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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15644/2026

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unale del riesame di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza del G.I.P.del Tribunale di Enna che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato della commissione deldelitto di furto pluriaggravato (61 comma 1 n. 5 e 7, 624 e 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen.),contestatogli per essersi impossessato al fine di trarne profitto di un apparato bancomatscardinandolo dalla sede attraverso l’utilizzo di un escavatore in concorso con PasqualinoGrasso e [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti rimasti ignoti, e del delitto di cui all’art. 337,primo e secondo comma, cod. pen., in concorso con i medesimi e con altri soggetti allo statoignoti, loro contestato per aver usato violenza per sfuggire ai Carabinieri intervenuti a seguitodella segnalazione dell’assalto al bancomat.2.

Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe desunto la sussistenza del pericolodi fuga e di reiterazione del reato dalla sola gravità di fatti criminosi contestati, errando anchealla luce della novella di cui alla lettera c dell’art. 274 cod. proc. pen..

Inoltre, anche lamotivazione addotta sul punto dell’inidoneità della misura degli arresti domiciliari consisterebbein una mera formula di stile, contrastando così con la stessa ratio sottostante all’introduzionedella novella di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo di ricorso, che incentra le doglianze sulla illogicità della motivazione in punto discelta della misura cautelare applicabile, è manifestamente infondato.In proposito, deve essere ricordato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità,l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelarie delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, 2nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragionigiuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400).L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell’insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) - è, quindi, rilevabile in Cassazionesoltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifestaillogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, ed il vizio dedotto deverimanere "all'interno" del provvedimento impugnato.2.Orbene, il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] il pericolo concreto ed attualedi reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, ai sensi dell’art. 274,lett. c), cod. proc. pen., agganciandolo non soltanto alla gravità della condotta tenuta, comesostenuto nell’atto d’impugnazione, ma anche alla personalità dell’indagato e quest’ultima nonè stata apprezzata soltanto in base alle modalità del fatto, ma anche allo specifico indicatoredei pregiudizi penali ed alla impermeabilità dell’indagato rispetto ai moniti impartiti dallediverse condanne subite.

Quanto, poi, alla lamentata carenza di motivazione del vagliodell’improponibilità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l’applicazione delbraccialetto elettronico, è necessario richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite Lovisi, nellasentenza n. 20769 del 28/04/2016, secondo cui «In tema di applicazione della misura dellacustodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ovenon si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudicedeve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico» (Rv. 266651 - 01), con la precisazione, tuttavia, che il detto presidio non qualificauna diversa misura coercitiva rispetto a quelle già delineate dal sistema processuale, maindividua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, per la cui sottoposizione è,comunque, richiesto un giudizio di affidabilità del cautelato, che il Tribunale ha ragionatamenteescluso di poter formulare nei confronti del ricorrente.

In proposito, il provvedimentoimpugnato ha focalizzato l’attenzione, in concreto, sulla “personalità altamente pericolosa eprofessionalmente votata al delitto” e “totalmente inaffidabile ed irrispettosa degli ordiniimpartiti dall’Autorità”, tratta dall’estrema gravità del fatto e dalla refrattarietà del ricorrente “aqualsivoglia effetto rieducativo derivante dalle precedenti condann(e)”, profili valutatisintomatici, in uno con la commissione del nuovo delitto, di “spiccatissima volontà delittuosa”,di “disprezzo per l’Autorità e per i dettami del vivere civile”; dati questi ultimi refluenti, coninferenza per nulla illogica, sul giudizio prognostico di incapacità di auto-contenimento e di“spontaneo adeguamento agli ordini impartiti dall’Autorità”, evidentemente connaturatiall’osservanza delle prescrizioni impartite con l’applicazione del dispositivo elettronico di cui 3all’art. 275-bis cod. proc. pen..2.1.Alle appaganti argomentazioni dell’ordinanza la ragione di ricorso ha opposto obiezioni nelcomplesso generiche ed assertive, sostanzialmente ridotte ad inconsistenti note di dissenso.3.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, delineandosi colpa nella formulazionedei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila a beneficio della Cassa delleammende.4.Deve essere dato mandato alla cancelleria per la trasmissione di copia del presenteprovvedimento alla Direzione del penitenziario competente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così deciso in Roma, 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale del riesame di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza del G.I.P.del Tribunale di Enna che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato della commissione deldelitto di furto pluriaggravato (61 comma 1 n. 5 e 7, 624 e 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen.),contestatogli per essersi impossessato al fine di trarne profitto di un apparato bancomatscardinandolo dalla sede attraverso l’utilizzo di un escavatore in concorso con PasqualinoGrasso e [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti rimasti ignoti, e del delitto di cui all’art. 337,primo e secondo comma, cod. pen., in concorso con i medesimi e con altri soggetti allo statoignoti, loro contestato per aver usato violenza per sfuggire ai Carabinieri intervenuti a seguitodella segnalazione dell’assalto al bancomat.2. Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe desunto la sussistenza del pericolodi fuga e di reiterazione del reato dalla sola gravità di fatti criminosi contestati, errando anchealla luce della novella di cui alla lettera c dell’art. 274 cod. proc. pen.. Inoltre, anche lamotivazione addotta sul punto dell’inidoneità della misura degli arresti domiciliari consisterebbein una mera formula di stile, contrastando così con la stessa ratio sottostante all’introduzionedella novella di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo di ricorso, che incentra le doglianze sulla illogicità della motivazione in punto discelta della misura cautelare applicabile, è manifestamente infondato.In proposito, deve essere ricordato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità,l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelarie delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, 2nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragionigiuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400).L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell’insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) - è, quindi, rilevabile in Cassazionesoltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifestaillogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, ed il vizio dedotto deverimanere "all'interno" del provvedimento impugnato.2.Orbene, il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] il pericolo concreto ed attualedi reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, ai sensi dell’art. 274,lett. c), cod. proc. pen., agganciandolo non soltanto alla gravità della condotta tenuta, comesostenuto nell’atto d’impugnazione, ma anche alla personalità dell’indagato e quest’ultima nonè stata apprezzata soltanto in base alle modalità del fatto, ma anche allo specifico indicatoredei pregiudizi penali ed alla impermeabilità dell’indagato rispetto ai moniti impartiti dallediverse condanne subite. Quanto, poi, alla lamentata carenza di motivazione del vagliodell’improponibilità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l’applicazione delbraccialetto elettronico, è necessario richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite Lovisi, nellasentenza n. 20769 del 28/04/2016, secondo cui «In tema di applicazione della misura dellacustodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ovenon si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudicedeve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico» (Rv. 266651 - 01), con la precisazione, tuttavia, che il detto presidio non qualificauna diversa misura coercitiva rispetto a quelle già delineate dal sistema processuale, maindividua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, per la cui sottoposizione è,comunque, richiesto un giudizio di affidabilità del cautelato, che il Tribunale ha ragionatamenteescluso di poter formulare nei confronti del ricorrente. In proposito, il provvedimentoimpugnato ha focalizzato l’attenzione, in concreto, sulla “personalità altamente pericolosa eprofessionalmente votata al delitto” e “totalmente inaffidabile ed irrispettosa degli ordiniimpartiti dall’Autorità”, tratta dall’estrema gravità del fatto e dalla refrattarietà del ricorrente “aqualsivoglia effetto rieducativo derivante dalle precedenti condann(e)”, profili valutatisintomatici, in uno con la commissione del nuovo delitto, di “spiccatissima volontà delittuosa”,di “disprezzo per l’Autorità e per i dettami del vivere civile”; dati questi ultimi refluenti, coninferenza per nulla illogica, sul giudizio prognostico di incapacità di auto-contenimento e di“spontaneo adeguamento agli ordini impartiti dall’Autorità”, evidentemente connaturatiall’osservanza delle prescrizioni impartite con l’applicazione del dispositivo elettronico di cui 3all’art. 275-bis cod. proc. pen..2.1.Alle appaganti argomentazioni dell’ordinanza la ragione di ricorso ha opposto obiezioni nelcomplesso generiche ed assertive, sostanzialmente ridotte ad inconsistenti note di dissenso.3.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, delineandosi colpa nella formulazionedei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila a beneficio della Cassa delleammende.4.Deve essere dato mandato alla cancelleria per la trasmissione di copia del presenteprovvedimento alla Direzione del penitenziario competente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così deciso in Roma, 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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