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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 31444/2025

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ll'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 1492/2016 depositata il 19/02/2016.Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con lasentenza n. 1492/2016 depositata in data 19/02/2016, ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 17414/14,con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accoltoil ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento avente peroggetto il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per l’anno2009 su due operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Si trattava, inparticolare, di due acquisti di merci correlati all’annotazione di due fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, ritenuta – insieme aInfotrading s.r.l. – una società cartiera, secondo un meccanismo di frodecarosello attraverso scambi intracomunitari, accertato dalla Guardia di2.

Secondo la CTR, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di quellaunionale, gli elementi probatori portavano ad escludere che il contribuenteavesse scientemente partecipato alla frode fiscale e in particolare: ilpagamento delle fatture contestate con due bonifici bancari, l’annotazionedelle operazioni in contabilità, il documento contabile-fiscale che attestavail trasporto e la consegna della merce, la congruità dei prezzi di acquistodelle merci con quelli di mercato, la bassa incidenza percentuale dei dueacquisti sul fatturato della società, l’assoluzione nel procedimento penaledei due imputati-amministratori p.t. della cessionaria perché il fatto noncostituisce reato.3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4.

La contribuente ha resistito con controricorso.2 di 5Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.1.1.

Ad avviso della ricorrente la sentenza non sarebbe motivata perchéfonderebbe l’accoglimento delle ragioni del contribuente su fatti irrilevantisul piano giuridico e su quello logico.

Di conseguenza, la motivazionesarebbe svuotata di contenuto: l’assoluzione penale del l.r. non impedirebbel’illecito fiscale; la conformità dei prezzi al mercato non sarebbe decisiva,perché il meccanismo della frode potrebbe fondarsi anche sulla solacondivisione dell’IVA (illecitamente) non versata; l’effettività di pagamentie consegne atterrebbe alla (pacifica) esistenza delle operazioni, senzaescluderne l’inesistenza soggettiva.

La regolarità contabile rientrerebbe,poi, notoriamente, secondo la giurisprudenza nella veste tipica della frode.Anche la bassa incidenza delle operazioni illecite in relazione al volume difatturato sarebbe elemento costantemente ravvisabile in caso di fatture peroperazioni inesistenti.1.2.

Il motivo è infondato, in quanto la lettura della sentenza impugnataconsente di individuare l’iter logico-giuridico seguito dalla CTR e i motivi peri quali ha ritenuto che la società contribuente non fosse a conoscenza delmeccanismo fraudolento perpetrato con l’emissione delle due fatture per lequali è contestata la detraibilità dell’IVA.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la violazione degli artt.19 e 21 d.lgs. 26/10/1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.2.1.

La ricorrente rileva che gli elementi fattuali indicati nella sentenza nonpotrebbero confortare l’ipotesi della mancata consapevolezza della frode daparte della società contribuente.

Si tratterebbe, infatti, di elementi di per séinconferenti e logicamente inadeguati a dimostrare l’esistenza delleoperazioni e, di conseguenza, la pretesa fiducia riposta dal cessionario.

La3 di 5Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025sentenza trascurerebbe, poi, che l’ufficio abbia, in realtà, fornito indizi(come l’inesistenza e la carenza di strutture dei fornitori, emersa nel corsodelle indagini), tali da far ritenere che l’acquirente, se imprenditore accorto,non avrebbe potuto ignorare l’irregolarità della situazione.2.2.

Il motivo di ricorso è infondato.Nel caso in esame gli elementi da cui la CTR ha tratto il convincimento dellamancata conoscenza o doverosa conoscibilità da parte del contribuentedella riconducibilità dell’operazione soggettivamente inesistente a unmeccanismo frodatorio sono costituiti dal pagamento delle fatturecontestate con due bonifici bancari, dall’annotazione delle operazioni incontabilità, dal documento contabile-fiscale che attestava il trasporto e laconsegna della merce, dalla congruità dei prezzi di acquisto delle merci conquelli di mercato, dalla bassa incidenza percentuale dei due acquisti sulfatturato della società, dall’assoluzione nel procedimento penale dei dueimputati-amministratori p.t. della cessionaria perché il fatto non costituiscereato.A fronte della motivazione del giudice di seconde cure, che ha indicato glielementi che hanno portato a escludere l’elemento soggettivo in capo alcontribuente, l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova dellaconoscenza o conoscibilità del carattere soggettivamente inesistente delleoperazioni.Sul punto questa Corte ha, tuttavia, precisato che, ai fini della detrazionedell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazionefinanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il for-nitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, dispo-nendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto emediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'impo-sta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.

Incombe, invece, sulcontribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezzadi partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere4 di 5Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un opera-tore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rap-porto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine,né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di beneficidalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471; v.anche Cass., 20/04/2018, n. 9851).Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia conforme alla giuri-sprudenza di questa Corte in materia di operazioni soggettivamente inesi-stenti, anche con riferimento alla prova dell’elemento soggettivo in capo alcontribuente.3.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della parte controricorrente.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dellaparte controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.Così deciso in Roma, il 13/02/2025.Il PresidenteGIACOMO MARIA NONNO5 di 5Numero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Correzioneerrore materialeR.G.N. 25518/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina – Maria PERRINO - Presidente - Cron.Tania HMELJAK - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianluca GRASSO - Consigliere -Giovanni GALASSO - Consigliere -Pierpaolo GORI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteOrdinanza di correzione di errore materialenel procedimento camerale per la correzione di errore materiale aisensi dell’art. 391-bis c.p.c. tra le partiAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paudice– controricorrente –relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31444/2025,depositata il 2.12.2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato un’istanza volta ad ottenere lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026Corte n. 31444/2025, pubblicata il 2.12.2025, per omessa indicazionedella distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatario;- nel controricorso la parte ha concluso (p. 16) chiedendo “Affinchè laEccellentissima Corte adita, dichiari inammissibile e/o rigetti il ricorsoproposto dall’Agenzia delle entrate, con vittoria di spese diritti edonorario del presente giudizio con attribuzione al difensoreanticipatario”;[OSCURATO:PERSONA]- L’istanza di correzione va accolta, atteso che in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. Sez.

Un. n.31033 del 2019);- in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa delpresente procedimento, che non è diretto ad incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non si procede alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. Sez.

Un. n. 29432 del2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellamotivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 31444/2025,pubblicata il 2.12.2025, nel senso che, rispettivamente, dopo leparole “delle spese di lite in favore della parte controricorrente” (cfr.p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e dopo le parole “per spesegenerali, IVA e CPA” (cfr. p. 5, ultimo rigo del dispositivo) siaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carmine, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 1492/2016 depositata il 19/02/2016.Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con lasentenza n. 1492/2016 depositata in data 19/02/2016, ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 17414/14,con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accoltoil ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento avente peroggetto il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per l’anno2009 su due operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Si trattava, inparticolare, di due acquisti di merci correlati all’annotazione di due fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, ritenuta – insieme aInfotrading s.r.l. – una società cartiera, secondo un meccanismo di frodecarosello attraverso scambi intracomunitari, accertato dalla Guardia di2. Secondo la CTR, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di quellaunionale, gli elementi probatori portavano ad escludere che il contribuenteavesse scientemente partecipato alla frode fiscale e in particolare: ilpagamento delle fatture contestate con due bonifici bancari, l’annotazionedelle operazioni in contabilità, il documento contabile-fiscale che attestavail trasporto e la consegna della merce, la congruità dei prezzi di acquistodelle merci con quelli di mercato, la bassa incidenza percentuale dei dueacquisti sul fatturato della società, l’assoluzione nel procedimento penaledei due imputati-amministratori p.t. della cessionaria perché il fatto noncostituisce reato.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. La contribuente ha resistito con controricorso.2 di 5Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.1.1. Ad avviso della ricorrente la sentenza non sarebbe motivata perchéfonderebbe l’accoglimento delle ragioni del contribuente su fatti irrilevantisul piano giuridico e su quello logico. Di conseguenza, la motivazionesarebbe svuotata di contenuto: l’assoluzione penale del l.r. non impedirebbel’illecito fiscale; la conformità dei prezzi al mercato non sarebbe decisiva,perché il meccanismo della frode potrebbe fondarsi anche sulla solacondivisione dell’IVA (illecitamente) non versata; l’effettività di pagamentie consegne atterrebbe alla (pacifica) esistenza delle operazioni, senzaescluderne l’inesistenza soggettiva. La regolarità contabile rientrerebbe,poi, notoriamente, secondo la giurisprudenza nella veste tipica della frode.Anche la bassa incidenza delle operazioni illecite in relazione al volume difatturato sarebbe elemento costantemente ravvisabile in caso di fatture peroperazioni inesistenti.1.2. Il motivo è infondato, in quanto la lettura della sentenza impugnataconsente di individuare l’iter logico-giuridico seguito dalla CTR e i motivi peri quali ha ritenuto che la società contribuente non fosse a conoscenza delmeccanismo fraudolento perpetrato con l’emissione delle due fatture per lequali è contestata la detraibilità dell’IVA.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la violazione degli artt.19 e 21 d.lgs. 26/10/1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.2.1. La ricorrente rileva che gli elementi fattuali indicati nella sentenza nonpotrebbero confortare l’ipotesi della mancata consapevolezza della frode daparte della società contribuente. Si tratterebbe, infatti, di elementi di per séinconferenti e logicamente inadeguati a dimostrare l’esistenza delleoperazioni e, di conseguenza, la pretesa fiducia riposta dal cessionario. La3 di 5Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025sentenza trascurerebbe, poi, che l’ufficio abbia, in realtà, fornito indizi(come l’inesistenza e la carenza di strutture dei fornitori, emersa nel corsodelle indagini), tali da far ritenere che l’acquirente, se imprenditore accorto,non avrebbe potuto ignorare l’irregolarità della situazione.2.2. Il motivo di ricorso è infondato.Nel caso in esame gli elementi da cui la CTR ha tratto il convincimento dellamancata conoscenza o doverosa conoscibilità da parte del contribuentedella riconducibilità dell’operazione soggettivamente inesistente a unmeccanismo frodatorio sono costituiti dal pagamento delle fatturecontestate con due bonifici bancari, dall’annotazione delle operazioni incontabilità, dal documento contabile-fiscale che attestava il trasporto e laconsegna della merce, dalla congruità dei prezzi di acquisto delle merci conquelli di mercato, dalla bassa incidenza percentuale dei due acquisti sulfatturato della società, dall’assoluzione nel procedimento penale dei dueimputati-amministratori p.t. della cessionaria perché il fatto non costituiscereato.A fronte della motivazione del giudice di seconde cure, che ha indicato glielementi che hanno portato a escludere l’elemento soggettivo in capo alcontribuente, l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova dellaconoscenza o conoscibilità del carattere soggettivamente inesistente delleoperazioni.Sul punto questa Corte ha, tuttavia, precisato che, ai fini della detrazionedell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazionefinanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il for-nitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, dispo-nendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto emediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'impo-sta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe, invece, sulcontribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezzadi partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere4 di 5Numero registro generale 21461/2016Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 31444/2025Data pubblicazione 02/12/2025coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un opera-tore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rap-porto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine,né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di beneficidalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471; v.anche Cass., 20/04/2018, n. 9851).Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata sia conforme alla giuri-sprudenza di questa Corte in materia di operazioni soggettivamente inesi-stenti, anche con riferimento alla prova dell’elemento soggettivo in capo alcontribuente.3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della parte controricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dellaparte controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.Così deciso in Roma, il 13/02/2025.Il PresidenteGIACOMO MARIA NONNO5 di 5Numero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Correzioneerrore materialeR.G.N. 25518/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina – Maria PERRINO - Presidente - Cron.Tania HMELJAK - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianluca GRASSO - Consigliere -Giovanni GALASSO - Consigliere -Pierpaolo GORI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteOrdinanza di correzione di errore materialenel procedimento camerale per la correzione di errore materiale aisensi dell’art. 391-bis c.p.c. tra le partiAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paudice– controricorrente –relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31444/2025,depositata il 2.12.2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato un’istanza volta ad ottenere lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026Corte n. 31444/2025, pubblicata il 2.12.2025, per omessa indicazionedella distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatario;- nel controricorso la parte ha concluso (p. 16) chiedendo “Affinchè laEccellentissima Corte adita, dichiari inammissibile e/o rigetti il ricorsoproposto dall’Agenzia delle entrate, con vittoria di spese diritti edonorario del presente giudizio con attribuzione al difensoreanticipatario”;[OSCURATO:PERSONA]- L’istanza di correzione va accolta, atteso che in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. Sez. Un. n.31033 del 2019);- in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa delpresente procedimento, che non è diretto ad incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non si procede alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 29432 del2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellamotivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 31444/2025,pubblicata il 2.12.2025, nel senso che, rispettivamente, dopo leparole “delle spese di lite in favore della parte controricorrente” (cfr.p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e dopo le parole “per spesegenerali, IVA e CPA” (cfr. p. 5, ultimo rigo del dispositivo) siaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carmine, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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