CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da: 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per remissione della querela; il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] el’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda processuale all’esame inerisce ad una indagine sviluppatasi a partire dal 2017, che aveva svelato l’esistenza, nel territorio di Soverato, di una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le attività investigative ed, in particolare, le intercettazioni, avevano consentito di accertare i singoli fatti di reato contestati ai ricorrenti, da ascrivere all’attività dell’organizzazione criminale ovvero ad essa connessi e, in qualche caso, anche compiuti in autonomia. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformandola sentenza del Tribunale di Catanzaro, emessa il 20 marzo 2024: ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione di cui al capo 32 per non aver commesso il fatto; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai due reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 69 e 105; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione aggravata e porto abusivo di pistola di cui ai capi 32 e 33; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 148; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di cui al capo 154 loro in concorso ascritto e la condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. 3. Ricorrono per cassazione, da una parte, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e, dall’altra, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ricorso del Procuratore generale. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla pronuncia assolutoria cui la Corte di appello è pervenuta con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stato contestato il concorso nel reato di estorsione aggravata di cui al capo 32, commesso con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale il Tribunale aveva affermato la sua responsabilità. La parte pubblica ricorrente contesta l’assunto della Corte di non aver ritenuto che l’imputata avesse avuto piena consapevolezza dei metodi estorsivi che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA], per il recupero del credito da questi dovuto a [OSCURATO:PERSONA], compagno dell’imputata e detenuto in quel torno di tempo. Il dolo del reato si sarebbe dovuto dedurre, secondo il ricorso, dal fatto che la donna, avendo convissuto per anni con il [OSCURATO:PERSONA], era al corrente di tutte le attività illecite di quest’ultimo ed era stata da questi incaricata, nello specifico, di affidare a [OSCURATO:PERSONA] il compito di riscuotere il credito illecito vantato dal convivente del quale condivideva metodi e intenzioni. Si dà atto che è stata depositata una memoria da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputata non ricorrente, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente sostiene che non siano presenti gli elementi costitutivi del reato, in quanto la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per quanto risultante dai dialoghi intercettati, non avrebbe ricevuto e percepito alcuna minaccia dal suo interlocutore [OSCURATO:PERSONA], incaricato del ricorrente. Le due intercettazioni poste a base della condanna non avrebbero significato univoco, posto che nella prima era stata veicolata una richiesta di denaro da parte del ricorrente e nella seconda egli aveva manifestato l’impossibilità di dare il suo aiuto alla persona offesa rispetto ad eventuali pretese di terzi, sicché l’un dialogo non poteva riscontrare l’altro. Si sarebbe evidenziato, piuttosto, il disinteresse del ricorrente o, al massimo, la sua disapprovazione verso il furto commesso da [OSCURATO:PERSONA], ma nessuna pretesa in ordine al compendio ottenuto. Per di più, nel parallelo giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, in primo ed in secondo grado, per non aver commesso il fatto, essendosi escluso che avesse trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] un messaggio intimidatorio proveniente dal ricorrente. 5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso. L’aggravante sarebbe stata ritenuta sussistente perché il ricorrente aveva evocato l’intervento di una cosca, quella dei Chiefari, in realtà inesistente, così come accertato da sentenze irrevocabili. Mancherebbe la prova che questa evocazione aveva avuto l’effetto di intimidire ancora di più la persona offesa, a prescindere dalla collocazione criminale del ricorrente. 5.3. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva semplice. Sul punto, la Corte avrebbe adottato una motivazione generica non soffermandosi se non sull’esistenza di precedenti penali datati. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Anche in questo caso, la motivazione sarebbe generica. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. I giudici di merito hanno fondato la condanna del ricorrente esclusivamente sulla base di due intercettazioni telefoniche. Per quanto inerisce al reato di cui al capo 69, l’intercettazione è quella del 13 dicembre 2017. Le sentenze avrebbero travisato il contenuto del dialogo intercorso tra l’imputato ed il cognato [OSCURATO:PERSONA], nel quale non si sarebbe fatto uso di alcun linguaggio criptico, dal momento che i due interlocutori facevano riferimento alla vendita di olio ed essendo stato oggettivamente accertato che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] possedeva una azienda agricola. Il riferimento ad altra conversazione intercettata - alla quale, tuttavia, il ricorrente non aveva partecipato - non sarebbe logicamente coerente, riguardando altra relazione ed altri beni che il [OSCURATO:PERSONA] scambiava con il coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (in quel caso si trattava di “agnelli”). Non sarebbe congruo sotto il profilo logico neanche quanto la Corte ha ritenuto in ordine al riferimento degli interlocutori ad un “taglia piastrelle”, strumento che, come risulta dal tenore del dialogo e dalla cronologia degli eventi da esso ricavabile, non era stato usato per tagliare la sostanza stupefacente e si riferiva all’attività di muratore svolta dal ricorrente, come documentato ed affermato da un teste difensivo del cui apporto non si sarebbe tenuto conto. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento al distaccamento non motivato e ritenuto eccessivo dal minimo edittale. 7. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 32. Il ricorrente sottolinea l’illogicità della decisione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la coimputata [OSCURATO:PERSONA] non avesse concorso nella perpetrazione del reato pur essendo stata l’emissaria della riscossione del credito vantato dal convivente [OSCURATO:PERSONA] presso la persona offesa. A rendere ancora più illogica la decisione vi sarebbe l’assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in separato processo, pur essendo stato questi rappresentato come il mandante della presunta richiesta estorsiva alla vittima. L’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eliso l’elemento oggettivo costituito dall’ingiusto profitto del reato di estorsione. Non vi sarebbe prova, inoltre, dell’utilizzo di minacce da parte del ricorrente, avendo il [OSCURATO:PERSONA], nei dialoghi intercettati - i quali, secondo quanto si sostiene in ricorso, sarebbero stati illogicamente posti a base della condanna - riferito ai suoi interlocutori soltanto di sue “mere percezioni”, non riscontrate dagli accertamenti di polizia giudiziaria per quanto inerente ai presunti collegamenti del ricorrente con soggetti criminali ed, in particolare, in relazione al nonno dell’imputato, assolto da ogni accusa di estorsione in altro procedimento. Anche il riferimento della vittima alla pistola detenuta dal ricorrente in occasione di uno degli incontri avuti, non implicherebbe l’utilizzo dell’arma (peraltro mai ritrovata) e con essa della minaccia. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 32. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe pretermesso l’esame delle censure contenute nell’atto di appello a proposito dell’interpretazione dei dialoghi intercettati valorizzati ai fini della condanna. Infatti, sarebbe illogico ritenere che la vittima, inserita in contesto criminale, fosse inconsapevole di essere intercettata, cosicché le intercettazioni non sarebbero affidabili, tanto è vero che quanto affermato dalla persona offesa nei dialoghi non aveva avuto alcun riscontro. In particolare, non sarebbe emerso dalle indagini che il ricorrente vantava parentele criminali o amicizie di quella tipologia nei territori di Chiaravalle o Torre di Ruggiero, così come riferito dalla persona offesa in una delle conversazioni. Si ritorna sul tema, già posto con il primo motivo, del mancato ritrovamento della pistola al ricorrente e si approfondisce la questione delle parentele mafiose, che il ricorrente sostiene essere inesistenti anche alla luce delle sentenze assolutorie emesse in procedimenti di criminalità organizzata nei confronti dello zio materno ([OSCURATO:PERSONA]) e del nonno ([OSCURATO:PERSONA]). Si afferma che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di riscuotere un debito di [OSCURATO:PERSONA] avente causale illecita, né la somma di danaro ritrovatagli dalla polizia giudiziaria in esito ad uno degli incontri con la vittima aveva origine illecita, essendo stata restituita in sede cautelare. Neanche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, emergerebbero elementi di accusa, avendo il [OSCURATO:PERSONA] affermato di non aver dato alcun incarico al ricorrente di recuperare somme di danaro presso i [OSCURATO:PERSONA], neanche attraverso la propria compagna [OSCURATO:PERSONA] e di non aver saputo nulla della riscossione. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di porto abusivo di pistola di cui al capo 33. Il motivo ribadisce i temi già affrontati nel primo motivo inerenti al mancato ritrovamento dell’arma in capo al ricorrente. 7.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 32 come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che egli aveva riscosso il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] solo per amicizia, ignaro della causale illecita di quanto dovuto dalla vittima, mancando in senso contrario ogni specifica indicazione accusatoria, anche con riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed alle modalità del fatto, non avendo il ricorrente ricevuto alcun incarico diretto da parte del collaborante bensì dalla sua compagna [OSCURATO:PERSONA], assolta per il medesimo fatto per assenza di dolo. 7.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto alla circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso. La Corte non avrebbe offerto, sul punto, che un mero richiamo a principi generali, non calati nel caso concreto e non tenendo conto che le affermazioni della persona offesa, contenute nei dialoghi captati, non aveva trovato alcun riscontro, come già evidenziato nei precedenti motivi a proposito della pistola, delle parentele e amicizie del ricorrente. Inoltre, non sarebbe emerso alcun timore della vittima a seguito della presunta minaccia. 7.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del ruolo marginale dell’imputato rispetto alla complessiva vicenda oggetto di indagine ed altre circostanze favorevoli evidenziate con l’atto di appello. 7.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione tra i reati, avendo la Corte reso una motivazione generica che non avrebbe tenuto conto delle doglianze contenute nell’atto di appello. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con i quali si insiste sulla mancata consapevolezza della causale del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], sulla errata qualificazione giuridica del fatto di estorsione, sulla esclusione della circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso e sulla assenza di responsabilità per il reato di cui al capo 33. 8. [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al procedimento n. 7727/2015 R.G.N.R. riunito a quello per cui si procede. Il ricorrente sostiene che le intercettazioni di cui al citato procedimento erano state autorizzate in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, riguardo al quale la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza era stata tratta da un dialogo tra l’imputato ed altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) nel quale vi erano riferimenti a scambi di oggetti indicati come “una pedana e mezza” ed a “piastrelle”. Tali riferimenti non avrebbero potuto ritenersi criptici in quanto il soggetto che dialogava con il ricorrente era un piastrellista, circostanza nota all’autorità giudiziaria. Anche il prezzo della transazione indicato in quella conversazione non avrebbe potuto riferirsi a cessione di droga, così come i rapporti personali esistenti tra gli interlocutori non giustificavano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che si sarebbero potuti ricercare attraverso mezzi diversi dalle intercettazioni (pedinamenti, perquisizioni e quant’altro), sicché l’intercettazione non era indispensabile né al momento del decreto autorizzativo né al momento della sua proroga, emesso quando le indagini erano già idonee a dimostrare l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria. Ciò è tanto vero che il procedimento n. 7727/2015 R.G.N.R. era stato archiviato. La motivazione offerta dalla Corte sul punto sarebbe carente. Ad avviso del ricorrente, laddove fosse dichiarata l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel sopra citato procedimento penale (riunito al presente), le altre risultanze non potrebbero da sole sostenere il giudizio di responsabilità in quanto “residuerebbe quale prova a carico dell’imputato esclusivamente la conversazione contraddistinta dal progr. 220 del decreto n. 605/2018 RIT, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (fg. 11 del ricorso). La stessa sentenza impugnata ha segnalato le divergenze tra la conversazione ed il contenuto della denuncia sporta dalla vittima, le quali non consentirebbero di potere affermare che nella citata conversazione si facesse effettivamente riferimento al furto di cui all’imputazione, mancando ulteriori elementi specifici nel dialogo. 8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’aver agito in tre persone (art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.). La conversazione dalla quale sarebbe stata desunta la presenza di due esecutori materiali, anziché di uno, non conterrebbe indicazioni certe sul punto, potendo fare riferimento criptico a sostanza stupefacente e non ad un soggetto fisico ovvero a persona non coinvolta nell’azione delittuosa (conversazione delle ore 17.32 del giorno del furto, intervenuta parecchie ore prima del medesimo). Inoltre, il controllo dell’autovettura ove viaggiava il Rei, delle ore 18.40 del giorno del furto, aveva accertato la presenza, insieme all’imputato, di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che è stato imputato e separatamente giudicato non per il furto ma per la ricettazione ad esso connessa, essendo stato, pertanto, giudicato estraneo al primo reato. Dalle conversazioni tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Rei, intervenute nell’immediatezza del furto, non si aveva contezza della presenza di più esecutori materiali al momento del fatto, gli interlocutori dialogando sempre al singolare tra loro. 8.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati considerati diversi elementi favorevoli all’imputato, quali il comportamento processuale ed il ruolo nella vicenda. 8.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non essendo stati specificati i singoli segmenti della sanzione inflitta. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si chiede l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. 9. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Non vi sarebbe certezza in ordine alla identificazione del ricorrente come uno degli esecutori materiali del delitto, avendo la Corte dato per buono il dato investigativo senza compiere le opportune verifiche e senza evidenziare le numerose incongruenze tra le intercettazioni e la denuncia della vittima. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’aver agito in tre persone (art. 625, primo comma, n.5 cod. pen.). 9.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E’ fondato, per quanto si dirà, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici o, comunque, manifestamente infondati. 1. Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. 1.1. Quanto al primo ed unico motivo, deve convenirsi con le conclusioni adottate dal Procuratore generale di udienza, intese a sostenere che il ricorso tende ad una alternativa ricostruzione in fatto per quanto relativo alla questione della consapevolezza della imputata non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei metodi estorsivi utilizzati dal correo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima, con riferimento al reato di estorsione di cui al capo 32, del quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile all’esito del giudizio di primo grado per poi essere assolta dalla Corte di appello. La vicenda è stata sviluppata ai fgg. 42 e segg. della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L’analisi - che ha preso le mosse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (risoltosi a collaborare con la giustizia dal 18 giugno 2018) alle quali si erano affiancate numerose intercettazioni - ha consentito di dimostrare che il collaborante, detenuto all’epoca dei fatti, aveva affidato alla sua compagna del tempo, [OSCURATO:PERSONA], l’incarico, contenuto in un bigliettino nascosto consegnatole durante un colloquio in carcere, di riscuotere crediti nei confronti di vari soggetti per partite di droga cedute. In particolare, uno dei creditori era [OSCURATO:PERSONA] ed il materiale recupero del credito era stato “girato” dall’imputata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ella sapeva essere collaboratore fidato del proprio compagno, il quale lo aveva indicato con uno specifico pseudonimo nel biglietto consegnato alla [OSCURATO:PERSONA], in modo da darle indicazioni su come dovesse portare a compimento il recupero dei vari crediti attraverso il coimputato, indicato da [OSCURATO:PERSONA], in generale, quale suo “affiliato”, affermazione riscontrata da una specifica intercettazione (fg. 74 della sentenza). 1.2. La Corte ha analizzato tutti i dati processuali, anche quelli sfavorevoli all’imputata, riconoscendo che ella era a conoscenza, per avere vissuto tanti anni a contatto con [OSCURATO:PERSONA], che i crediti provenissero da affari illeciti del compagno. Tuttavia, è stato escluso, nel caso specifico, che la donna - la quale aveva sostanzialmente fatto da tramite della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], non compiendo direttamente l’azione materiale del delitto contestato - fosse consapevole dei metodi estorsivi che [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato con il debitore, siccome chiaramente emergenti dalle intercettazioni trasfuse in sentenza, inerenti ai dialoghi che il debitore [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con il di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, nonché con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (come meglio si dirà trattando della posizione di quest’ultimo). Risulta decisivo e non superato dalle argomentazioni del ricorrente, il rilievo della Corte (cfr. fgg. 92 e 93 della sentenza) secondo cui, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quando era libero, non aveva sempre utilizzato metodi estorsivi nel recupero delle somme dovutegli dal [OSCURATO:PERSONA], sicché ciò non poteva darsi per scontato nella specie: il riferimento particolare è ad un episodio, caduto anche sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria, nel quale il [OSCURATO:PERSONA], prima della carcerazione, si era accaparrato dei beni del debitore [OSCURATO:PERSONA] a pagamento di altro credito, per l’appunto non utilizzando metodi estorsivi e dimostrandosi più flessibile del [OSCURATO:PERSONA], come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato intendere in un passaggio dei dialoghi intercettati e come [OSCURATO:PERSONA] aveva rimarcato in altro dialogo, attribuendosi un atteggiamento diverso e più incisivo rispetto a quello del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (“io non sono come [OSCURATO:PERSONA] che con me non funziona così”; cfr. fgg.66, 67 e 72 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge la constatazione oggettiva della Corte di appello secondo cui, in nessuno dei dialoghi intercettati risulta, anche indirettamente, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] (o dato autonomamente) incarico affinché [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse modalità estorsive nella riscossione del credito presso il debitore - evidentemente frutto della personale decisione del coimputato - delle quali neanche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è ritenuto fosse a conoscenza, come dimostra l’esito assolutorio del diverso procedimento penale al quale questi era stato sottoposto ed a cui fa riferimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Nel che, l’inammissibilità del ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi per il reato di tentata estorsione di cui al capo 148. La motivazione di interesse offerta dalla Corte di appello è contenuta ai fgg. 93-95 della sentenza. 2.1. In ordine al primo motivo, volto a censurare il giudizio di responsabilità, è noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Il ricorso mira ad una diversa interpretazione di fatto del significato delle intercettazioni poste a base della condanna, che la Corte di appello ha esaminato senza manifeste illogicità o travisamenti della prova. La sentenza ha valorizzato tre conversazioni intercettate dalle quali emergeva che il ricorrente, attraverso dirette interlocuzioni con [OSCURATO:PERSONA] ed anche attraverso [OSCURATO:PERSONA], aveva minacciato il [OSCURATO:PERSONA], accusandolo di aver commesso un furto senza chiedere il permesso a lui ed alla cosca Chiefari, così chiedendo la restituzione di parte del compendio ottenuto. Le conversazioni sono state riportate in sentenza nelle parti di interesse e la minaccia è stata chiaramente tratta dal riferimento al fatto che il ricorrente aveva espressamente precisato che i responsabili del furto non si sarebbero dovuti permettere di agire per conto loro e che in caso di mancato conferimento di parte del bottino, le cose si sarebbero messe male e dovevano andarsene dal luogo ove risiedevano. La minaccia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, era provenuta direttamente dal ricorrente, sicché non ha rilievo che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], suo latore in una sola delle occasioni, sia stato assolto in separato processo. Inoltre, l’interesse del ricorrente ad ottenere parte del profitto del reato di furto commesso da [OSCURATO:PERSONA], non era stato veicolato solo dal [OSCURATO:PERSONA] ma dallo stesso imputato, che aveva a più riprese mostrato direttamente agli interlocutori la sua rabbia e la sua pericolosità. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva sulla sussistenza delreato, rendendo inammissibile il motivo. 2.2. Quanto al secondo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. L’uso del metodo mafioso si ricava dal fatto che, anche laddove la cosca Chiefari, invocata dal ricorrente nel pretendere dai [OSCURATO:PERSONA] il conferimento di parte del bottino del furto, fosse stato un riferimento inesistente, tanto non varrebbe ad escludere l’uso del metodo mafioso, che non presuppone l’esistenza di una cosca di quel genere effettivamente operativa nel territorio (in questo senso, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01). Tuttavia, l’assunto difensivo è anche generico in quanto l’uso del metodo mafioso è rinvenibile nel fatto stesso che il ricorrente aveva evocato alle vittime la necessità di una richiesta di “permesso” (rimasta inadempiuta) per poter effettuare il furto, a simboleggiare un controllo criminale del territorio posseduto solo da cosche di tipo mafioso e reso plasticamente evidente dalla conseguenza preannunciata alle vittime, quale quella di doversene andare dal luogo di residenza se non avessero versato quanto dovuto sulla base delle regole territoriali imposte dall’alto, circostanza che aveva terrorizzato le persone offese che temevano ancor di più per la loro incolumità. 2.3. In ordine al terzo motivo, inerente alla recidiva, già con l’atto di appello ne era stata chiesta l’esclusione con motivo del tutto generico. In ogni caso, la Corte di appello, a fg. 106 della sentenza impugnata, ha offerto motivazione congrua sul punto, rimarcando come il nuovo reato oggi in esame, rappresentasse una maggiore capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente rispetto a precedente, avuto riguardo alla sua gravità ed omologia con quello già giudicato. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). 2.4. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte di appello con riferimento alla personalità del ricorrente, recidivo specifico. Allo stesso modo ed anche con riferimento alla gravità del fatto è stato giustificato l’innalzamento della sanzione, minimo, dalla base edittale. La motivazione è congrua sotto entrambi i profili,dovendosi rammentare che ai finidella concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, Rv. 204768-01). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01 ; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01). 3. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato nei gradi di merito per due reati in materia di sostanze stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/90), contestati ai capi 69 e 105 della imputazione. La motivazione della Corte è ai fgg. 34-42 della sentenza impugnata. 3.1. In ordine al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, si richiama ed applica la regola giurisprudenziale ribadita a proposito del primo motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al punto 2.1. delle presenti considerazioni in diritto. Nel caso in esame, infatti, il ricorrente reitera le stesse censure di merito già proposte alla Corte di appello e sintetizzate dalla sentenza, che ha, in primo luogo, evidenziato come nella congerie delle numerose vicende esaminate, i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pacificamente inseriti nello smercio di sostanze stupefacenti – come anche dimostrano i fatti trattati a proposito del ricorso del Procuratore generale – usassero un linguaggio criptico con i loro interlocutori telefonici, utilizzando termini di copertura plausibili in quanto riferiti ad attività agricole che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] effettivamente svolgeva. Tanto era avvenuto, secondo entrambi i giudici di merito ed a proposito del reato di cui al capo 69, nel corso della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, nella quale vi era stato il riferimento ad una quantità di “olio” che l’imputato doveva prendere dal [OSCURATO:PERSONA] e rivendere a terzo soggetto. La Corte, ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e senza cadere in alcun travisamento della prova, che l’andamento della conversazione era incongruente se veramente si fosse fatto riferimento ad olio e non a droga, essendovi riferimenti non logici ad un “taglia-piastrelle” e ad “olio pulito”, a consegne da parte dell’acquirente di “mezzi soldi” e di un orologio. Per di più, la motivazione risulta complessivamente esente da censure nel momento in cui ha valorizzato, in sinergia, anche la conversazione utilizzata per la prova del reato di cui al capo 105, con i riferimenti incomprensibili a “chiavi”, oggetti indicati come frazionabili e da rivendere “a tre”, del valore di 150 euro ciascuno nascosti in qualche luogo ed in parte ancora da pagare da parte del [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, per un valore del tutto incongruo (se riferito a chiavi autentiche) di 250 euro, a dimostrazione dell’effettivo utilizzo di un linguaggio convenzionale inteso a mascherare il traffico di stupefacenti pacificamente svolto dai [OSCURATO:PERSONA] anche con il ricorrente. A fronte di ciò, le diverse argomentazioni difensive, volte a fornire una diversa interpretazione del significato dei dialoghi, rimangono relegate al merito del giudizio. 3.2. In ordine al secondo motivo, si deve rilevare che le censure inerenti al trattamento sanzionatorio non sono deducibili in questa sede non avendo formato oggetto dell’atto di appello ed avendo, peraltro, la Corte offerto congrua motivazione, a fg. 105 della sentenza impugnata, a giustificazione dell’abbattimento della sanzione, di poco superiore al minimo edittale, determinato a seguito della esclusione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per il reato di estorsione di cui al capo 32 e per il connesso reato di porto abusivo di pistola di cui al capo 33. La motivazione offerta sui temi di interesse è ai fgg. 42-93 della sentenza impugnata. 4.1. In ordine ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente inerendo al giudizio di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 32, deve qui richiamarsi la disamina della vicenda effettuata a proposito del ricorso del Procuratore generale, dal momento che si tratta dello stesso fatto di reato originariamente ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA] e dal quale costei, dopo la condanna in primo grado, è stata assolta nel processo di appello. Quanto già affermato rispetto all’impugnazione della parte pubblica, che attiene alla sola posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], consente agevolmente di rilevare, contrariamente a quel che si sostiene in ricorso, che l’assoluzione di costei e (in altro procedimento penale) dello stesso [OSCURATO:PERSONA], mandante della riscossione del credito, non inficia la sentenza impugnata per contraddittorietà, avuto riguardo al fatto che i giudici di appello hanno ritenuto come l’iniziativa di muovere le richieste al debitore con modalità estorsive – conclamate dalle numerose intercettazioni trasfuse in sentenza – fosse stata frutto della personale iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato incaricato di riscuotere un credito di origine illecita vantato dal [OSCURATO:PERSONA] verso la vittima [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, che sia emersa la prova che a ciò si dovesse provvedere con metodi estorsivi. Per quanto inerente alla responsabilità del ricorrente, essa si è basata sulla analisi assai dettagliata delle intercettazioni di numerosi dialoghi che avevano avuto la persona offesa come protagonista ma in alcuni dei quali aveva partecipato lo stesso ricorrente. In essi era emersa la pretesa estorsiva personalmente veicolata dall’imputato alla persona offesa, particolarmente evidente, anche in relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, dalle frasi riportate a fg. 49 della sentenza impugnata, con l’evocazione da parte del ricorrente alla vittima di amicizie e parentele di tipo mafioso che egli poteva vantare (“non pensate che vi nascondete, che abbiamo amicizie a Chiaravalle ed a Torre di Ruggiero”, fg. 63), indipendentemente dalla veridicità o meno di tali affermazioni, le quali, comunque, avevano avuto l’effetto sperato di intimorire la persona offesa in massimo grado (“questi ci rompono le gambe”), costringendola a versare somme di danaro in più di una occasione (così realizzandosi il profitto della estorsione), l’ultima delle quali caduta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria che aveva sequestrato le banconote (fg. 84 della sentenza impugnata). In uno dei dialoghi intercettati, la vittima aveva anche riferito al suo interlocutore che il ricorrente, in una occasione, aveva una pistola, descrivendone anche il modello (54 magnum, fg. 66) e lo stesso imputato, in altro dialogo, aveva personalmente esternato la sua competenza in fatto di armi, al contempo dimostrando la consapevolezza che quello da lui richiesto fosse il pagamento di un debito di droga, materia illecita della quale il ricorrente non si riteneva esperto (fg. 75). Nel ricorso si tenta, peraltro del tutto genericamente e tralasciando dati decisivi, di dare alle intercettazioni una diversa interpretazione in punto di fatto, operazione non consentita in questa sede, alla luce del principio richiamato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.1. delle presenti considerazioni in diritto. Peraltro, al ricorrente sfugge non solo la circostanza che la prova per intercettazioni non è bisognevole di alcun riscontro esterno, ma anche il fatto che la Corte territoriale ha ben messo in luce, nella sua completa ricostruzione, che il contenuto dei dialoghi era, comunque, corroborato dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori accertamenti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, oltre ad indicare il ricorrente come suo affiliato nel gruppo criminale (circostanza confermata dalla padronanza che l’imputato possedeva di notizie riservate che interessavano la situazione processuale del [OSCURATO:PERSONA], con la necessità che anch’egli si adoperasse anche economicamente per risolverle, secondo i tipici schemi mafiosi), aveva espressamente riferito che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere l’emissario della riscossione dei suoi crediti frutto di attività illecita, sia presso il [OSCURATO:PERSONA] che presso altri debitori, i primi crediti venendo acclarati anche dalle agende ritrovate alla persona offesa (che registravano la sua attività di spaccio di droga) e dalle attività di polizia giudiziaria inerenti ad uno specifico episodio di scambio di beni tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], del quale si è detto trattando del ricorso della parte pubblica. La consapevolezza da parte del ricorrente che si trattasse di un debito illecito proveniente da traffico di droga, della quale il ricorso dubita senza costrutto, si è, pertanto, basata sia su una coerente ricostruzione del contesto criminale di riferimento (che vedeva il ricorrente quale persona di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], all’epoca inserito in un clan mafioso), sia dai dialoghi intercettati e riscontrati, ove ve ne fosse bisogno, dalle altre emergenze fin qui sintetizzate. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, da relegare al merito del giudizio: da qui l'inammissibilità dei motivi. 4.2. In ordine al terzo motivo, volto a censurare la responsabilità del ricorrente per il reato di porto illegale di arma comune da sparo, le motivazioni offerte dalla Corte di appello, a proposito della responsabilità dell’imputato per il reato di estorsione, siccome prima esaminate, servono a superare le deduzioni difensive inerenti alla contestazione di cui al capo 33, essendo emerso che il ricorrente possedeva una pistola in una specifica occasione di incontro con la vittima e che all’uso di armi egli fosse particolarmente avvezzo, come dal medesimo affermato in un dialogo, a riscontro logico delle indicazioni della persona offesa oggetto di registrazione. Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 4.3. Anche le censure di cui al quarto motivo di ricorso, rimangono assorbite dalla valutazione effettuata a proposito dei primi due motivi, nella parte intesa a sottolineare come il ricorrente - visto il contesto di riferimento, la sua collocazione criminale e le sue stesse dichiarazioni - fosse perfettamente consapevole della causale illecita della pretesa estorsiva che aveva veicolato personalmente; tale pretesa è ostativa, in punto di diritto, alla riconducibilità del fatto al paradigma del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566-01; Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna, Rv. 259831-01), non essendovi, peraltro, alcuna specifica indicazione difensiva sul presunto, preteso diritto lecito vantato dall’imputato (o da [OSCURATO:PERSONA]) nelle circostanze di interesse. 4.4. Il quinto motivo di ricorso, inerente alla circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso, è superato dalle considerazioni relative ai primi due motivi e da quanto la Corte di appello ha precisato in vari passaggi della motivazione, come quelli di cui al fg. 49 della sentenza, a proposito della evocazione da parte del ricorrente alla vittima, di amicizie e parentele mafiose, a nulla valendo che potesse essersi trattato di una millanteria, dal momento che l’aggravante in parola non pretende la sottostante verità delle frasi esternate dall’agente, quanto, e solamente, che queste frasi contengano espressioni significative della mafiosità della pretesa vantata, attraverso l’indicazione di dati significativi in tal senso, come, nella specie, l’evocazione di amicizie di rilevanza territoriale e la parentela con soggetti di spessore criminale mafioso. 4.5. Quanto ai residui motivi di ricorso, che riguardano il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, richiamandosi i principi giuridici che governano la materia espressi a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.4. delle presenti considerazioni in diritto, deve essere precisato che la Corte di appello, ai fgg. 105 e 106 della sentenza impugnata, ha offerto congrua motivazione su tutti i punti oggetto di censura, non reputando possibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della estrema gravità del fatto e della personalità del ricorrente, in quanto soggetto attinto da precedente penale di rilievo, per tali ragioni ritenendo congrua la pena, peraltro non distante dal minimo edittale, in ogni segmento del calcolo, anche in relazione all’aumento della sanzione per la continuazione con il reato di cui al capo 33, a motivo della gravità della minaccia e del precedente penale specifico per violazione della disciplina sulle armi. 4.6. L’inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni dette, si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per il reato di furto in abitazione di cui al capo 154, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Vi è stata condanna anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale ha revocato la propria costituzione in giudizio e rimesso la querela solo nei confronti del ricorrente ma non del correo [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla dichiarazione depositata il 12 gennaio 2026. La sentenza esamina la vicenda ai fgg. 96-104. 5.1. E’ preliminare ed assorbente rilevare che il ricorrente, all’epoca dei fatti, era genero della vittima, come si evince dalla sentenza impugnata e dalla documentazione prodotta dalla difesa. Tale circostanza comporta l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., trattandosi di un rapporto di affinità di primo grado previsto dal primo comma, n. 2), della norma citata, con la consequenziale emissione di sentenza di annullamento senza rinvio con revoca delle statuizioni civili. Non è preclusivo a tale statuizione il fatto che l’applicazione di tale causa di non punibilità sia stata invocata soltanto con i motivi nuovi. La condanna del ricorrente, infatti, avvenuta senza tenere conto di ciò, ha integrato una violazione di legge rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. (nello stesso senso, vedi Sez. 2, n. 41738 del 24/09/2015, Fiorentini, non massimata e gli arresti di legittimità intervenuti a proposito della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., analogicamente applicabili al caso in esame, dovendosi, peraltro, precisare che il ricorso non può ritenersi inammissibile a cagione della non manifesta infondatezza del suo primo motivo;tra tutte, in proposito, Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577-01). 6. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per il furto in abitazione di cui al capo 154 (art. 624-bis cod.pen.) in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Vi è stata condanna anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale ha revocato la costituzione di parte civile e rimesso la querela solo nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla dichiarazione depositata il 12 gennaio 2026. La sentenza esamina la vicenda ai fgg. 96-104. Deve, preliminarmente, rilevarsi che la remissione della querela da parte della persona offesa non interferisce sulla procedibilità del reato, che poteva avvenire d’ufficio sia nella normativa vigente al momento del fatto (2015), sia dopo l’introduzione della cosiddetta riforma Cartabia (d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150). 6.1. Quanto al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l’infondatezza. L’identificazione del ricorrente come uno degli autori materiali del reato, risulta certa alla stregua del resoconto effettuato dalla Corte di appello sul materiale probatorio costituito dalle intercettazioni del 2015 (in diretta rispetto alla commissione del fatto), unite alle intercettazioni del 2018 ed all’analisi dei tabulati telefonici, dai quali emergevano i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, inteso “U Bellino”, soprannome il cui uso l’imputato non ha inteso contestare e che, in un passaggio della conversazione del 2018, era stato associato al suo nome di battesimo ([OSCURATO:PERSONA]), mentre, a fg. 82 della sentenza di primo grado, si era dato conto, attraverso un accertamento effettuato a proposito di altro reato originariamente contestato al Rei (capo 157, art. 73 D.P.R. 309/90), del fatto che questi fosse, per l’appunto, chiamato “U Bellino”. Tanto supera le censure difensive sul punto. 6.2. In ordine al secondo motivo, la sentenza impugnata, quando a fg. 104 ha fatto riferimento alla circostanza aggravante (decisiva per il calcolo del termine di prescrizione, non ancora decorso), ha richiamato una intercettazione del 2015 coeva al furto, della quale il ricorrente tenta una diversa ricostruzione in fatto non effettuabile in questa sede alla luce dei principi richiamati al paragrafo 2.1. delle presenti considerazioni in diritto. A fg. 99 della sentenza, infatti, vi è un preciso riferimento alla circostanza che il mandante del furto, [OSCURATO:PERSONA], aveva espressamente invitato gli esecutori materiali a stare cauti, utilizzando il plurale (“non vi fate vedere da nessuno”). Inoltre, quando la stessa sentenza fa riferimento alla intercettazione del 2018 – che il ricorso non cita – è evidente che si richiama il passaggio trasfuso a fg. 102, in cui vi è l’indicazione di due autori materiali mandati dal [OSCURATO:PERSONA] a commettere il furto. Non ha rilievo, al fine di interesse, che uno dei due esecutori materiali non sia rimasto identificato in termini di certezza, circostanza che aveva determinato l’assoluzione nel parallelo giudizio abbreviato dell’originario concorrente [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni sono state, pertanto, correttamente interpretate senza travisamenti da parte della Corte di appello, dovendosi anche segnalare che il Tribunale aveva sottolineato che le cognizioni di [OSCURATO:PERSONA] sul furto (uno degli interlocutori del dialogo del 2018) gli provenivano direttamente da Rei, a dimostrazione che si trattava di una fonte de relato assolutamente attendibile (cfr. fg. 81 della sentenza di primo grado a proposito della valorizzazione della conversazione del 2018). Per il che, l’aggravante in discorso deve ritenersi sussistente in base alla ricostruzione operata in punto di fatto dai giudici di merito e, sul piano giuridico, alla luce del principio di diritto secondo cui, l'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen. - nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente ne' che si tratti di persone riunite ne' che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 173845- 01). 6.3. In ordine all’ultimo motivo di ricorso, che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, si richiamano i principi giuridici che governano la materia espressi a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.4. delle presenti considerazioni in diritto, dovendosi precisare che la Corte di appello, a fg. 107 della sentenza impugnata, ha offerto congrua motivazione su tutti i punti oggetto di censura, non reputando possibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della estrema gravità del fatto e della personalità del ricorrente, in quan