CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], Che hainsistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’8 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno e quattromesi di reclusione.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, affidando il ricorso a due motivi di seguito sinteticamenteriportati.2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ec), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 161, comma 4,cod. proc. pen. e delle norme sul domicilio eletto, da cui consegue, per effettodell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità della notifica del decreto di citazione nelgiudizio d'appello e degli atti successivi; denuncia altresì l'omessa motivazionenonostante la tempestiva eccezione sollevata con le conclusioni cartolari del 26giugno 2025.Si deduce che, nonostante il ricorrente, come risulta dallo spesso decreto,avesse a suo tempo eletto domicilio presso la propria abitazione, ribadendo taleelezione nella procura a impugnare rilasciata al difensore, la notifica del decretodi citazione nel giudizio di appello è stata erroneamente effettuata presso ildifensore, a mezzo Pec (Posta elettronica certificata), senza alcun previo tentativodi notifica presso il domicilio eletto, da cui la conseguente violazione dell'art. 161,comma 4, cod. proc. pen., che impone la notifica presso il domicilio eletto degliLa Corte d'appello, in palese violazione del diritto di difesa, nonostante latempestività dell'eccezione, ha disatteso il rilievo senza fornire alcuna motivazionee ha perfino omesso di fare cenno alla eccezione preliminare, incorrendo così nelvizio di omessa motivazione.2.2. [OSCURATO:PERSONA] motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 5 e 43 cod. pen., in relazione allaritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, l'errata valutazione della prova sulpunto e il correlato vizio di motivazione, apparente e contraddittoria.Si deduce, in particolare, l'erronea valorizzazione, da parte della Corte, dellacircostanza che l'imputato abbia fornito, quale documento di identità allegato allarichiesta finalizzata ad ottenere il beneficio di cui all’art. 3 del D.L. n. 4 del 2019,convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il suo passaportodal quale risultava chiaramente la residenza all'estero, trattandosi di un mero datooggettivo dal quale non può necessariamente trarsi una volontà diretta alconseguimento dell'erogazione anche contra ius e in assenza degli elementiessenziali per il suo riconoscimento, nel rispetto del perimetro di cui all'art. 43 cod.pen. (si citano, con specifico riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cuiall'art. 7 cit., Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435 - 01); si rileva inoltreche dall'esame delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui riporta unbreve estratto, risulta non solo che il ricorrente effettivamente fino al febbraio del2019 era iscritto all'AIRE, ma che lo stesso sarebbe stato inconsapevole dellaresponsabilità penale conseguente alle sue dichiarazioni, tanto è vero che lo stessoteste aveva concluso dicendo che l'imputato “non aveva capito”, e soprattutto chequesti, come detto, a riprova dell'insussistenza del dolo della fattispecie, avevafornito al CAF che lo aveva assistito il passaporto recante la residenza ad Amburgoe ciononostante i professionisti avevano inoltrato la richiesta.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato il rigetto del ricorso, quanto al primo motivo, osservato, che, apartire dagli insegnamenti di S.U 119 del 27/10/2004, RV 229540, l'adozione diun modello di notificazione diverso da quello prescritto per l'atto e certamenteviziato, non dà luogo, di regola, a una nullità assoluta e insanabile ex art. 179,comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo,bensì a una nullità di ordine generale a norma dell'art.178, lettera c), cod. proc.pen., soggetta alle sanatorie di cui agli artt. 184, comma 1, e 183, cod. proc. pen.,e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilitàprevisti dall’art. 180 dello stesso codice; riguardo poi al vizio di omessamotivazione, assume la violazione del principio di autosufficienza, in quanto ilricorrente non documenta tale circostanza che non risulta dalla sentenza d'appello.Rileva da ultimo la manifesta infondatezza del secondo motivo, in quanto lal'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione delreddito di cittadinanza si risolve, per come dedotto, in un errore sulla legge penaleche non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di censura, con il quale si eccepisce la nullità della notificadel decreto di citazione per il giudizio di appello, è manifestamente infondato.2.1. In punto di diritto, giova preliminarmente ribadire che la nullitàconseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudiziopresso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato oeletto, è di ordine generale a regime intermedio. Grazie al rapporto fiduciario traimputato e difensore, infatti, tale notifica risulta comunque idonea a determinareuna conoscenza effettiva dell'atto, sicché essa è soggetta ai termini di deduzionedi cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del22/06/2017, in motivazione; Sez. 6, n. 48620 del 23/09/2016, Rv. 268431; Sez.6, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv.264505).Si premette, inoltre, che, dalla sentenza impugnata, risulta che il ricorrenteaveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza e non già presso ildifensore di fiducia, presso il quale, tuttavia, come emerge dall'esame degli attiprocessuali, accessibili alla Corte in virtù dell'error in procedendo censurato, erastata effettuata una notifica ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen.,che si assume non preceduta da un previo tentativo di modifica presso il domicilioeletto.La difesa di parte ricorrente ha pertanto sollevato l'eccezione di nullitàdinnanzi alla Corte di appello, con tempestiva memoria del 24 giugno 2025 — dellaquale, peraltro, non vi è alcuna traccia nell'apparato motivazionale della sentenza— ma, nel far ciò, ha tuttavia omesso di indicare quale concreta lesione abbiasubito l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lostudio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato, mancandospecificamente di allegare qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che,nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario con il difensore, l'imputato siarimasto all'oscuro della vocatio in ius.Ed è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione concui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazionepresso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove ilricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenzadell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (si vada da ultimo Sez. 3, n.21852 del 12/03/2025 Rv. 288290 - 01; nonché, ex plurimis, Sez. 6, n. 24741 del04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Rv. 268785;Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012,Rv. 253276).Per questo motivo, l'eccezione risulta manifestamente infondata. Del resto,sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore nonpossa comportare un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso ildifensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguire presso il domicilio elettoo dichiarato, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indizio di effettivaconoscenza dell'atto (ex multis, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, Rv. 258775; Sez.6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466; Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Rv.233615); indizio che incide inevitabilmente sul giudizio di effettiva lesività dellanullità della notificazione, imponendo al difensore che eccepisce la nullità diallegare quali circostanze particolari abbiano, nel caso concreto, ostacolatol'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito. La stessa giurisprudenzadi legittimità, d'altra parte, ha più volte precisato, in relazione a varie fattispecie,la necessità della lesione concreta del diritto di difesa affinché il vizio di nullitàdenunciato realmente sussista (ex plurimis, Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, Rv.262092; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, Rv. 247362; Sez. 3, n. 3837 del08/01/2009, Rv. 242668; Sez.5, n. 2071 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv.242357), non potendosi, appunto, interpretare le norme che garantisconol'esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale, ma in relazione allefinalità alle quali sono specificamente dirette (Sez. 5, n. 2885 del 16/10/1998,dep. 1999, Rv. 212772).2.2. Da ultimo, rileva il Collegio che, contrariamente all'assunto difensivo,dall'esame degli atti emerge che, con raccomandata n. 7865234480958 speditadall'[OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2025, è stata tentata la notifica presso il domiciliodichiarato del ricorrente, cui ha fatto seguito (con raccomandata del 29/04/2025n. 666523480953 del 29 aprile 2025) la comunicazione dell'avvenuto deposito einfine, come risulta dalla cartolina AR in atti, è stato certificato il mancato ritirodell'atto entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della C.A.D. ( Comunicazionedi avvenuto deposito) e rispedito il plico al mittente in data 10 maggio 2025.Dunque se è vero che, in adesione al più recente e garantista orientamentodi questa Corte, deve ritenersi che, per provare il perfezionamento della proceduranotificatoria, non è sufficiente la spedizione della raccomandata con lacomunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma ènecessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezionedell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettivaconoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (si vedano, daultimo Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, Rv. 288267 - 01; Sez. 4, n. 4359 del09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01), motivo per cui si è proceduto con la notificaal difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., tuttaviaappare incontestabile che nel caso in esame la stessa sia stata precedutaquantomeno da idoneo tentativo presso il domicilio dichiarato dal ricorrente. Ilmotivo è, pertanto, manifestamente infondato.3. Il secondo motivo, col quale si censura la ritenuta sussistenzadell'elemento soggettivo e la violazione dell’art. 5 cod. pen., è generico emanifestamente infondato.3.1. Sotto un primo profilo, lo stesso piuttosto che individuare precisi vizilogici della coerente motivazione offerta dai giudici di merito, che hanno fondato ilgiudizio di colpevolezza sulla circostanza che l'imputato fosse iscritto all'AIRE sinoal 2019, come risultava pacificamente anche dal passaporto dallo stesso esibito, eche avesse chiesto la residenza in Italia solo nel febbraio di quest'ultimo anno,avanzando domanda finalizzata a ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanzanel successivo mese di aprile, per cui era indubbia e deliberata la falsità delladichiarazione in ordine al requisito della residenza in Italia nell'ultimo biennio,disattendere la doglianza in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo.Eccede tuttavia dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto alfine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizidal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.(vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra lesue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01).3.2. Quanto al secondo aspetto, questa Corte di legittimità ha avuto mododi chiarire che «non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen.,poiché le norme contenute nel D.L. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accessoal reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penalepunisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazionefinalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza ol'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo inpossesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale.Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza dellalegge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito dicittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersiricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, inmateria, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità delcontenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino» (Sez. 2, n. 23265del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 -01, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 44924 del 19/05/2023, non massimata)Invero, nel caso di specie l'informazione risultata falsa è relativa al periododi permanenza sul territorio dello Stato, dunque, ad una circostanza di facilecomprensione.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]