carcerazione preventiva, pari a 6 mesi. Ad oggi, pertanto, il ricorrente avrebbe scontato la pena di 2 anni, non di 1 anno e 6 mesi come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. Ne conseguirebbe che la pena residua - pari a 6 mesi di reclusione - dovrebbe essere sospesa, con il versamento della somma di 2.065,83 euro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per tardività. 4. Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata pronunciata in esito a rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., le cui forme sono espressamente richiamate dall'art. 734, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e conformemente a tutti i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine per proporre impugnazione è pari a 15 giorni. 4.1. Tanto premesso, il ricorso per cassazione qui in esame è stato proposto tardivamente: a fronte di una sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata al difensore il 26/2/2024 e all'imputato il 1°/3/2024, il ricorso è stato infatti depositato - a mezzo pec - il 18/3/2024, quindi oltre il termine di legge. 4.2. In senso contrario, peraltro, non varrebbe evidenziare che il giorno 16 marzo 2024 sia "caduto" di sabato, in quanto - per costante indirizzo di questa Corte - in materia di termini processuali è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato (Sez. 2, n. 13505 del 31/1/2018, Novak, Rv. 272469. Successivamente, tra le altre, non massimate, Sez. 1, n. 2644 del 3/10/2023, Abderahim; Sez. 2, n. 30696 del 6/6/2023, Quarta; Sez. 3, n. 49736 del 7/11/2019, Galante). 5. La stessa impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il sigli
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