Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31076/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te Rep.

ORDINANZA CADI, sul ricorso iscritto al n. 212/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Ternate (VA), in persona dell'amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 16 maggio 2019 n. 2101/08/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] '1 Sardo; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 16 maggio 2019 n. 2101/08/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative a diversi anni d'imposta in dipendenza dell'indebita detrazione di costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese col n. 91/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la fittizietà soggettiva delle operazioni controverse non fosse stata provata dall'amministrazione finanziaria.

La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." è rimasta intimata.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che gli elementi raccolti dall'amministrazione finanziaria fossero carenti sotto il profilo della prova della consapevolezza della contribuente di concorrere alla frode carosello.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, lett. g, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e 1 del D.M. 23 marzo 1983, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'emissione dello scontrino fiscale esonerasse dall'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi prestati, salvo il caso di specifica richiesta del cliente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Entrambi i motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono inammissibili. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2018, n. 5478; Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, n. 9182). 1.2 Con specifica attinenza al thema decidendum, è pacifico che, in tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (valorizzando, ad esempio, la circostanza che la prestazione non poteva essere effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione); ove l'amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2483; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 336). 1.3 Nella specie, la ricorrente non ha indicato gli elementi emersi dalle indagini svolte dalla polizia tributaria dai quali si è ritenuto di poter dedurre in via presuntiva la conoscenza o la conoscibilità dell'attività fraudolenta da parte della contribuente, non avendo all'uopo riportato i passi significativi del processo verbale di constatazione e/o dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a censurare la sentenza impugnata con riguardo ad una presunta distorsione circa la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, insistendo sulla inadempienza della contribuente alla prova della buona fede per la conservazione del diritto alla detrazione. 1.4 In memoria, censurando la proposta del relatore, la ricorrente ha contestato la rilevanza della specifica indicazione degli "elementi emersi dalle indagini svolte dalla polizia tributaria", che - a suo dire - sarebbero immediatamente e direttamente evincibili dagli avvisi di accertamento.

Tuttavia, tale argomentazione non tiene conto che, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per gravare il contribuente dell'onere della prova contraria, l'autosufficienza del ricorso per cassazione può essere soddisfatta soltanto se l'amministrazione finanziaria abbia riportato o richiamato in modo specifico e dettagliato il contenuto degli avvisi di accertamento nelle parti idonee a riscontrare la conoscenza o la conoscibilità della natura fittizia delle operazioni controverse.

Cosa che, per l'appunto, è mancata nel caso di specie.

2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso a Roma nell'adunanza came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. ORDINANZA CADI, sul ricorso iscritto al n. 212/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Ternate (VA), in persona dell'amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 16 maggio 2019 n. 2101/08/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] '1 Sardo; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 16 maggio 2019 n. 2101/08/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative a diversi anni d'imposta in dipendenza dell'indebita detrazione di costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese col n. 91/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la fittizietà soggettiva delle operazioni controverse non fosse stata provata dall'amministrazione finanziaria. La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che gli elementi raccolti dall'amministrazione finanziaria fossero carenti sotto il profilo della prova della consapevolezza della contribuente di concorrere alla frode carosello. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, lett. g, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e 1 del D.M. 23 marzo 1983, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'emissione dello scontrino fiscale esonerasse dall'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi prestati, salvo il caso di specifica richiesta del cliente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Entrambi i motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono inammissibili. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2018, n. 5478; Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, n. 9182). 1.2 Con specifica attinenza al thema decidendum, è pacifico che, in tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (valorizzando, ad esempio, la circostanza che la prestazione non poteva essere effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione); ove l'amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2483; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 336). 1.3 Nella specie, la ricorrente non ha indicato gli elementi emersi dalle indagini svolte dalla polizia tributaria dai quali si è ritenuto di poter dedurre in via presuntiva la conoscenza o la conoscibilità dell'attività fraudolenta da parte della contribuente, non avendo all'uopo riportato i passi significativi del processo verbale di constatazione e/o dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a censurare la sentenza impugnata con riguardo ad una presunta distorsione circa la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, insistendo sulla inadempienza della contribuente alla prova della buona fede per la conservazione del diritto alla detrazione. 1.4 In memoria, censurando la proposta del relatore, la ricorrente ha contestato la rilevanza della specifica indicazione degli "elementi emersi dalle indagini svolte dalla polizia tributaria", che - a suo dire - sarebbero immediatamente e direttamente evincibili dagli avvisi di accertamento. Tuttavia, tale argomentazione non tiene conto che, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per gravare il contribuente dell'onere della prova contraria, l'autosufficienza del ricorso per cassazione può essere soddisfatta soltanto se l'amministrazione finanziaria abbia riportato o richiamato in modo specifico e dettagliato il contenuto degli avvisi di accertamento nelle parti idonee a riscontrare la conoscenza o la conoscibilità della natura fittizia delle operazioni controverse. Cosa che, per l'appunto, è mancata nel caso di specie. 2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza came