CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 45265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 . Con qenteriza de! 3 dicembre 2921 la Corte di appello di L'Aquila„ in riforma della sentenza di condanna emessa dal primo giudice, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nel reato di ricettazione di un telefono cellulare.2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sicura consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa del telefono cellulare poiché egli lo aveva ricevuto dalla propria madre e lo aveva utilizzato a distanza di tre mesi dal furto. La sentenza ha omesso di considerare che la madre dell'imputato, concorrente nel delitto di ricettazione, è stata condannata in primo grado e non ha proposto appello. Il telefono provento di furto, registrato a nome del primo acquirente e munito di un codice identificativo, era stato utilizzato con una sim-card intestata a [OSCURATO:PERSONA], il quale, rimanendo contumace, non aveva spiegato la circostanza, indice della sicura consapevolezza circa la provenienza delittuosa del bene ricevuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito in questa sede, come ritenuto anche dal Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni. 2. Il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 197:12 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto, secondo la quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità»). • Inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Va ribadito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, Rv. 283439, non mass. sul punto). La Corte di appello ha ritenuto insufficiente la prova della consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa del telefono rubato, evidenziando che lo stesso lo aveva ricevuto e utilizzato a distanza di vari mesi e "come ultimo anello di una serie di passaggi e diverse utilizzazioni e subito dopo il periodo di utilizzo effettuato da parte della madre convivente e coimputata [OSCURATO:PERSONA]". Si tratta di una valutazione sulle risultanze probatorie in questa sede incensurabile, considerato anche che nella sentenza di condanna era mancata una specifica motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. P.Q.M. Dichiara inammi