Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19657/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2291 PUTORTÌ;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il15/03/2022 R.G.N. 352/2018;Numero registro generale 20652/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026consiglio del 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]GARRI.1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso l’Asl di Taranto(d’ora in poi Asl TA), dal 2005 con ruolo di responsabile distruttura semplice “laser fluorangiografia e diagnosticavitreo-retinica” della struttura complessa di oculistica,rappresentava che a seguito di riorganizzazione aziendaleavvenuta nell’anno 2013 attraverso plurime delibere, l’AslTA aveva soppresso le unità operative semplici in esseredella struttura operativa complessa di oculistica e, perl’effetto, aveva revocato i relativi incarichi di responsabilitàe direzione, tra cui quello dell’odierno ricorrente.

All’esitodell’attività di riorganizzazione, con attivazione di duenuove strutture semplici (“oncologia oculare edoftalmologia pediatrica” e “oftalmologia sociale e dellaprevenzione”) successivamente revocata conl’individuazione di strutture semplici a valenzadipartimentale, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva indetto una proceduracomparativa per l’affidamento delle neonate strutturesemplici, all’esito della quale, con riguardo al reparto dioculistica, non era stato nominato l’odierno ricorrente,quale responsabile di almeno una delle neostrutturesemplici, perché la scelta era caduta su altri due medicispecialisti.

Per tale ragione, il dirigente aveva adito,dapprima il TAR Lecce, poi, a seguito di regolamento digiurisdizione (S.U. n. 15304/2014), il Giudice del Lavoro diTaranto per sentir dichiarare nulli/illegittimi/invalidi e,comunque, violativi dei canoni di correttezza e buona fede,gli atti di riorganizzazione aziendale compiuti dall’aziendaNumero registro generale 20652/2022sanitaria Asl TA, nonché i conseguenziali contratti di lavoro Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026intercorsi con gli altri due medici specialisti (i dottori Data pubblicazione 13/06/2026Geremia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, per l’effetto, condannareil datore di lavoro al reintegro nell’incarico ricoperto oppure,a provvedere ad una nuova comparazione dei curricula aifini del conferimento dell’incarico di direzione.2.

Il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso.3.

La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Tarantorigettava l’appello confermando la pronuncia di prime cure.Ad avviso della Corte territoriale, il procedimentocomplessivo che aveva portato alla revisionedell’organizzazione del settore oculistica e le conseguentideterminazioni rientravano “a pieno titolo nelladiscrezionalità che qualunque imprenditore può esercitareper migliorare il funzionamento dell'azienda e coordinarlacon più proficui risultati.

Come tali in linea di massima essesi sottraggono al sindacato di merito del giudice”.Il giudice distrettuale non ravvisava, inoltre, elementi perassumere che la revisione organizzativa fosse statameramente funzionale ad esautorare il ricorrentedall’incarico dirigenziale rivestito ex ante e ad investire altrisoggetti con incarichi equipollenti.

Ossia, non risultavanoprofili di violazione dei canoni di correttezza, buona fede edimparzialità, che sarebbero prevalsi sulle esigenze dimigliore efficienza imprenditoriale.

Soprattutto, Spizzirri,quale dirigente medico, non era portatore di un diritto allaconservazione dell’incarico, con la conseguenza che non eraconfigurabile alcuna lesione di tale (inesistente) posizionegiuridica soggettiva, agli effetti di una eventualeriassegnazione dell’incarico originario, di assegnazione diNumero registro generale 20652/2022incarico equipollente o di risarcimento dei danni (Cass, n.

Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/20265191/2019).

Data pubblicazione 13/06/20264.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione SilvioSpizzirri sulla base di due motivi, cui resiste concontroricorso l’Asl TA.5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ.; violazionedegli artt. art. 24 e 111 Cost.; violazione dell’art. 2907cod.civ., ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., peravere la Corte di merito rifiutato di sindacare la legittimitàdegli atti di riorganizzazione aziendale assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]- cui è direttamente conseguita la perdita per il dirigentemedico dell’incarico di responsabile di struttura semplice ela mancata assegnazione di nuovo incarico di direzione –sull’errato presupposto della loro mera afferenza alladiscrezionalità imprenditoriale, senza tener conto delleplurime violazioni di legge contestate ai finidell’accertamento, da parte datoriale, del rispetto deicanoni di correttezza e buona fede.2.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fattodecisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione artt. 1175e 1375 cod.civ.; violazione e comunque falsa applicazioneart. 3 co. 1bis d.lgs. 502/1992, art. 5, co. 2 deliberazionedella giunta regionale Puglia n. 3008/2012, nonché dellaDGR 1388/2011; violazione art. 28, co 4, CCNL areadirigenza medica 1998-2001 – per avere la Corte di appello– non diversamente dal primo giudice – totalmente omessodi esaminare i “fatti decisivi per il giudizio oggetto diNumero registro generale 20652/2022discussione tra le parti” afferenti i contenuti delle delibere Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026riorganizzative contestate, adottate dall’Asl TA in spregio Data pubblicazione 13/06/2026alle norme di legge e quindi ai generali canoni di correttezzae buona fede nell’adempimento delle obbligazionicontrattuali e degli specifici obblighi che incombono sullaparte datoriale; circostanze tutte esposte in fatto,documentate ed oggetto dei relativi motivi di impugnazione,riproposti in sede di appello, che i secondi Giudiciplatealmente hanno illegittimamente trascurato, violandoaltresì le norme in epigrafe.3.

Va preliminarmente respinta l’eccezione diinammissibilità del ricorso considerato che lo stessosoddisfa i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., come interpretatidalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 8077/2012;22726/2011; 17931/2013; 8950/2022), avendo ilricorrente formulato censure chiare, specifiche eautosufficienti, idonee a consentire l’immediataindividuazione delle questioni e la verifica delle doglianze,senza ricorso a fonti esterne.4.

Il primo motivo di ricorso è fondato ed al suoaccoglimento consegue l’assorbimento del secondo.4.1.

In materia di sindacato da parte del giudice ordinariodegli atti di macro-organizzazione delle ASL questa Corte,sia pure pronunciando in fattispecie nella quale veniva inrilievo un provvedimento di collocamento in disponibilità,ha affermato che il vizio dell’atto presupposto di definizionedella dotazione organica può essere conosciuto e valutatodal giudice ordinario e ciò anche tenendo conto dellaparticolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992, art. 3,comma 1 bis, secondo cui hanno natura di atti di dirittoprivato quelli attraverso i quali vengono definitiNumero registro generale 20652/2022l’organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026locali (Cass.

S.U. nn. 25048/2016; Cass. n. 15304/2014; Data pubblicazione 13/06/2026Cass. n. 2031/2008).

L’illegittimità di detti atti può esseredenunciata dinanzi al giudice ordinario perché, in virtù dellostretto collegamento esistente fra rideterminazione delladotazione organica e riduzione del personale per eccedenza,determina l’invalidità derivata del recesso, o delcollocamento in disponibilità, se disposto sulla base di attipresupposti adottati in violazione di legge (vedi Cass. n.15009/2019).4.2.

Si tratta di un principio che costituisce applicazione diquello più generale, affermato anche dalle Sezioni Unite intema di impiego pubblico contrattualizzato, secondo cui, glipubblico non possono essere ritenuti assolutamenteinsindacabili da parte del giudice ordinario, perchél’insindacabilità resta limitata alle scelte discrezionali e nonsi estende alla verifica della conformità alla legge dell’attopresupposto che, ove espressione di potestà autoritativa,può essere disapplicato nei casi in cui ne emergal’illegittimità per violazione di legge (cfr. Cass.

S.U. n.3677/2009; Cass.

S.U. n. 3052/2009; Cass. n.16175/2004; Cass. n. 29818/2008).4.3.

Pertanto, la Corte territoriale si è discostata dalpredetto principio, ritenendo erroneamente non sindacabilel’atto organizzativo presupposto in quanto atto di gestionedi diritto privato rientrante nella totale discrezionalità dinatura imprenditoriale del datore di lavoro.4.4.

Tale opzione ermeneutica comporterebbe un evidentevuoto di tutela del dipendente dell’azienda sanitariaprivandolo di qualsivoglia rimedio in ordine all’esercizioillegittimo del potere di macro-organizzazione da parte deNul mero registro generale 20652/2022Numero sezionale 2291/2026datore di lavoro a differenza del dipendente di altra pubblNiucmae ro di raccolta generale 19657/2026amministrazione per il quale in caso di illegittimità, per Data pubblicazione 13/06/2026contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma dellapianta organica, con soppressione delle posizionidirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudiceordinario, con conseguente perdita di effetti dei successividell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causaper il recesso anticipato dal contratto a tempo determinatoche sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto deldirigente alla riassegnazione di tale incaricoprecedentemente revocato, per il tempo residuo di durata,detratto il periodo di illegittima revoca (Cass. Sez.

U, n.3677/2009).4.5.

In materia di sindacato dei provvedimenti di macro-organizzazione nel settore pubblico più di recente èintervenuta nuovamente questa Corte che ha confermato ilprincipio secondo cui in tema di eccedenze di personale e dimobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensidell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dallal. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo didefinizione della dotazione organica, necessariopresupposto della misura di collocamento in disponibilità, èsindacabile da parte del giudice ordinario, e può esseredisapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità perviolazione di legge o per eccesso di potere, al fine divalutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazionidi diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse,restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionaliNumero registro generale 20652/2022relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026qualifiche necessarie a soddisfarle (Cass., n. 18813/2019).

Data pubblicazione 13/06/20265.

In conclusione, il primo motivo va accolto e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che, sulla base del principio di dirittosopra enunciato, provvederà ad un nuovo esame,provvedendo anche al regolamento delle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello diLecce in diversa composizione anche per le spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 07/05/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 20652/2022Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026Data pubblicazione 13/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2291 PUTORTÌ;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il15/03/2022 R.G.N. 352/2018;Numero registro generale 20652/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026consiglio del 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]GARRI.1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso l’Asl di Taranto(d’ora in poi Asl TA), dal 2005 con ruolo di responsabile distruttura semplice “laser fluorangiografia e diagnosticavitreo-retinica” della struttura complessa di oculistica,rappresentava che a seguito di riorganizzazione aziendaleavvenuta nell’anno 2013 attraverso plurime delibere, l’AslTA aveva soppresso le unità operative semplici in esseredella struttura operativa complessa di oculistica e, perl’effetto, aveva revocato i relativi incarichi di responsabilitàe direzione, tra cui quello dell’odierno ricorrente. All’esitodell’attività di riorganizzazione, con attivazione di duenuove strutture semplici (“oncologia oculare edoftalmologia pediatrica” e “oftalmologia sociale e dellaprevenzione”) successivamente revocata conl’individuazione di strutture semplici a valenzadipartimentale, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva indetto una proceduracomparativa per l’affidamento delle neonate strutturesemplici, all’esito della quale, con riguardo al reparto dioculistica, non era stato nominato l’odierno ricorrente,quale responsabile di almeno una delle neostrutturesemplici, perché la scelta era caduta su altri due medicispecialisti. Per tale ragione, il dirigente aveva adito,dapprima il TAR Lecce, poi, a seguito di regolamento digiurisdizione (S.U. n. 15304/2014), il Giudice del Lavoro diTaranto per sentir dichiarare nulli/illegittimi/invalidi e,comunque, violativi dei canoni di correttezza e buona fede,gli atti di riorganizzazione aziendale compiuti dall’aziendaNumero registro generale 20652/2022sanitaria Asl TA, nonché i conseguenziali contratti di lavoro Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026intercorsi con gli altri due medici specialisti (i dottori Data pubblicazione 13/06/2026Geremia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, per l’effetto, condannareil datore di lavoro al reintegro nell’incarico ricoperto oppure,a provvedere ad una nuova comparazione dei curricula aifini del conferimento dell’incarico di direzione.2. Il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso.3. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Tarantorigettava l’appello confermando la pronuncia di prime cure.Ad avviso della Corte territoriale, il procedimentocomplessivo che aveva portato alla revisionedell’organizzazione del settore oculistica e le conseguentideterminazioni rientravano “a pieno titolo nelladiscrezionalità che qualunque imprenditore può esercitareper migliorare il funzionamento dell'azienda e coordinarlacon più proficui risultati. Come tali in linea di massima essesi sottraggono al sindacato di merito del giudice”.Il giudice distrettuale non ravvisava, inoltre, elementi perassumere che la revisione organizzativa fosse statameramente funzionale ad esautorare il ricorrentedall’incarico dirigenziale rivestito ex ante e ad investire altrisoggetti con incarichi equipollenti. Ossia, non risultavanoprofili di violazione dei canoni di correttezza, buona fede edimparzialità, che sarebbero prevalsi sulle esigenze dimigliore efficienza imprenditoriale. Soprattutto, Spizzirri,quale dirigente medico, non era portatore di un diritto allaconservazione dell’incarico, con la conseguenza che non eraconfigurabile alcuna lesione di tale (inesistente) posizionegiuridica soggettiva, agli effetti di una eventualeriassegnazione dell’incarico originario, di assegnazione diNumero registro generale 20652/2022incarico equipollente o di risarcimento dei danni (Cass, n. Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/20265191/2019). Data pubblicazione 13/06/20264. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione SilvioSpizzirri sulla base di due motivi, cui resiste concontroricorso l’Asl TA.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ.; violazionedegli artt. art. 24 e 111 Cost.; violazione dell’art. 2907cod.civ., ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., peravere la Corte di merito rifiutato di sindacare la legittimitàdegli atti di riorganizzazione aziendale assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]- cui è direttamente conseguita la perdita per il dirigentemedico dell’incarico di responsabile di struttura semplice ela mancata assegnazione di nuovo incarico di direzione –sull’errato presupposto della loro mera afferenza alladiscrezionalità imprenditoriale, senza tener conto delleplurime violazioni di legge contestate ai finidell’accertamento, da parte datoriale, del rispetto deicanoni di correttezza e buona fede.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fattodecisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione artt. 1175e 1375 cod.civ.; violazione e comunque falsa applicazioneart. 3 co. 1bis d.lgs. 502/1992, art. 5, co. 2 deliberazionedella giunta regionale Puglia n. 3008/2012, nonché dellaDGR 1388/2011; violazione art. 28, co 4, CCNL areadirigenza medica 1998-2001 – per avere la Corte di appello– non diversamente dal primo giudice – totalmente omessodi esaminare i “fatti decisivi per il giudizio oggetto diNumero registro generale 20652/2022discussione tra le parti” afferenti i contenuti delle delibere Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026riorganizzative contestate, adottate dall’Asl TA in spregio Data pubblicazione 13/06/2026alle norme di legge e quindi ai generali canoni di correttezzae buona fede nell’adempimento delle obbligazionicontrattuali e degli specifici obblighi che incombono sullaparte datoriale; circostanze tutte esposte in fatto,documentate ed oggetto dei relativi motivi di impugnazione,riproposti in sede di appello, che i secondi Giudiciplatealmente hanno illegittimamente trascurato, violandoaltresì le norme in epigrafe.3. Va preliminarmente respinta l’eccezione diinammissibilità del ricorso considerato che lo stessosoddisfa i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., come interpretatidalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8077/2012;22726/2011; 17931/2013; 8950/2022), avendo ilricorrente formulato censure chiare, specifiche eautosufficienti, idonee a consentire l’immediataindividuazione delle questioni e la verifica delle doglianze,senza ricorso a fonti esterne.4. Il primo motivo di ricorso è fondato ed al suoaccoglimento consegue l’assorbimento del secondo.4.1. In materia di sindacato da parte del giudice ordinariodegli atti di macro-organizzazione delle ASL questa Corte,sia pure pronunciando in fattispecie nella quale veniva inrilievo un provvedimento di collocamento in disponibilità,ha affermato che il vizio dell’atto presupposto di definizionedella dotazione organica può essere conosciuto e valutatodal giudice ordinario e ciò anche tenendo conto dellaparticolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992, art. 3,comma 1 bis, secondo cui hanno natura di atti di dirittoprivato quelli attraverso i quali vengono definitiNumero registro generale 20652/2022l’organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026locali (Cass. S.U. nn. 25048/2016; Cass. n. 15304/2014; Data pubblicazione 13/06/2026Cass. n. 2031/2008). L’illegittimità di detti atti può esseredenunciata dinanzi al giudice ordinario perché, in virtù dellostretto collegamento esistente fra rideterminazione delladotazione organica e riduzione del personale per eccedenza,determina l’invalidità derivata del recesso, o delcollocamento in disponibilità, se disposto sulla base di attipresupposti adottati in violazione di legge (vedi Cass. n.15009/2019).4.2. Si tratta di un principio che costituisce applicazione diquello più generale, affermato anche dalle Sezioni Unite intema di impiego pubblico contrattualizzato, secondo cui, glipubblico non possono essere ritenuti assolutamenteinsindacabili da parte del giudice ordinario, perchél’insindacabilità resta limitata alle scelte discrezionali e nonsi estende alla verifica della conformità alla legge dell’attopresupposto che, ove espressione di potestà autoritativa,può essere disapplicato nei casi in cui ne emergal’illegittimità per violazione di legge (cfr. Cass. S.U. n.3677/2009; Cass. S.U. n. 3052/2009; Cass. n.16175/2004; Cass. n. 29818/2008).4.3. Pertanto, la Corte territoriale si è discostata dalpredetto principio, ritenendo erroneamente non sindacabilel’atto organizzativo presupposto in quanto atto di gestionedi diritto privato rientrante nella totale discrezionalità dinatura imprenditoriale del datore di lavoro.4.4. Tale opzione ermeneutica comporterebbe un evidentevuoto di tutela del dipendente dell’azienda sanitariaprivandolo di qualsivoglia rimedio in ordine all’esercizioillegittimo del potere di macro-organizzazione da parte deNul mero registro generale 20652/2022Numero sezionale 2291/2026datore di lavoro a differenza del dipendente di altra pubblNiucmae ro di raccolta generale 19657/2026amministrazione per il quale in caso di illegittimità, per Data pubblicazione 13/06/2026contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma dellapianta organica, con soppressione delle posizionidirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudiceordinario, con conseguente perdita di effetti dei successividell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causaper il recesso anticipato dal contratto a tempo determinatoche sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto deldirigente alla riassegnazione di tale incaricoprecedentemente revocato, per il tempo residuo di durata,detratto il periodo di illegittima revoca (Cass. Sez. U, n.3677/2009).4.5. In materia di sindacato dei provvedimenti di macro-organizzazione nel settore pubblico più di recente èintervenuta nuovamente questa Corte che ha confermato ilprincipio secondo cui in tema di eccedenze di personale e dimobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensidell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dallal. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo didefinizione della dotazione organica, necessariopresupposto della misura di collocamento in disponibilità, èsindacabile da parte del giudice ordinario, e può esseredisapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità perviolazione di legge o per eccesso di potere, al fine divalutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazionidi diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse,restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionaliNumero registro generale 20652/2022relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026qualifiche necessarie a soddisfarle (Cass., n. 18813/2019). Data pubblicazione 13/06/20265. In conclusione, il primo motivo va accolto e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che, sulla base del principio di dirittosopra enunciato, provvederà ad un nuovo esame,provvedendo anche al regolamento delle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello diLecce in diversa composizione anche per le spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 07/05/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 20652/2022Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 19657/2026Data pubblicazione 13/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris