CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 09926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 24117/2016 proposto da: Comune di Montemiletto (AV), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - CO ntro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- Pag. I di 7 avverso la sentenza n. 1218/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 23/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24117/16 Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio davanti al tribunale di Avellino, il comune di Montemiletto, deducendo di essere stata appaltatrice dei lavori di sistemazione e di adeguamento del campo sportivo comunale e prospettando di vantare un credito risultante da un certo numero di riserve iscritte nel registro di contabilità che erano state rigettate o solo parzialmente accolte, chiedendo quindi, l'accertamento del credito in suo favore e la condanna del comune convenuto al pagamento di C 52.311,65, oltre interessi e spese. Nel costituirsi, il comune eccepiva la litispendenza con altro giudizio promosso dalle stesse parti, e l'inammissibilità della domanda derivante dalla decadenza in cui era incorsa la società appaltatrice per non aver tempestivamente apposto le riserve sul primo atto d'appalto idoneo a riceverle Il tribunale di Avellino rigettava la domanda proposta dalla società attrice sulla considerazione che quest'ultima non avesse prodotto la copia del registro di contabilità, nei termini perentori di cui all'art.184 c.p.c., con la conseguenza che la copia prodotta non potesse essere utilizzata ai fini della decisione; dichiarava, altresì, tardiva la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa.[OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello che veniva parzialmente accolto. A supporto dei propri assunti, per quanto ancora d'interesse, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile la preliminare eccezione di litispendenza sollevata dal comune (perché il relativo appello incidentale era stato proposto tardivamente). Nel merito, la Corte distrettuale riteneva non tardivo il deposito della copia del registro di contabilità da parte della società appaltatrice, nel quale erano state inserite le riserve e, quindi, lo stesso poteva essere utilizzato al fine del decidere, anche perché non risultava che il comune avesse contestato nel primo grado di giudizio la ritualità e tempestività di tale produzione accettandone pertanto implicitamente il relativo deposito, né aveva proceduto nei modo e nei termini previsti al disconoscimento dell'autenticità della scrittura prodotta dalla parte attrice, né aveva sollevato tempestivamente, trattandosi di diritti disponibili, l'eccezione di decadenza dalla possibilità di inserire riserve, avendo contestato la riserva solo nel merito: la Corte d'appello, quindi, riteneva fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso con le riserve nn. 2 e 5, mentre riteneva infondata nel merito, la pretesa relativa alle restanti riserve, oltre che la domanda subordinata di indebito arricchimento. Il comune di Montemiletto ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] non presentava difese scritte. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il comune ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, dell'art. 2717 c.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che il Registro di contabilità avesse natura di scrittura privata, che doveva essere espressamente disconosciuta dal comune ricorrente per contestarne la validità, piuttosto che natura di atto pubblico, in riferimento alla copia depositata dal comune, perché proveniente da un ente pubblico, dove non risultavano inserite le riserve registrate il 22.12.2000. Con il secondo motivo, il comune ricorrente prospetta la violazione di norme di diritto, in particolare, dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 2968 e 2969 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva omesso di dichiarare la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA], dal diritto di far valere le proprie riserve, perché tardivamente apposte sul Registro di contabilità, potendo tale decadenza essere rilevata d'ufficio, in quanto posta a garanzia dell'interesse pubblico che tutela i principi generali di contabilità dello Stato. Con il terzo motivo, il comune ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto, in particolare, la violazione dell'art. 156 comma 2 c.p.c., e degli artt. 2968 e 2969 c.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente riconosciuto la domanda della società appaltatrice volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso con la riserva n. 2, ossia per l'importo di C 7.708,63 (come quantificata dal CTU nella relazione integrativa) e ciò per un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, infatti, la Corte d'appello, dopo aver rigettato la tesi dell'appaltatore secondo cui la riserva in questione non avrebbe ad oggetto "fatti continuativi" ha superato anche le controdeduzioni del comune e concordando con il CTU ha riconosciuto per la riserva n. 2, l'importo di C 7.708,63. Con un quarto motivo (di cui al punto 111.2 del ricorso), il comune ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2968 e 2969 c.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che l'esame nel merito della riserva n. 2 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP privasse il comune della facoltà di avversi dell'eccezione di tardività nella presentazione della riserva, in quanto l'Ente appaltante, esaminando nel merito la predetta riserva, avrebbe - ad avviso della Corte d'appello -implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'eccezione di decadenza. Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché solleva censure sulla valutazione e qualificazione della documentazione esaminata dalla Corte distrettuale, che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata, come nella specie. Nel merito, la registrazione contabile delle riserve è riportata dallo stesso Direttore dei lavori nella sua relazione riservata del 5.2.01 ed inoltre, la Corte d'appello ha accertato che il comune non aveva neppure chiarito perché l'originale del Registro di contabilità non fosse più nella sua disponibilità. Il secondo motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C., "In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350; tuttavia, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa" (Cass. n. 7805/18, 1637/06, 3824/03).Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che l'eccezione di decadenza dalle riserve è stata sollevata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, in termini estremamente generici ed esplicitata solo nel corso del relativo giudizio, quindi andava dichiarata inammissibile, perché nuova. Il terzo motivo è infondato, non sussistendo nessun contrasto tra motivazione e dispositivo, in riferimento al riconoscimento dell'importo di C 7.708,63 per la riserva n. 2. Infatti, la Corte d'appello ha aderito alla somma quantificata dal CTU nella sua relazione integrativa, alla luce del fatto che non era stata tempestivamente eccepita la decadenza da parte dell'appaltante, per il ritardo della appaltatrice nella formulazione della riserva n. 2 nel Registro di contabilità. Il quarto motivo è infondato, infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza della riserva, omettendo di rilevarne l'intempestività ovvero rilevando l'intempestività solo in atti successivi, l'amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione (Cass. n. 1637/06, 3448/86). La mancata costituzione della società appaltatrice esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]., Piero impanile [OSCURATO:PERSONA] G udi arie Dott.ssG• Fabrizia B [OSCURATO:PERSONA] CAT2CELLERIA ......