CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 09YRZ1D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Verona, in data 23 giugno 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando censure generiche, non corredate da una critica puntuale al provvedimento impugnato e che non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); risulta altresì meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla non particolare tenuità del danno in ragione del valore non irrisorio e degli ulteriori effetti dannosi connessi alla lesione della persona; pagg. 7 - 9 sulla non eccessività sia della pena base, di poco superiore ai minimi edittale, che dell'aumento per continuazione, anche alla luce della capacità a delinquere del reo) di cui, tuttavia, la difesa si disinteressa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2