CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 01128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato una sua istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione; Considerato che, in data 6 luglio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse sulla base del rilievo che il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha concesso a costui la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua; Atteso che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.