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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 30480/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5090/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 80 184430587 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato resistente avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna R.G. 10723/2021, rep. 2994/2022,depositata il 13-7- 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 - 11-2025 dal consigliereLinalisa Cavallino [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo avverso l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Bologna ha deciso la sua opposizioneex artt. 84 e170 d.P.R. 115/2002 al decreto di rigetto all’istanza di liquidazione OGGETTO: compensi del difensore d’ufficio in giudizio penale RG.5090/2023 C.C.12-11-2025 dei compensi per l’attività svolta in favore dell’imputato irreperibile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale R.G.

N.R. 5836/2011; l’ordinanza ha liquidato a favore dell’avvocato per l’attività svolta il compenso di Euro 750,00, oltrespese generali, iva e cpa, a carico del Ministero della Giustizia; per quanto interessa nel presente giudizio di legittimità, ha dichiarato non vi fosse “luogo alla liquidazione di spese per il presente procedimento, data la mancata costituzione di parte resistente”.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza e in prossimità dell’adunanza cameraleil ricorrente ha depositato memoria, nella quale si è limitato a riportarsi al ricorso e a chiederne l’accoglimento.

All’esito della camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360 num. 3 c.p.c.: in particolare violazione dell’art. 91, comma 1, e dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per avere il Giudice di primo grado compensato le spese di lite al di fuori dei casi consentiti dalla legge”; lamenta che, nonostante l’integrale accoglimento dell’opposizione, siano state compensate le relative spese in ragione della mancata costituzione della parte avversaria, nonostante la contumacia del convenuto non rientri tra le cause di compensazione o non ripetibilità delle spese. 2.Il motivo è fondato.

L’ordinanza impugnata, nel ritenere che la mancata partecipazione del Ministero alla fase di opposizione giustificasse la compensazione delle spese,ha disatteso il principio secondo il quale il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, a i difensori nominati d’ufficioe ai c.t.u. introduce una controversia di natura civile nella quale, per la regolazione delle spese, deve farsi applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. ( Cass. Sez. 6 - 2 22 - 1 - 2018 n. 1470 Rv. 647379-01, Cass.Sez. 6-2 4-11- 2013 n. 24672 Rv. 628716 - 01, Cass. Sez. 6-2 12-8-2011 n. 17247Rv. 618862).

Le spese, in applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare ratione temporis, possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca e assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altri gravi ed eccezionali motivi (Corte Cost. n. 77/2018).

Come già statuito dalla Suprema Corte, in questa ipotesi non può essere ricompresa quella della mancata partecipazione del Ministero, né alla fase di liquidazione del compenso in quanto l’evenienza caratterizza il procedimento, né alla fase di opposizione; infatti, nella fase di opposizione il Ministero è parte e, ove soccombente,è tenuto a sostenere le spese ( Cass. Sez. 2 23 - 3 - 2018 n. 7292 non massimata punto 1, Cass. Sez. 6-2 9-2-2021 n. 3051, non massimata punto 3).

In linea generale , la mancata costituzione costituisce una condotta processualmente neutra, non espressiva né di non opposizione né di adesione alle richieste della controparte, che in quanto tale non può integrare una delle ipotesi di compensazione (Cass. Sez. 3 19-10-2015 n. 21083 Rv. 637492-01, Cass. Sez. 6-2 17- 1-2023 n. 1243, non massimata punto 2, Cass. Sez. 2 27 - 3 - 2024 n. 8273, non massimatapunto 6).

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, poiché la liquidazione delle spese della fase di opposizione richiede l’accertamento e la relativa valutazione dell’attività difensiva svolta nella fase medesima, si rinvia al Presidente del Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato; il giudicedel rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5090/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 80 184430587 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato resistente avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna R.G. 10723/2021, rep. 2994/2022,depositata il 13-7- 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 - 11-2025 dal consigliereLinalisa Cavallino [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo avverso l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Bologna ha deciso la sua opposizioneex artt. 84 e170 d.P.R. 115/2002 al decreto di rigetto all’istanza di liquidazione OGGETTO: compensi del difensore d’ufficio in giudizio penale RG.5090/2023 C.C.12-11-2025 dei compensi per l’attività svolta in favore dell’imputato irreperibile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale R.G. N.R. 5836/2011; l’ordinanza ha liquidato a favore dell’avvocato per l’attività svolta il compenso di Euro 750,00, oltrespese generali, iva e cpa, a carico del Ministero della Giustizia; per quanto interessa nel presente giudizio di legittimità, ha dichiarato non vi fosse “luogo alla liquidazione di spese per il presente procedimento, data la mancata costituzione di parte resistente”. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza e in prossimità dell’adunanza cameraleil ricorrente ha depositato memoria, nella quale si è limitato a riportarsi al ricorso e a chiederne l’accoglimento. All’esito della camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Cost. e 360 num. 3 c.p.c.: in particolare violazione dell’art. 91, comma 1, e dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per avere il Giudice di primo grado compensato le spese di lite al di fuori dei casi consentiti dalla legge”; lamenta che, nonostante l’integrale accoglimento dell’opposizione, siano state compensate le relative spese in ragione della mancata costituzione della parte avversaria, nonostante la contumacia del convenuto non rientri tra le cause di compensazione o non ripetibilità delle spese. 2.Il motivo è fondato. L’ordinanza impugnata, nel ritenere che la mancata partecipazione del Ministero alla fase di opposizione giustificasse la compensazione delle spese,ha disatteso il principio secondo il quale il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, a i difensori nominati d’ufficioe ai c.t.u. introduce una controversia di natura civile nella quale, per la regolazione delle spese, deve farsi applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. ( Cass. Sez. 6 - 2 22 - 1 - 2018 n. 1470 Rv. 647379-01, Cass.Sez. 6-2 4-11- 2013 n. 24672 Rv. 628716 - 01, Cass. Sez. 6-2 12-8-2011 n. 17247Rv. 618862). Le spese, in applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare ratione temporis, possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca e assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altri gravi ed eccezionali motivi (Corte Cost. n. 77/2018). Come già statuito dalla Suprema Corte, in questa ipotesi non può essere ricompresa quella della mancata partecipazione del Ministero, né alla fase di liquidazione del compenso in quanto l’evenienza caratterizza il procedimento, né alla fase di opposizione; infatti, nella fase di opposizione il Ministero è parte e, ove soccombente,è tenuto a sostenere le spese ( Cass. Sez. 2 23 - 3 - 2018 n. 7292 non massimata punto 1, Cass. Sez. 6-2 9-2-2021 n. 3051, non massimata punto 3). In linea generale , la mancata costituzione costituisce una condotta processualmente neutra, non espressiva né di non opposizione né di adesione alle richieste della controparte, che in quanto tale non può integrare una delle ipotesi di compensazione (Cass. Sez. 3 19-10-2015 n. 21083 Rv. 637492-01, Cass. Sez. 6-2 17- 1-2023 n. 1243, non massimata punto 2, Cass. Sez. 2 27 - 3 - 2024 n. 8273, non massimatapunto 6). L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, poiché la liquidazione delle spese della fase di opposizione richiede l’accertamento e la relativa valutazione dell’attività difensiva svolta nella fase medesima, si rinvia al Presidente del Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato; il giudicedel rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d
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